Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6790 del 01/03/2022

Cassazione civile sez. trib., 01/03/2022, (ud. 10/02/2022, dep. 01/03/2022), n.6790

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – rel. Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 26908/12 R.G., proposto da:

G.P.E. e A.E., rappresentati e difesi,

giusta mandato in atti, dagli avv.ti Livia Salvini, Elenio Bidoggia

e Giovanna Oddo, con i quali sono elettivamente domiciliati in Roma,

alla Via Mazzini n. 9.

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

Avverso sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 45/28/2012, depositata il 06/04/2012 e non notificata.

 

Fatto

RILEVATO

che:

G.P.E. ed A.E. proponevano ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia indicata in epigrafe, cui resisteva con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Col sopravvenire del D.L. 22 ottobre 2018, n. 119, come convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, i contribuenti aderivano alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente di riscossione, del citato D.L., ex art. 3, (cd. rottamazione ter), e instavano per la sospensione del giudizio e, quindi, per l’estinzione della lite per cessata materia del contendere o, comunque, per ogni altro provvedimento idoneo allo scopo, ivi inclusa l’eventuale fissazione di nuova udienza.

Con ordinanza di questa Corte del 29 novembre 2018 il processo veniva sospeso fino al 10 giugno 2019.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 3, “Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria”, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, (poi modificato ed aggiornato dal cd. decreto Crescita, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58), disciplina la cd. rottamazione-ter, ovvero la definizione agevolata dei carichi inclusi in ruoli affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, prevedendo che essi possono essere estinti senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 30, comma 1, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui al D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 27, comma 1, versando integralmente, le somme comunicate dall’Agente di riscossione.

La norma prevede una serie di adempimenti formali per poter accedere a tale agevolazione, tra questi, nel caso di pendenza di giudizi, il D.L. in parola, art. 3, comma 6, prevede che: “nella dichiarazione di cui al comma 5, il debitore indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.”.

Con il D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, all’art. 1, è stato previsto: “1. Al D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 68, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, il comma 3, è sostituito dal seguente: “3. Il versamento delle rate da corrispondere nell’anno 2020 e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 ai fini delle definizioni agevolate di cui al D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, artt. 3 e 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, al D.L. 30 aprile 2019, n. 34, art. 16-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, e alla L. 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, commi 190 e 193, è considerato tempestivo non determina l’inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni del citato D.L. n. 119 del 2018, art. 3, comma 14-bis, entro il 30 novembre 2021”, termine quest’ultimo prorogato con la L. n. 215 del 2021, al 31 gennaio 2022 in caso di errata applicazione delle disposizioni relative alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione Europea sul “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”. Le scadenze delle rate della “Definizione agevolata UE” previste per il 2022 e il 2023 (D.L. n. 119 del 2018), sono fissate nelle seguenti date: 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre.

Nel silenzio dell’Amministrazione controricorrente sul perfezionarsi della procedura di cui alla norma in parola ed in pendenza del termine concesso dal legislatore, il presente giudizio deve essere sospeso, con rinvio a nuovo ruolo, fino al 30/11/2023.

P.Q.M.

Sospende il giudizio fino al 30 novembre 2023, con rinvio a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2022.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2022

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA