Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6789 del 20/03/2010
Cassazione civile sez. III, 20/03/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 20/03/2010), n.6789
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto – Presidente –
Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
C.I.D.I.U. – CENTRO INTERCOMUNALE IGIENE URBANA S.P.A., già
CONSORZIO INTERCOMUNALE DI IGIENE URBANA, ricorrente che non ha
depositato il ricorso nei termini prescritti dalla legge;
– ricorrente non costituita –
contro
MW ITALIA S.P.A., già MAGNETTO WHEELES S.P.A., in persona del suo
Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II n. 229,
presso lo studio dell’avvocato FERRARI ELENA, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato PORTIGLIOTTI GIUSEPPE, giusta procura
speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1034/2008 della CORTE D’APPELLO di TORINO,
emessa il 21/7/08, depositata il 23/07/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
28/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI;
è presente il P.G. in persona del Dott. EDUARDO VITTORIO
SCARDACCIONE.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1.- E’ chiesta la cassazione della sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Torino e depositata in data 23.7.2008.
Il ricorso va dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ., comma 1.
Alla data del 15.9.2009 – come si ricava dalla certificazione in atti – non risulta, infatti, depositato in cancelleria l’originale del ricorso notificato nel termine di venti giorni dall’ultima notifica (Cass. 1.12.2005 n. 26222; Cass. 12.10.2004 n. 20183)”.
La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.
Non sono state presentate conclusioni scritte, nè alcuna delle parti è stata ascoltata in Camera di consiglio.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.
Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico della ricorrente.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in complessivi Euro 2.800,00, di cui Euro 2.600,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2010