Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 679 del 13/01/2011

Cassazione civile sez. VI, 13/01/2011, (ud. 28/10/2010, dep. 13/01/2011), n.679

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – rel. Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

T.E. (OMISSIS), R.A.

(OMISSIS), M.G. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTA’ 13, presso

lo studio dell’avvocato BONAVITACOLA CLAUDIA, rappresentati e difesi

dall’avvocato PAGNOTTA LAMBERTO, giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

e contro

LIQUIDATORE GIUDIZIALE DEL CONCORDATO PREVENTIVO PORTO LACONIA SPA +

1;

– intimato –

avverso la sentenza n. 268/2009 del TRIBUNALE di TEMPIO PAUSANIA,

SEZIONE DISTACCATA di OLBIA, depositata il 20/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/10/2010 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI PICCIALLI;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il consigliere designato per l’esame preliminare depositava la relazione ex art. 380 bis c.p.c. del 5.7.10, che di seguito si trascrive.

Il relatore, letti gli atti relativi al ricorso di cui sopra, PREMESSO:

che con la sentenza in epigrafe il giudice suddetto adito, per l’esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. di tre contratti preliminari di compravendita, ad oggetto di diritti di “multiproprieta’” di immobili siti in (OMISSIS), in accoglimento della preliminare eccezione sollevata dal liquidatore giudiziale della societa’ promittente venditrice, si e’ dichiarato incompetente per territorio, ravvisando la competenza del Tribunale di Verona, ivi avendo sede la convenuta, oppure di quelli di Treviso, Frosinone e Cremona, in ragione dei rispettivi domicili dei creditori; tanto in considerazione della non applicabilita’ alla fattispecie, non trattandosi di azione petitoria reale, del forum rei sitae di cui all’art. 21 c.p.c., e dell’inapplicabilita’, ai sensi dell’art. 20 c.p.c. di quello dell’avvenuta stipulazione dei contratti preliminari, che stando alle allegazioni e produzioni di parte attrice, si sarebbero perfezionati “nei luoghi in cui e’ stata spedita la comunicazione di conferma della prenotazione da parte della Porto Laconia s.p.a.”;

OSSERVA:

il ricorso si palesa infondato in entrambi i motivi dedotti (1A, viol. e falsa appl. artt. 38, 166 e 167 c.p.c., 2A, viol. e falsa appl. artt. 10 e 20 c.p.c. e connesse carenze e illogicita’ di motivazione).

Non sussiste, infatti, la dedotta inammissibilita’ dell’eccezione d’incompetenza, perche’, come ha dato atto il giudice di merito nella pronuncia declinatoria, l’eccipiente, conformandosi al noto principio giurisprudenziale sul tema, aveva contestato il foro adito, non solo sotto il profilo dell’art. 21 c.p.c. (questione sulla quale non vi e’ specifica impugnazione), ma anche sotto tutti i rimanenti, alternativamente, possibili ai sensi degli artt. 18 – 20 c.p.c., rilevando:

a) quanto ai forum contractus, che sulla scorta della stessa documentazione allegata dagli attori, la tesi (implicita) dell’avvenuta stipulazione dei preliminari nel circondario dell’adito tribunale, non era sostenibile, in relazione al disposto dell’art. 1326 c.c.;

b) quanto al forum destinatae solutionis, che neppure poteva ritenersi che cola’ dovessero essere eseguiti i contratti preliminari, dovendosi al riguardo applicare l’art. 1182 c.c.;

c) quanto ai generali fora rei, che nessuna delle parti convenute aveva “residenza, domicilio o sede in provincia di Tempio Pausania”.

Ne’ puo’ sostenersi che la contestazione del foro, sotto i profili di cui sub a) e c) fosse generica, per mancata specificazione, rispettivamente, dei luoghi di stipulazione dei contratti e di domicilio delle parti convenute, considerato: quanto al primo, l’esaustivita’ del riferimento, da parte dell’eccipiente, alle regole dettate dall’art. 1326 c.c. secondo cui il contratto si perfeziona nel luogo in cui il proponente sia venuto a conoscenza dell’accettazione della proposta, criterio che nella specie non consentiva di accedere alla tesi prospettata nella domanda, secondo cui i contratti si sarebbero perfezionati all’atto e nel luogo di spedizione delle lettere di accettazione, dovendo invece ritenersi tali stipule perfezionate nei luoghi di ricezione, vale a dire nei domicili dei rispettivi proponenti; quanto al secondo, non era necessario, nel particolare contesto processuale (citazione notificata in Verona ad entrambe le parti convenute), che l’eccezione venisse corredata dalla specifica indicazione della sede della societa’ convenuta e del domicilio del commissario liquidatore, essendo questi gia’ noti.

Ne’ vale, infine, osservare che la competenza avrebbe dovuto essere determinata sulla scorta della prospettazione attrice, che nella specie avrebbe dedotto essere stati i contratti conclusi in (OMISSIS), con la sottoscrizione dei moduli contenenti le “promesse d’acquisto”, non solo perche’ nell’atto di citazione non si precisa affatto che in quelle localita’ sarde furono sottoscritti tali moduli, ma anche e soprattutto perche’ erano state le stesse parti attrici a prospettare, nell’atto introduttivo, che i contratti si erano perfezionati a seguito delle accettazioni, successivamente comunicate con rispettive lettere ai proponenti.

Correttamente, pertanto, il giudice a quo ha declinato la propria competenza, non essendo la stessa, sulla base della prospettazione dei fatti e delle allegazioni della domanda in alcun modo radicabile in Tempio Pausania.

Si propone, conclusivamente, la reiezione del ricorso”.

Tanto premesso e rilevato che con la memoria illustrativa la difesa dei ricorrenti non ha addotto ulteriori convincenti argomentazioni, atte a superare quelle contenute nella riportata relazione, insistendo in particolare nella tesi, smentita dal dato testuale, secondo cui nella domanda sarebbe stata dedotta l’avvenuta stipulazione dei contratti in (OMISSIS) (il che non e’ dato desumere dalla lettura,in questa sede consentita dell’atto di citazione, dove si assume soltanto che “la Porto Laconia s.p.a mediante sottoscrizione del modulo …e con successiva lettera del 13.01.1992.. ha accettato la proposta irrevocabile, cosi’ concludendo il contratto…”), condividendo pertanto il collegio integralmente le ragioni della proposta del relatore, provvede in conformita’ alla stessa, regolando la competenza come indicato nella sentenza impugnata. Nulla sulle spese, in assenza di costituzione delle parti intimate.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e dichiara la competenza territoriale dei Tribunali di Verona Treviso, Frosinone e Cremona, alternativo per quanto in motivazione.

Cosi’ deciso in Roma, il 28 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2011

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