Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6788 del 20/03/2010

Cassazione civile sez. III, 20/03/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 20/03/2010), n.6788

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

MONNA LISA S.R.L., già S.P.A., in persona dell’amministratore unico,

elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato CIMINO MAURO, giusta delega in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

CREDITO ITALIANO S.P.A.;

– intimata –

sul ricorso 9434-2007 proposto da:

UNICREDIT BANCA S.P.A., denominazione assunta dal CREDITO ITALIANO

S.P.A., società cessionaria del ramo d’azienda della cedente

società Unicredito Italiano S.p.A. relativo all’attività bancaria

già da quest’ultima società esercitata, appartenente al Gruppo

Bancario Unicredito Italiano, aderente al Fondo Interbancario di

Tutela dei Depositi, in persona del Quadro Direttivo della Direzione

Legale e Procuratore di UniCredit Banca S.p.A., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 77, presso lo studio

dell’avvocato DEL BUFALO PAOLO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ALESSANDRINI ALBERTO, giusta procura in calce

al controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

MONNA LISA S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 543/2006 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, del

4/10/06, depositata l’1/12/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI;

è presente il P.G. in persona del Dott. EDUARDO VITTORIO

SCARDACCIONE.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. – E’ chiesta la cassazione della sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Ancona in data 4.10.2006 e depositata l’1.12.2006 in materia di pagamento somma e risarcimento del danno.

Ai ricorsi proposti contro sentenze o provvedimenti pubblicati, una volta entrato in vigore il D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per cassazione, si applicano le disposizioni dettate nello stesso decreto al Capo 1.

Secondo l’art. 366 bis c.p.c. – introdotto dal decreto citato, art. 6 – i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo lì descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., nn. 1), 2), 3) e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

Ricorso principale.

Il ricorso principale è inammissibile.

Come già rilevato con la relazione in data 1.10.2007, la formulazione dei motivi per cui è chiesta la cassazione della sentenza non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c..

La illustrazione dei motivi di violazione di norme di diritto non si conclude con la esplicita formulazione del quesito, dando risposta al quale la decisione avrebbe dovuto essere cassata in base ad un corrispondente principio di diritto.

Gli stessi motivi, poi, sotto il profilo del difetto di motivazione non indicano puntualmente le ragioni in base alle quali la motivazione sarebbe omessa, insufficiente o contraddittoria.

Ricorso incidentale.

Il ricorso incidentale contiene un motivo. La formulazione del motivo per cui è chiesta la cassazione della sentenza soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c..

I quesiti relativi allo stesso sono posti alla pag. 26 del controricorso e ricorso incidentale.

Il ricorso incidentale è fondato.

Ai quesiti posti la Corte ritiene di potere rispondere come segue:

“Nella specie, ricorre – come ritenuto dalla Corte di merito – un’ipotesi di mandato in rem propriam, con facoltà “pattizia” per il mandatario “di trattenere per sè le somme riscosse ed imputarle al proprio credito” da finanziamento.

Tale facoltà era, quindi, finalizzata alla riscossione del credito del mandante, da parte del mandatario, a fini di compensazione parziale con il suo debito (conseguente al finanziamento).

In questo caso, la riscossione autonoma del credito da parte del mandante (con la revoca del mandato) produce nel mandatario un danno risarcibile in base al mandato stesso; quindi un’azione ex mandatu; e ciò indipendentemente dal fatto che il danneggiato abbia altra azione contrattuale (ovverosia l’azione di adempimento del contratto di finanziamento) al fine del pagamento.

E’, pertanto, errata la sentenza che ha ritenuto che non è stata la revoca del mandato in rem propriam a causare il danno del quale è chiesto il risarcimento – perchè questa ha soltanto impedito la compensazione – ma che questo sia stato causato dall’inadempimento dell’obbligazione di restituzione del finanziamento (v. anche Cass. 11.8.2004 n. 15554)”.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte, nè alcuna delle parti è stata ascoltata in Camera di consiglio.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Preliminarmente i ricorsi – principale ed incidentale -vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

A seguito della discussione sui ricorsi,poi, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Conclusivamente, il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile, quello incidentale, invece, va accolto; la sentenza cassata e la causa rinviata alla Corte d’Appello di Ancona in diversa composizione.

Le spese vanno rimesse al giudice del rinvio.

PQM

La Corte riunisce i ricorsi. Dichiara inammissibile il ricorso principale; accoglie quello incidentale, cassa in relazione e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Ancona in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2010

 

 

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