Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6787 del 24/03/2011

Cassazione civile sez. trib., 24/03/2011, (ud. 16/12/2010, dep. 24/03/2011), n.6787

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

generale dello Stato, domiciliata presso i suoi uffici in Roma via

dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

Working Handle s.r.l. in liquidazione;

– intimata –

avverso la decisione n. 40/05/07 della C.T.R. della Lombardia, emessa

il 3 aprile 2007, depositata il 16 maggio 2007, R.G. 4740/08;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Cons. Dott. IANNELLI

Domenico;

2010 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

del 16 dicembre 2010 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che:

la controversia ha per oggetto l’impugnazione da parte di Working Handle s.r.l. in liquidazione degli avvisi di accertamento IRPEG e ILOR per gli anni 1996 e 1997 e degli avvisi di rettifica IVA per l’anno 1997. I predetti avvisi erano fondati sul disconoscimento, a seguito di verifica della Guardia di Finanza di Varese, di costi relativi a fatture sprovviste di qualsiasi descrizione delle prestazioni e sull’indetraibilità dell’IVA afferente alle stesse fatture. La società ricorrente deduceva il difetto di motivazione degli avvisi e la loro infondatezza nel merito;

La C.T.P. di Varese accoglieva i ricorsi riuniti ritenendo provata la sussistenza dei costi sostenuti e degli esborsi effettuati ai fini I.V.A.;

La C.T.R. ha confermato la decisione di primo grado;

Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate con tre motivi di impugnazione; a) motivazione apparente, b) violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19 e 21, c) violazione e falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 75 e 76 (odierni artt. 109 e 110) e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, tutti incentrati sulla circostanza per cui erroneamente e senza appagante motivazione la C.T.R. ha disatteso l’elemento decisivo della mancata descrizione nelle fatture delle prestazioni ricevute mentre ha preso in considerazione l’elemento dell’avvenuta registrazione delle fatture da parte dei pretesi fornitori e della contabilizzazione dei pagamenti da parte della società contribuente;

ritenuto che:

il ricorso è palesemente fondato in quanto la motivazione della sentenza è del tutto insufficiente e incongrua dal punto di vista logico rispetto alla circostanza decisiva della necessità di una chiara indicazione nelle fatture della natura, della quantità e della qualità dei servizi resi ai fini del giudizio sulla inerenza delle operazioni fatturate e sulla detraibilità negata con gli accertamenti impugnati;

il ricorso va pertanto accolto con conseguentemente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla C.T.R. della Lombardia che deciderà anche in merito alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Lombardia che deciderà anche sulle spese processuali del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2011

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