Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6787 del 20/03/2010

Cassazione civile sez. III, 20/03/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 20/03/2010), n.6787

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

T.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ENNIO

QUIRINO VISCONTI, presso lo studio dell’avvocato VENETO Armando,

rappresentato e difeso dall’avvocato PARISI NINO, giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

TELEUNIT SPA in persona dell’Amministrazione delegato e legale

rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA 15, presso lo studio dell’avvocato FORTUNA

ALESSANDRA, rappresentata e difesa dall’avvocato PUGLIESE FRANCESCO

D., giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2109/2 007 del GIUDICE DI PACE di PERUGIA del

16.8.07, depositata il 27/08/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. EDUARDO VITTORIO

SCARDACCIONE.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

Che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori: “Il relatore, cons. Antonio Segreto, letti gli atti depositati;

osserva:

1. T.V. ha presentato ricorso per Cassazione avverso la sentenza del giudice di pace di Perugia n. 2109/2007.

La sentenza è stata depositata il 27.8.2007.

Resiste con controricorso Teleunit s.p.a..

2. – Il ricorso è stato proposto per impugnare sentenza depositata dopo il 2.3.2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40.

L’art. 339, comma 3, (aggiunto dal D.Lgs. n. 40 del 2006) statuisce che: “Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell’art. 113 c.p.c., comma 2, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”.

3. – Il ricorso dunque si presta ad essere dichiarato inammissibile in base alla norma appena esposta, non essendo la sentenza impugnabile con il ricorso per Cassazione”.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione, non risultando gli stessi superati dalla memoria della resistente;

che nella fattispecie non vi sono ragioni per disporre la riunione, richiesta dalla ricorrente di questo ricorso con quello relativo all’opposizione a precetto, attesa – tra l’altro l’inammissibilità del primo;

che conseguentemente va dichiarata l’inammissibilità del ricorso;

che il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla resistente.

PQM

Visto l’art. 375 c.p.c..

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio, sostenute dalla resistente e liquidate in complessivi Euro 500,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2010

 

 

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