Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6787 del 20/03/2010
Cassazione civile sez. III, 20/03/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 20/03/2010), n.6787
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto – Presidente –
Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
T.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ENNIO
QUIRINO VISCONTI, presso lo studio dell’avvocato VENETO Armando,
rappresentato e difeso dall’avvocato PARISI NINO, giusta procura
speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
TELEUNIT SPA in persona dell’Amministrazione delegato e legale
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA 15, presso lo studio dell’avvocato FORTUNA
ALESSANDRA, rappresentata e difesa dall’avvocato PUGLIESE FRANCESCO
D., giusta procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2109/2 007 del GIUDICE DI PACE di PERUGIA del
16.8.07, depositata il 27/08/2007;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
28/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO.
E’ presente il P.G. in persona del Dott. EDUARDO VITTORIO
SCARDACCIONE.
Fatto
CONSIDERATO IN FATTO
Che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori: “Il relatore, cons. Antonio Segreto, letti gli atti depositati;
osserva:
1. T.V. ha presentato ricorso per Cassazione avverso la sentenza del giudice di pace di Perugia n. 2109/2007.
La sentenza è stata depositata il 27.8.2007.
Resiste con controricorso Teleunit s.p.a..
2. – Il ricorso è stato proposto per impugnare sentenza depositata dopo il 2.3.2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40.
L’art. 339, comma 3, (aggiunto dal D.Lgs. n. 40 del 2006) statuisce che: “Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell’art. 113 c.p.c., comma 2, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”.
3. – Il ricorso dunque si presta ad essere dichiarato inammissibile in base alla norma appena esposta, non essendo la sentenza impugnabile con il ricorso per Cassazione”.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
Che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione, non risultando gli stessi superati dalla memoria della resistente;
che nella fattispecie non vi sono ragioni per disporre la riunione, richiesta dalla ricorrente di questo ricorso con quello relativo all’opposizione a precetto, attesa – tra l’altro l’inammissibilità del primo;
che conseguentemente va dichiarata l’inammissibilità del ricorso;
che il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla resistente.
PQM
Visto l’art. 375 c.p.c..
dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio, sostenute dalla resistente e liquidate in complessivi Euro 500,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2010