Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6791 del 24/03/2011
Cassazione civile sez. trib., 24/03/2011, (ud. 26/01/2011, dep. 24/03/2011), n.6791
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro-
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
SOCIETA’ THE SWATCH GROUP (ITALIA) SPA (OMISSIS) in persona
dell’amministratore delegato, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE ANGELICO 36/B, presso lo studio dell’avvocato SCARDIGLI
MASSIMO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato WASCHKE
MASSIMO, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 20/2008 della Commissione Tributaria Regionale
di MILANO, depositata il 04/04/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. FEDERICO
SORRENTINO.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della società The swatch Group Italia s.p.a. (che resistite con controricorso successivamente illustrato da memoria) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avviso di contestazione n. (OMISSIS) emesso a seguito di verifica della G.d.F., la C.T.R. Lombardia riformava la sentenza di primo grado (che aveva respinto il ricorso della contribuente) affermando la nullità dell’avviso opposto perchè emesso prima della scadenza del termine di 60 giorni previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7.
2. Il primo motivo (col quale, deducendo violazione dell’art. 112 c.p.c., la ricorrente censura la sentenza impugnata per extrapetizione, avendo i giudici d’appello esaminato un motivo di nullità dell’avviso opposto non dedotto dalla contribuente) è manifestamente fondato alla luce del ricorso introduttivo (le cui parti salienti risultano anche riportate nel ricorso per cassazione nel rispetto del principio del contraddittorio) dal quale non emerge che la contribuente abbia mai allegato che l’avviso era stato emesso prima del decorso del termine di sessanta giorni di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, nè che su tale fatto abbia fondato la richiesta declaratoria di nullità dell’avviso opposto.
In proposito, è appena il caso di evidenziare che, a norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, comma 2, lett. e), il ricorso deve contenere i “motivi” (tali dovendo ritenersi le ragioni giuridiche e di fatto per le quali, secondo il ricorrente, l’atto impugnato deve ritenersi nullo o viziato) e che tali motivi, così come formulati nel ricorso introduttivo, non sono più modificabili nè integrabili.
Peraltro, la giurisprudenza di questo giudice di legittimità non ha dubbi nell’affermare che i motivi dell’opposizione al provvedimento impositivo si configurano come “causae petendi” della correlata domanda di annullamento, con la conseguenza che incorre nel vizio di extra o ultrapetizione il giudice adito che fondi la propria decisione su motivi non dedotti o – il che è lo stesso – dedotti sotto profili diversi da quelli che costituiscono la “ratio decidendi” (v. cass. n. 8387 del 1996 e n. 20393 del 2007).
E’ poi da evidenziare che in sede di memoria la resistente ha dedotto che la circostanza in base alla quale era stata dichiarata la nullità dell’avviso opposto (emissione di esso prima della scadenza del termine di 60 giorni previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7), oltre a non essere stata dedotta nel ricorso introduttivo, era anche falsa, e pertanto nella specie non sarebbe stata configurabile una ipotesi di violazione di norme processuali bensì di errore revocatorio; il rilievo è destituito di fondamento. Nella specie infatti non risulta dedotto un errore revocatorio (che avrebbe dovuto essere fatto valere con una diversa impugnazione e dinanzi ad altro giudice) bensì un error in procedendo, che legittimamente è stato denunciato dinanzi a questo giudice di legittimità, il quale pertanto, ha il potere-dovere di decidere su di esso senza che tale potere-dovere possa venire meno per la eventuale sussistenza (peraltro solo allegata e non accertata) di altro diverso vizio (errore di fatto), denunziabile (non di fatto denunziato) dinanzi ad altro giudice e con un diverso mezzo di impugnazione, vizio peraltro non incompatibile nè dal punto di vista logico nè giuridico col vizio legittimamente denunciato in questa sede.
La ritenuta manifesta fondatezza del motivo in esame comporta l’assorbimento degli ulteriori tre motivi coi quali si censura la sentenza impugnata sia, in diritto, in ordine alle conseguenze tratte dal mancato rispetto del termine di sessanta giorni previsto dal citato art. 12, sia, sul piano della motivazione, per omessa esplicitazione degli elementi sulla base dei quali è stata ritenuta nella specie la violazione del termine di cui sopra.
Il primo motivo di ricorso deve essere pertanto accolto con assorbimento degli altri e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altro giudice che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese a diversa sezione della C.T.R. Lombardia.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2011