Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6791 del 15/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 15/03/2017, (ud. 25/01/2017, dep.15/03/2017),  n. 6791

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12443-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

N.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1995/2/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata

il 26/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/01/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

– L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti di N.A. (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno, n. 1995/02/2014 depositata il 26/02/2014, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di un diniego di autotutela in ordine ad un classamento di un’unità immobiliare, divenuto definitivo, a seguito di sentenza della C.T.P. di Salerno, passata in giudicato, di declaratoria dell’inammissibilità, per tardività, del ricorso del contribuente, è stata riformata la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso del contribuente.

– in particolare, i giudici d’appello, nell’accogliere il gravame del contribuente, annullando il nuovo classamento operato dall’Ufficio, hanno sostenuto che, pure a fronte di “un atto divenuto definitivo, perchè non impugnato nei termini”, deve ritenersi sempre consentito il ricorso all’autotutela ed, in ipotesi di diniego, l’impugnazione dell’atto, con necessità, per i giudici, di “appurare la legittimità dell’operato e della pretesa vantata dall’Amministrazione”; nella fattispecie, ad avviso dei giudici della C.T.R., il classamento era stato effettuato “senza tener conto delle caratteristiche dell’unità immobiliare, con la comparazione delle altre unità immobiliari esistenti nella zona censuaria”.

– a seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti, ed il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 e D.L. n. 564 del 1994, art. 2 quater essendo i giudici d’appello, sostituendosi indebitamente all’amministrazione finanziaria, entrati nel merito della pretesa tributaria originaria, annullando un classamento ormai divenuto definitivo.

2. La censura è fondata.

Le Sezioni unite di questa Corte hanno più volte affermato il principio secondo il quale avverso l’atto, con il quale l’Amministrazione manifesta il rifiuto di ritirare, in via di autotutela, un atto impositivo divenuto definitivo, non esperibile una autonoma tutela giurisdizionale, sia per la discrezionalità propria, in questo caso, dell’attività di autotutela; sia perchè, diversamente opinando, si darebbe inammissibilmente ingresso ad una controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo (Cass. S.U. nn. 2870 e 3698 del 2009; il principio è stato confermato da Cass. S.U. n. 16097 del 2009, con la quale si è anche affermato, più in generale, che il concreto ed effettivo esercizio, da parte dell’Amministrazione, del potere di annullamento d’ufficio e/o di revoca dell’atto contestato non costituisce un mezzo di tutela dei contribuente sostitutivo dei rimedi giurisdizionali che non siano stati esperiti).

– Tali principi risultano costantemente seguiti anche di recente (v., tra le altre, Cass. n. 3442 del 2015; id. Cass. n. 25524 dei 2014, Cass. 18597 del 2015, le quali hanno ribadito che il contribuente che richiede all’Amministrazione finanziaria di ritirare, in via di autotutela, un avviso di accertamento divenuto definitivo, non può limitarsi ad eccepire eventuali vizi dell’atto medesimo, la cui deduzione è definitivamente preclusa, ma deve prospettare l’esistenza di un interesse di rilevanza generale dell’Amministrazione alla rimozione dell’atto).

– Nella specie, a fronte della definitività dell’avviso di accertamento, occorreva verificare se le doglianze mosse dal contribuente avverso il diniego di annullamento dell’atto impositivo integrassero o meno vizi propri dell’atto di diniego o evidenziassero la sussistenza di un interesse di rilevanza generale dell’Amministrazione alla rimozione dell’atto. La sentenza della C.T.R. si è dunque discostata da tali principi di diritto.

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla C.T.R. della Campania, in diversa composizione; il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia alla C.T.R. della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2017

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