Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6789 del 24/03/2011

Cassazione civile sez. trib., 24/03/2011, (ud. 26/01/2011, dep. 24/03/2011), n.6789

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro-

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

C.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 37/2008 della Commissione Tributaria Regionale

di PALERMO – Sezione Staccata di CALTANISSETTA del 18.2.08,

depositata il 09/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. FEDERICO

SORRENTINO.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di C.A. (che non ha resistito) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente il recupero di crediti di imposta relativi agli anni 2001 e 2002, la C.T.R. Sicilia confermava la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso del contribuente.

2. L’unico motivo di ricorso (col quale, deducendo violazione o falsa applicazione del D.L. n. 253 del 2002, art. 1 e L. n. 289 del 2002, art. 62, in combinato disposto con la L. n. 388 del 2000, art. 8 e L. n. 212 del 2000, art. 3, la ricorrente sostiene che, in caso di mancanza di tempestivo invio del modello CVS, si verifica la decadenza dal beneficio del contribuente che abbia utilizzato il credito di imposta) è manifestamente fondato alla luce della giurisprudenza di questo giudice di legittimità, secondo la quale l’imprenditore ammesso a beneficiare, ai sensi della L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 8, dei contributi, concessi sotto forma di credito d’imposta, per l’effettuazione di nuovi investimenti nelle aree svantaggiate del Paese, decade da tale beneficio ove abbia omesso di presentare – come previsto dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 62, comma 1, lett. e) -, nel termine del 28 febbraio 2003, la comunicazione telematica avente ad oggetto le informazioni sul contenuto e la natura dell’investimento effettuato (cosiddetto “modello CVS”) essendo il suddetto termine previsto dall’art. 62 citato a pena di decadenza, e non avendo, altrimenti, alcun senso la sua previsione ove il beneficio del contributo fosse subordinato alla realizzazione dell’investimento, e non anche all’invio della comunicazione telematica (v. cass. n. 3578 del 2009).

Il ricorso deve essere pertanto accolto e non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito col rigetto del ricorso introduttivo. Atteso l’esito della controversia nei gradi di merito e la recente affermazione del principio di diritto sopra riportato da parte di questo giudice di legittimità, si dispone la compensazione delle spese dell’intero processo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo. Compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2011

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