Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 679 del 12/01/2017

Cassazione civile, sez. VI, 12/01/2017, (ud. 23/11/2016, dep.12/01/2017),  n. 679

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25797/2015 proposto da:

P.G., P.F., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA DEI MONTI PARIOLI 48, presso lo studio dell’avvocato

GIUSEPPE MARINI, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato RICCARDO VIANELLO, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTIGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 578/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di VENEZIA del 26/02/2015, depositata il 23/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/11/2016 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., Delib. di procedere con motivazione sintetica ed osserva quanto segue.

P.G. e P.F. propongono ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto che, in sede di rinvio a seguito della sentenza di questa Suprema Corte n. 22837 del 2013, aveva rigettato il ricorso dei contribuenti contro gli avvisi di liquidazione loro notificati il 22 gennaio 2004.

Nella decisione impugnata, la CTR – respinta l’eccezione preliminare dell’Ufficio – ha affermato che i contribuenti avrebbero proceduto ad attribuire il vincolo ad un terreno diverso da quello alienato, così incorrendo nella decadenza dai benefici fiscali.

Il ricorso è affidato a ad un unico motivo, con il quale i contribuenti lamentano omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Infatti, la CTR avrebbe omesso di valutare l’atto del 14 aprile 1992, dal che sarebbe derivato un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e una motivazione perplessa.

L’Agenzia si è costituita, concludendo per il rigetto del ricorso.

Il motivo è infondato.

Invero, i ricorrenti si dolgono dell’omessa qualificazione giuridica di un atto e non di un fatto, il che già costituirebbe ragione di inammissibilità (cfr. Sez. U., n. 8053 del 07/04/2014).

In ogni caso, dalla lettura della motivazione del giudice di rinvio emerge che l’atto di permuta (ancorchè non espressamente menzionato) è stato valutato, giacchè con esso i P., mentre divenivano proprietari del terreno, oggetto delle richieste agevolazioni, alienavano contestualmente altro terreno, con patto di riservato dominio e mantenendone il possesso. Successivamente, gli stessi contribuenti provvedevano all’alienazione del terreno acquistato con le agevolazioni. In questo senso, la CTR ha parlato di attribuzione del vincolo ad un terreno diverso da quello alienato, allo scopo di non “rompere” la continuità della loro proprietà.

Ove poi si volesse invocare il cattivo esercizio del potere di apprezzamento del predetto atto da parte della CTR, sarebbe sufficiente replicare che l’erronea valutazione delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Sez. 3, n. 11892 del 10/06/2016).

Al rigetto del ricorso segue la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, nella misura indicata in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condannai ricorrenti alla rifusione delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 1.500,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA