Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6789 del 15/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 15/03/2017, (ud. 25/01/2017, dep.15/03/2017),  n. 6789

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17506-2015 proposto da:

E.N. SPA, (C.F. (OMISSIS)), in persona del procuratore

speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE QUATTRO

FONTANE 161, presso lo studio dell’avvocato SANTE RICCI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURIZIO CIMETTI;

– ricorrente –

contro

BINDA CLEMENTINO SRL IN LIQUIDAZIONE, B.C., B.G.;

– intimati –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 7316/34/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 31/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/01/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

– E.N. spa propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che si costituisce al solo fine di partecipare all’udienza di discussione) e della B.C. srl in liquidazione, in persona del liquidatore p.t., e dei soci B.C. e B.G. (che non resistono), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 7316/34/2014, depositata in data 31/12/2014, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di una cartella di pagamento emessa, a carico della società, per imposte dirette ed IVA in relazione all’anno 2004 – è stata riformata la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso della società contribuente.

– in particolare, i giudici d’appello, nell’accogliere il Gravame della contribuente, hanno sostenuto, da un lato, che, avendo a notifica della cartella, atto unilaterale recettizio, la funzione di perfezionarne l’esistenza giuridica, non poteva trovare applicazione la sanatoria per raggiungimento dello scopo, ex art. 156 c.p.c., e, dall’altro lato, che nella specie, a fronte delle prescrizioni dettate dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, “nulla di tutto ciò è avvenuto”, con conseguente nullità della cartella impugnata.

– a seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti, ed il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, art. 148 c.p.c. e artt. 2697 e 2700 c.c., avendo erroneamente la C.T.R. ritenuto nulla la notifica della cartella, malgrado essa fosse stata eseguita, come evincibile dalla relata di notifica prodotta in giudizio, da un soggetto abilitato, l’Ufficiale della riscossione, che aveva debitamente compilato (con indicazione della persona e qualità del consegnatario, del luogo di consegna e della data) e sottoscritto la relata stessa (riprodotta ne corpo del ricorso). Con il secondo motivo, a ricorrente lamenta poi la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 156 e 160 c.p.c., avendo la C.T.R. escluso la sanatoria del vizio di notifica, malgrado la società destinataria non avesse mai negato di avere ricevuto la cartella di pagamento ed anzi avesse proposto tempestivo ricorso dinanzi al giudice tributario.

2. Entrambe le censure sono fondate.

– Questa Corte ha già affermato che “la cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, anche direttamente da parte del Concessionario, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina del D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39 è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz’altro adempimento ad opera dell’ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente” (Cass. n. 11708/11; Cass. n. 14327/09 e ord. n. 15948/10, nonchè Cass. n. 14746/12, n. 1091/13 e n. 6395/14, n. 23511/2016).

– Sempre questa Corte ha precisato che la notifica della cartella esattoriale eseguita mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, “si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal citato art. 26, penultimo comma, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione” (Cass. 6395/2014; Cass.4567/2015).

– Ancora, questa Corte ha, da tempo, chiarito (Cass. S.U. 19854/2004; Cass.24962/2005; Cass. 6347/2008; Cass. 10445/2011; Cass. 1088/2013; Cass. 654/2014; Cass. 8374/2015; Cass. 18486/2016) che “la natura sostanziale e non processuale (nè assimilabile a quella processuale) dell’avviso di accertamento tributario – che costituisce un atto amministrativo autoritativo attraverso il quale l’amministrazione enuncia le ragioni della pretesa tributaria non osta all’applicazione di istituti appartenenti ai diritto processuale, soprattutto quando ví sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria, Pertanto, l’applicazione, per l’avviso di accertamento, in virtù del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 60 delle norme sulle notificazioni nei processo civile comporta, quale logica necessità, l’applicazione del regime delle nullità e delle sanatorie per quelle dettato, con la conseguenza che la proposizione del ricorso del contribuente produce l’effetto di sanare la nullità della notificazione dell’avviso di accertamento per raggiungimento dello scopo dell’atto, ex art. 156 c.p.c.. Tuttavia, tale sanatoria può operare soltanto se il conseguimento dello scopo avvenga prima della scadenza del termine di decadenza – previsto dalle singole leggi d’imposta – per l’esercizio del potere di accertamento”.

– Ne consegue che all’affermata nullità della notifica della cartella di pagamento non poteva conseguire a declaratoria di nullità dell’atto impositivo.

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione; il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione, demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2017

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