Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6787 del 15/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 15/03/2017, (ud. 25/01/2017, dep.15/03/2017), n. 6787
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11798-2015 proposto da:
EQUITALIA CENTRO SPA già EQUITALIA EMILIA NORD SPA, in persona del
procuratore speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MUZIO
CLEMENTI 48, presso lo studio dell’avvocato PIEREMILIO SAMMARCO, che
la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
FUTURA COSTRUZIONI DI C.L. & C SAS;
– intimata –
e contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 579/15/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE dell’EMILIA-ROMAGNA, depositata il 24/03/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 25/01/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
– Equitalia Centro spa propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che si è costituita al solo fine di partecipare all’udienza di discussione) e della Futura Costruzioni sas di C.L. & C. (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna n: 579/15/2014, depositata in data 24/03/2014 con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di una cartella di pagamento emessa, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, per IVA, IRAP ed IRPEF dovute in relazione all’anno d’imposta 2005, – è stata confermata, in parte, la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso della contribuente.
– In particolare, i giudici d’appello, nel respingere il gravame di Equitalia Centro, hanno sostenuto la nullità insanabile della notifica della cartella, stante la mancata compilazione della relata (essendo sufficiente anche l’assenza della sola data di consegna della copia della cartella).
– a seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti, ed il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, avendo i giudici della C.T.R. erroneamente ritenuto invalida la cartella esattoriale a causa della nullità insanabile della notificazione della stessa, giacchè priva della relata prescritta dall’art. 148 c.p.c., pur trattandosi di notifica eseguita, ai sensi dell’art. 26 citato, comma 2 a mezzo del servizio postale tramite raccomandata con avviso di ricevimento richiesta dallo stesso concessionario del servizio di riscossione.
2. La censura è fondata.
– Questa Corte ha già affermato che “la cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26 anche direttamente da parte del Concessionario, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina del D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39 è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz’altro adempimento ad opera dell’ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente” (Cass. n. 11708/11; Cass. n. 14327/09 e ord. n. 15948/10, nonchè Cass. n. 14746/12, n.1091/13 e n. 6395/14, n. 23511/2016).
– Sempre questa Corte ha precisato che a notifica della cartella esattoriale eseguita mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26 “si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza dei soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal citato art. 26, penultimo comma secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione” (Cass. 6395/2014; Cass.4567/2015).
3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. della Emilia-Romagna, in diversa composizione; il giudice dei rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia alla C.T.R. della Emilia-Romagna, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2017