Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 679 del 19/01/2010

Cassazione civile sez. un., 19/01/2010, (ud. 12/01/2010, dep. 19/01/2010), n.679

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. PAPA Enrico – Presidente di sezione –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.L., elettivamente domiciliato in Roma, Via degli

Scipioni 132, presso lo studio dell’avv. FEDERICO Claudio, che lo

rappresenta e difende per procura in atti;

– ricorrente –

contro

Comune di Roma, elettivamente domiciliato in Roma, Via del Tempio di

Giove 21, presso gli uffici dell’Avvocatura Comunale, rappresentato e

difeso per procura in atti dall’avv. LESTI Giorgio;

– controricorrente –

spa Equitalia Gerit, elettivamente domiciliata in Roma, Via Giovanni

Pierluigi da Palestrina 19, presso lo studio dell’avv. Fabio

Francesco Franco, che la rappresenta e difende per procura in atti;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 52206, depositata il 21/11/2008

dal Giudice di pace di Roma.

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

12/1/2010 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Tirelli;

Udito l’avv. Federico;

Udita la requisitoria del P.M., in persona dell’Avvocato Generale

Dott. IANNELLI Domenico, che ha concluso per la dichiarazione della

giurisdizione del giudice ordinario.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che il Comune di Roma ha iscritto a ruolo M.L. per la somma complessiva di Euro 624,15, dovute per contravvenzioni alle norme del C.d.S.; che con raccomandata ricevuta il 29/5/2007, la spa Equitalia Gerit ne ha intimato il pagamento, avvertendo l’interessato che in caso contrario avrebbe attivato la procedura di fermo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 86;

che il M. ha proposto opposizione ex art. 615 c.p.c., chiedendo al Giudice di pace di Roma di voler dichiarare l’estinzione o, in subordine, la prescrizione dell’avverso diritto o, comunque, la decadenza del Comune di Roma e della spa Equitalia Gerit dalla potestà di esigere il versamento degli anzidetti 624,15 Euro;

che con sentenza n. 52206 del 21/11/2008, il giudice adito ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione sottolineando, per di più, che l’atto impugnato si era esaurito in un mero sollecito di pagamento preliminare alla riscossione coattiva del credito;

che il M. ha censurato la predetta statuizione, deducendo con il primo motivo la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2 e 19, in quanto il giudice a quo avrebbe dovuto ritenere la propria giurisdizione in ragione della natura extra tributaria della pretesa azionata;

che con il secondo motivo il M. ha invece dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c., in quanto il giudice a quo avrebbe dovuto riconoscere l’autonoma impugnabilità del preavviso di fermo;

che la spa Equitalia Gerit ha depositato controricorso, con il quale ha contestato la fondatezza delle avverse doglianze;

che anche il Comune di Roma ha contestato la fondatezza del ricorso, eccependone ancor prima l’inammissibilità perchè come riconosciuto da Corte Cost. 53/2008, la regola della ricorribilità immediata delle sentenze in tema di opposizione all’esecuzione risultava giustificata e, dunque, applicabile soltanto nei casi in cui quest’ultima fosse stata iniziata sulla base di un titolo giudiziale, ovverosia di un provvedimento emesso dal giudice della cognizione che, nella fattispecie in esame, non si era invece mai pronunciato, trattandosi di esecuzione intrapresa per il recupero delle somme portate da una cartella esattoriale sul merito della quale non vi era mai stato nessun previo controllo di tipo giurisdizionale;

che l’eccezione non può essere condivisa non soltanto perchè nel sancirne l’inappellabilità, l’art. 616 c.p.c., non ha operato nessuna distinzione all’interno delle sentenze in tema di opposizione all’esecuzione, ma anche perchè il principio invocato dal Comune di Roma non è stato affatto affermato dalla Corte Costituzionale, che si è espressa, semmai, in senso esattamente contrario, in quanto ha escluso espressamente che “l’inappellabilità, per essere legittima, debba fondarsi sempre sulla medesima ratio”;

che tenuto conto di quanto sopra ed aggiunto, altresì, che la previsione di cui all’art. 616 c.p.c., appare ragionevole anche per quanto riguarda le sentenze pronunciate sulle opposizioni che, come quella in esame, abbiano riguardato dei crediti ormai definitivi perchè (almeno in tesi) scaturiti da titoli a suo tempo non impugnati, rimane unicamente da aggiungere che con ordinanza n. 14831/2008, queste Sezioni Unite si sono definitivamente orientate nel senso che in materia di fermo D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 86 (sulla cui autonoma impugnabilità v. C. Cass. SU 10672/09), la giurisdizione si ripartisce fra giudice ordinario e tributario a seconda della natura del credito azionato;

che vertendosi, nel caso di specie, in tema di sanzioni amministrative per violazioni del C.d.S., va pertanto dichiarata, in accoglimento del primo motivo del ricorso, la giurisdizione del giudice ordinario, con conseguente rimessione delle parti davanti al Giudice di pace di Roma, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità;

che il secondo motivo va dichiarato invece inammissibile, avendo queste Sezioni Unite da tempo stabilito (con la sentenza n. 3840/2007) che la parte non ha l’onere nè l’interesse a dolersi delle considerazioni che, dopo aver declinato la propria giurisdizione, il giudice abbia impropriamente svolto sul merito della causa.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara inammissibile il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia le parti davanti al Giudice di pace di Roma, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2010

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