Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6790 del 15/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 15/03/2017, (ud. 25/01/2017, dep.15/03/2017),  n. 6790

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6506-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente-

contro

I. S. IMMOBILIARE SRL, in persona del Presidente dei Consiglio di

Amministrazione e legale rappresentante, elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 44, presso lo studio dell’avvocato

VITTORIO NUZZACI, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato URBANO BESSEGATO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 15/16/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del VENETO, depositata il 27/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/01/2017 dal Consigliere Dott. IOFRIDA GIULIA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

– L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti della I.S. Immobiliare srl (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dei Veneto n. 15/16/201), depositata in data 27/02/2012, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di una cartella di pagamento, emessa per IVA dovuta in relazione all’anno d’imposta 2002, per effetto del mancato riconoscimento di un credito IVA, riportato nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2002 ma maturato nell’anno 2001, anno nel quale la società non aveva presentato la dichiarazione dei redditi, – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto parzialmente il ricorso della contribuente;

– i giudici di primo grado, annullando la cartella limitatamente alle sanzioni irrogate (dichiarando invece dovuto il tributo), avevano affermato che l’inosservanza degli adempimenti fiscali (trasmissione telematica della dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2002) era dipesa unicamente dal comportamento fraudolento del professionista incaricato, denunciato in sede penale;

– in particolare, i giudici d’appello, nel respingere il gravame dell’Agenzia delle Entrate, hanno sostenuto che, pur non essendo ancora intervenuta sentenza, passata in giudicato, di condanna del professionista incaricato dalla contribuente, apparivano “verosimili le affermazioni del contribuente”, in ordine alla imputabilità dell’inadempimento fiscale alla condotta, colpevole e negligente, del professionista, “normale, secondo l’id quod pierumque accidit, l’affidamento nelle capacità” del medesimo, il tutto ai sensi del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6 comma 3;

– a seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti, ed il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata;

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la nullità della sentenza impugnata ex art. 360 c.p.c., n. 4, per motivazione omessa o apparente, in violazione dell’art. 132 c.p.c., avendo i giudici della C.T.R. motivato del tutto genericamente sulla “verosimiglianza” delle giustificazioni della contribuente Con ii secondo motivo, la ricorrente denuncia poi la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 472 del 2007, art. 5, essendo sufficiente, al fine dell’irrogazione della sanzione tributaria, lo stato soggettivo di colpa del contribuente.

2. La prima censura è infondata. Secondo il costante insegnamento di questa Corte sussiste il vizio di nullità della sentenza per omessa motivazione, allorchè essa sia priva dell’esposizione dei motivi in diritto sui quali è basata la decisione (Cass. 16581/2009; Cass. 18108/2010).

La motivazione della sentenza impugnata non risulta meramente apparente, in quanto esplicita le ragioni della decisione, in rapporto alla non punibilità del contribuente per fatto attribuibile esclusivamente al professionista e denunciato all’autorità giudiziaria. I profili di apoditticità e contraddittorietà della motivazione, censurati col motivo in esame, dunque, quand’anche sussistenti, non vizierebbero tale motivazione in modo così radicale da renderla meramente apparente, escludendone l’idoneità ad assolvere alla funzione cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, (cfr. Cass. 5315/2015).

3. Il secondo motivo è fondato. Questa Corte (da ultimo, Cass 25580/2015 e Cass. 11832/2016) ha chiarito che “in tema di dichiarazione dei redditi, il contribuente non assolve agli obblighi tributari con il mero affidamento ad un commercialista del mandato a trasmettere in via telematica la dichiarazione alla competente Agenzia delle Entrate, essendo tenuto a vigilare affinchè tale mandato sia puntualmente adempiuto, sicchè la sua responsabilità è esclusa solo in caso di comportamento fraudolento dei professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento”. La C.T.R. non ha verificato la sussistenza dei presupposto richiesto, vale a dire la mancanza assoluta di colpa della contribuente.

4. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del secondo motivo del ricorso, respinto il primo, va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla C.T.R. dei Veneto, in diversa composizione; il giudice dei rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, respinto il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto; rinvia alla C.T.R. del Veneto, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2017

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