Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6787 del 01/03/2022
Cassazione civile sez. trib., 01/03/2022, (ud. 10/02/2022, dep. 01/03/2022), n.6787
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – rel. Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9054/14 R.G., proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope
legis;
– ricorrente –
contro
M.N., rappresentato e difeso, giusta mandato a margine del
controricorso, dagli avv.ti Diego Manzo e Alessandro Colonna, con i
quali è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Carlo
Santarelli n. 52 presso il sig. Colonna Diego;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Campania n. 429/15/2013, depositata il 18/11/2013 e non notificata.
Fatto
RILEVATO
che:
Con avviso di accertamento, per l’anno 2006, l’Agenzia delle entrate accertava, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 39, comma 2, in capo alla società M. s.r.l., maggiori imposte ai fini Ires, Irap ed Iva, relative a maggiori ricavi e redditi d’impresa rispetto a quelli dichiarati. Dalla verifica nei confronti della società scaturiva un altro avviso di accertamento nei confronti di M.N., socio al 99% della M. s.r.l., con il quale gli veniva contestato un maggiore reddito di capitale, per complessivi Euro 15.806,00, derivanti dalla presunta distribuzione di utili da parte della M. s.r.l..
La società proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Napoli, deducendo l’illegittimità e l’erroneità dell’avviso per inconsistenza degli elementi indiziari indicati deducendo che i ricavi erano minori di quelli accertati a causa della costante pratica di sconto esercitata per la vicinanza del mercatino di (OMISSIS) e di grandi negozi quali (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS). L’Agenzia delle entrate resisteva deducendo la legittimità formale e sostanziale dell’avviso.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso della società, evidenziando che l’accertamento non era fondato in quanto basato sull’unico elemento della mancanza dei dettagli nell’inventario delle rimanenze senza ulteriori elementi indiziari. Per il socio emetteva decisione analoga, annullando l’avviso.
L’Agenzia delle entrate impugnava tale decisione innanzi alla Commissione tributaria regionale della Campania, che, con la sentenza in epigrafe, rigettava l’appello.
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per Cassazione avverso tale sentenza deducendo due motivi.
Ha resistito con controricorso M.N., il quale ha presentato memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c., contenente istanza di cessazione della materia del contendere per la definizione agevolata della lite ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 3. Ha allegato all’uopo, domanda di definizione agevolata riguardante l’avviso di accertamento (OMISSIS) e il modello di pagamento unificato (mod. F24).
Con ordinanza del 23/03/2021 questa Corte ha disposto rinvio a nuovo ruolo, ex art. 372 c.p.c., per la notifica all’Agenzia delle entrate dei documenti allegati all’istanza di estinzione per cessazione della materia del contendere.
In data 08/06/2021 il ricorrente ha depositato telematicamente i documenti relativi all’istanza di condono con la notifica all’Agenzia delle entrate.
Diritto
CONSIDERATO
che:
La società contribuente ha formulato istanza per la definizione agevolata della lite ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, allegando la relativa documentazione condonistica, notificata ex art. 372 c.p.c., all’avvocatura erariale. Tale documentazione comprova l’avvenuta definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. cit., art. 6, commi 8, 9 e 10.
Il giudizio va, dunque, dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
Ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13, ultimo periodo, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del processo per cessata materia del contendere. Spese a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2022.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2022