Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 679 del 15/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 679 Anno 2014
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: AMBROSIO ANNAMARIA

ORDINANZA
sul ricorso 25018-2012 proposto da:
CACCARO FRANCO CCCFNC62B27B564A, elettivamente
domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avv. COGO ENRICO, giusta procura
speciale a margine del ricorso per regolamento di competenza;
– _ricorrente contro
TESSARI ENERGIA SPA, NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD,
A-LEASING SPA, FALLIMENTO TPA TRITURATORI SPA,
EQUITALIA POLIS SPA, TIROLER SPARKASSEN LEASING
SPA, BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL’ALTA
PADOVANA SC;
– intimate –

8’4-Q18

Data pubblicazione: 15/01/2014

avverso il provvedimento RG. 150/09 del TRIBUNALE di
PADOVA del 25.9.2012, depositato 1’8/10/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANNAMARIA
AMBROSIO.

ANTONIETTA CARESTIA.

Ric. 2012 n. 25018 sez. M3 – ud. 07-11-2013
-2-

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.

Svolgimento del processo motivi della decisione
Con ricorso definito «facoltativo e I o necessario per regolamento di competenza» e
impropriamente indirizzato alle SS.UU., Franco Caccaro ha impugnato l’ordinanza
in data 25.09.2012 del Tribunale di Padova di rigetto dell’istanza di ricusazione
proposta nei confronti del G.E. dott. Caterina Zambotto, nel procedimento n.
150/2009, «in rzfitimento a parere dott. Zambotto (doc. 2), bando di vendita (doc. 4)»

Tessarí Energia s.p.a. e altri non sia stata sospesa nonostante l’istanza di
ricusazione.
Il P.G. ha concluso per l’inammissibilità dell’istanza di regolamento.
Motivi della decisione
1. Il ricorso non muove specifiche censure avverso la motivazione del
provvedimento di rigetto dell’istanza di ricusazione, lamentando, piuttosto, che lo
stesso provvedimento sia stato adottato senza che venisse sospesa la procedura
esecutiva.
Ciò premesso e precisato che il ricorrente neppure individua uno specifico
provvedimento di diniego della sospensione della procedura esecutiva, il ricorso va
dichiarato inammissibile.
1.1. Questa Corte è costante nell’affermare che l’ordinanza di rigetto
dell’istanza di ricusazione del giudice, a norma dell’art. 53 cod. proc. civ., non è
impugnabile con il ricorso per regolamento di competenza, atteso che, per un
verso, siffatto provvedimento, pur avendo natura decisoria, difetta tuttavia del
necessario carattere di definitività, e che, per altro verso, la pronuncia sulla
competenza, (ove pure) contenuta in un tale provvedimento, è preliminare e
strumentale alla decisione dì merito e non ha una sua natura specifica, diversa da
quest’ultima, tale da giustificare un diverso regime di impugnazione e da rendere
ipotizzabile un interesse all’individuazione definitiva ed incontestabile del giudice
chiamato ad emettere un simile provvedimento (Cass. civ. ord., Sez. 01 febbraio
2005, n. 1978).

Rel. dott.

3

lamentando che la procedura esecutiva pendente ai suoi danni ad iniziativa di

Orbene tale ordine concettuale non è suscettibile di essere modificato in
considerazione del fatto che l’istanza di ricusazione è stata rivolta nel caso
specifico nei confronti di un G.E. e che, in relazione alla procedura esecutiva, non
è ipotizzabile una “decisione” finale, suscettibile di riesame in sede di
impugnazione, giacchè gli atti del G.E. sono, comunque, suscettibili di controllo
con lo specifico rimedio dell’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ.. La mancata

non esclude, quindi, che il contenuto di essa possa venire riesaminato nel corso del
giudizio di opposizione agli atti esecutivi, attraverso il controllo del
provvedimento reso dal giudice su.spectus, atteso che l’eventuale vizio causato
dall’incompatibilità del giudice ricusato si risolve in motivo di nullità dell’attività
svolta dal medesimo e, quindi, di opposizione ex art. 617 cod. proc. civ..
1.2. Sotto altro concorrente profilo — sebbene, come si è detto, parte ricorrente
non individui un provvedimento negativo della sospensione – si osserva che l’A
42 cod. proc. civ., come novellato dalla L. n. 353 del 1990, prevede la proponibilità
del regolamento di competenza unicamente avverso il provvedimento che dichiara
la sospensione ex art. 295 cod. proc. civ..
1.3. Da ultimo e non per ultimo va rilevato che è affermazione costante nella
giurisprudenza di questa Corte quella secondo cui la sola proposizione del ricorso
per ricusazione non determina ipso iure la sospensione del procedimento e la
devoluzione della questione al giudice competente a decidere della questione
stessa, in quanto spetta pur sempre al giudice a quo una sommaria delibazione della
sua ammissibilità, all’esito della quale, ove risultino ictu ocuk carenti i requisiti
formali di legge per l’ammissibilità dell’istanza, il procedimento può continuare,
giacchè l’evidente inammissibilità della ricusazione, pur non potendo impedire la
rimessione del ricorso al giudice competente, esclude l’automatismo dell’effetto
sospensivo, in modo da contemperare le contrapposte esigenze, sottese all’istituto,
di assicurare alle parti l’imparzialità del giudizio nella specifica controversia di cui
trattasi e di impedire, nel contempo, l’uso distorto dell’istituto. (Cass.06 dicembre

4

impugnabilità in via autonoma dell’ordinanza di rigetto dell’istanza di ricusazione

2011, n. 26267; confr. anche Cass. civ. 10 marzo 2006, n. 5236; Cass. civ. 2 luglio
2003, n. 10406)
In conclusione il ricorso per regolamento va dichiarato inammissibile.
Nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio di legittimità non avendo
parte intimata svolto attività difensiva.
P.Q.M.

Roma 7 novembre 2013

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per regolamento di competenza.

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