Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6788 del 15/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 15/03/2017, (ud. 25/01/2017, dep.15/03/2017),  n. 6788

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13480-2015 proposto da:

F.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL TRITONE

169, presso lo studio dell’avvocato LILIANA CURTILLI, che lo

rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona dei Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA SUD SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 6879/22/014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dei LAZIO, depositata il 17/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/01/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

– F.P. propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso) e di (OMISSIS) spa (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 6879/02/2014, depositata in data 8/07/2014, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di cartelle di pagamento, notificate, a seguito di avvisi di accertamento divenuti definitivi perchè non opposti, per IRPEF ed addizionali, regionali e comunali, dovute in relazione agli anni d’imposta 2002 e 2003, – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso del contribuente (rilevata la legittimità della notifica degli atti presupposti, effettuata D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 60, lett. e), in quanto all’indirizzo anagrafico del contribuente “non risultava esservi abitazione ufficio o azienda”, essendovi, come riportato nella relata dal messo notificato, “un casolare apparentemente abbandonato con cassette della posta divelte e senza nominativo, con impossibilità di eventuale recapito, vale a dire destinatario sconosciuto”).

– in particolare, i giudici d’appello, nel respingere il gravame del contribuente, hanno sostenuto, quanto alla rituale notifica, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 60, lett. e) (con il solo deposito dell’atto presso la Casa comunale, stante l’irreperibilità del destinatala), dell’avviso di accertamento, che la situazione descritta nella relata di notifica non era “quella di un soggetto temporaneamente assente dalla propria abitazione, ma quella di un luogo abbandonato che non rivela alcuna traccia di presenza umana”, con conseguente impossibilità anche di “interpellare eventuali vicini di casa”, neppure essendo stato mai dedotto dal contribuente il cambiamento di residenza (ai fini della necessità di effettuare, da parte dell’Ufficio, ricerche) ovvero rilevando la successiva valida notifica di altri atti impositivi nello stesso indirizzo, “ben potendo essere mutato nel frattempo lo stato dei luoghi”.

– a seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti, ed il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. Il ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, dovendo, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici della C.T.R., ritenersi che, nella specie, in difetto di una certa situazione di irreperibilità assoluta, la notificazione doveva essere eseguita nel rispetto delle forme prescritte dall’art. 140 c.p.c..

2. La censura, quanto al vizio di violazione di legge, è fondata, assorbito il vizio motivazionale.

– Occorre rilevare che io stesso ricorrente conferma che, all’epoca dei fatti, la sua residenza anagrafica e fiscale era fissata all’indirizzo in cui si è recato il messo notificatore.

– Ora, il messo notificatore nella relata di notifica si è limitatato a dare atto, con attestazione coperta da fede privilegiata, fino a querela di falso, che il casolare si presentava “apparentemente abbandonato” e che il destinatario risultava “sconosciuto”.

– Sul tema, costituisce ius receptum di questa Corte (da ultimo, Cass. 7523/16 e 19152/2016) il principio per cui “la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi, nel sistema delineato dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, va effettuata secondo il rito previsto dall’art. 140 c.p.c., quando siano conosciuti la residenza e l’indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perchè questi (o ogni altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo, per essere ivi temporaneamente irreperibile, mentre va effettuata secondo la disciplina di cui all’art. 60 cit., lett. e), quando il messo notificatore non reperisca il contribuente perchè risulta trasferito in luogo sconosciuto, accertamento, questo, cui il messo deve pervenire dopo aver effettuato ricerche nel comune dov’è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso comune” (Cass. 25436/15, 22796/15, 23332/15, 24260/14, 1440/13, 14030/11, 4925/07, 20425/07, 7268/02).- Nella specie, il messo notificatore non ha dato altresì atto di avere effettato ricerche nel Comune, così da integrare pienamente il requisito della non conoscenza della residenza, della dimora e del domicilio del destinatario della notifica, richiesto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e).

– La sentenza della C.T.R. non è conforme ai principi di diritto sopra richiamati.

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. dei Lazio, in diversa composizione; il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa a sentenza impugnata; rinvia alla C.T.R. del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2017

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