Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6786 del 20/03/2010
Cassazione civile sez. III, 20/03/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 20/03/2010), n.6786
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
C.D., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso LA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
SERRA MAURIZIO, giusta procura alle liti a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
AXA ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del suo legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VESPASIANO 17/A,
presso lo studio dell’avvocato INCANNO’ GIUSEPPE, che la rappresenta
e difende, giusta delega in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
L.A.G., L.C.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 129/2009 del TRIBUNALE di SASSARI, del
27/1/09, depositata il 03/02/2009;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
21/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;
è presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE.
La Corte:
Fatto
PREMESSO IN FATTO
Il giorno 4 dicembre 2009 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:
“1.- C.D. propone due motivi di ricorso per Cassazione contro la sentenza n. 129/2009 del Tribunale di Sassari, notificata in data 8 maggio 2009, che confermando la sentenza emessa in primo grado dal Giudice di pace – ha respinto la domanda di risarcimento dei danni da lui proposta contro A. e L.C. e la s.p.a. Axa Ass.ni, a seguito di un incidente stradale occorso il 13.9.2001.
Resiste Axa con controricorso.
2.- Con il primo motivo il ricorrente lamenta l’insufficienza della motivazione sulla responsabilità per il sinistro, con riferimento alla valutazione della CTU sulle modalità dell’incidente, delle prove testimoniali e della mancata risposta dei convenuti all’interrogatorio formale.
3.- Con il secondo motivo lamenta l’insufficienza della motivazione quanto al mancato riconoscimento del concorso di colpa di cui all’art. 2054 cod. civ..
4.- I due motivi sono inammissibili sotto più di un profilo.
In primo luogo a causa dell’omessa formulazione dei quesiti di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ., norma in vigore al tempo in cui il ricorso è stato proposto.
Si ricorda che anche le censure aventi ad oggetto vizi di motivazione debbono contenere, a pena di inammissibilità, un momento di sintesi, analogo al quesito di diritto, da cui risulti la chiara indicazione del fatto controverso, in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, o le ragioni per cui essa appare inidonea a giustificare la decisione impugnata (Cass. civ. Sez. Un. 1^ ottobre 2007 n. 20603; Cass. civ. Sez. 3^ n. 4646/2008 e n. 4719/2008).
Tale requisito non si può ritenere rispettato quando, come nel caso in esame, solo la completa lettura dell’illustrazione del motivo – all’esito di un’interpretazione svolta dal lettore, anzichè su indicazione della parte ricorrente – consenta di comprenderne il contenuto ed il significato (Cass. civ., Sez. 3^, ord. 16 luglio 2007 n. 16002, n. 4309/2008 e n. 4311/2008). In secondo luogo le censure attengono agli accertamenti in fatto ed alla valutazione degli elementi di prova acquisiti agli atti, accertamenti e valutazioni che spettano esclusivamente al giudice di merito.
Il Tribunale ha ritenuto, con congrua e corretta motivazione, che non sia stato rigorosamente provato neppure il fatto che si sia verificato lo scontro fra i due veicoli, ed il ricorrente mette in discussione il risultato del suddetto accertamento; non evidenzia vizi logici o giuridici interni al percorso argomentativo. Ed è noto che il mero dissenso della parte rispetto al convincimento del giudice non è di per sè sufficiente a giustificare il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5; nè vale a dimostrare che il giudice di appello non abbia logicamente motivato.
5.- Propongo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, con procedimento in Camera di consiglio”. – La decisione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.
Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
1.- Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione.
2.- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
3.- Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate complessivamente in Euro 1.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1.300,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 21 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2010