Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6790 del 20/03/2010

Cassazione civile sez. III, 20/03/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 20/03/2010), n.6790

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PISISTRATO 11,

presso lo studio dell’avvocato ROMOLI GIANNI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato BURLA GIOVANNI, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

SIAUTO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 132, presso lo

studio dell’avvocato AGNESE GIAMPIERO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ZORZI PAOLO, giusta procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 190/2008 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, del

10/12/07, depositata il 14/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI;

udito per la controricorrente l’Avvocato Zorzi Paolo, che si riporta

agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. EDUARDO VITTORIO

SCARDACCIONE, che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. – E’ chiesta la cassazione della sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Venezia in data 10.12.2007 e depositata il 14.2.2008 in materia di risarcimento danni.

Ai ricorsi proposti contro sentenze o provvedimenti pubblicati, una volta entrato in vigore il D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per Cassazione, si applicano le disposizioni dettate nello stesso decreto al Capo 1.

Secondo l’art. 366 bis c.p.c. – introdotto dal decreto citato, art. 6 – i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo lì descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., nn. 1), 2), 3) e 4), l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

2. – Il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio e dichiarato inammissibile, se si considera che la formulazione dei motivi per cui è chiesta la cassazione della sentenza non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c..

Il quesito, al quale si chiede che la Corte di Cassazione risponda con l’enunciazione di un corrispondente principio di diritto che risolva il caso in esame, infatti, deve essere formulato, sia per il vizio di motivazione, sia per la violazione di norme di diritto, in modo tale da collegare il vizio denunciato alla fattispecie concreta.

La ricorrente, con il primo motivo, denuncia la ” falsa applicazione del D.P.R. n. 224 del 1988″.

Il quesito posto in relazione a tale motivo è astratto, e non contiene alcun riferimento al caso concreto, non consentendo, quindi, alla Corte di enunciare il principio di diritto che risolva il caso concreto.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia “insufficiente motivazione circa la asserita inattendibilità delle risultanze della ctu”.

In questo caso, pur volendo considerare quale momento di sintesi necessario (S.U. 18.6.2008 n. 16528) quello esposto alla pag. 14 del ricorso, tuttavia dall’esame dello stesso non si comprende, ne quali siano i vizi di motivazione imputati alla sentenza impugnata, nè quale sia il punto controverso con riferimento al quale tali vizi siano stati denunciati, nè la decisività dello stesso.

Da ultimo non sono neppure indicate le ragioni per le quali i vizi lamentati rendano la motivazione inidonea a sorreggere la decisione adottata.

Peraltro, se si dovesse ritenere che la denuncia fosse relativa ad una insufficienza della motivazione circa la inattendibilità delle risultanze della ctu come riferito nella intestazione del motivo, a causa della mancata elencazione da parte del ctu delle fonti delle proprie conoscenze tecniche, deve rilevarsi che il giudice del merito, cui compete una tale valutazione, ha dato pienamente conto nella motivazione delle ragioni per le quali ha ritenuto di disattendere le conclusioni peritali; al che consegue che alcuna censura di vizio di motivazione, sotto questo profilo, può essergli imputata”.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte, ma la resistente è stata ascoltata in camera di consiglio.

Le parti hanno presentato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio – esaminati i rilievi contenuti nelle memorie che non presentano elementi di novità tali da condurre a conclusioni diverse da quelle enunciate nella relazione – ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione stessa.

Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico della ricorrente.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2010

 

 

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