Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6786 del 15/03/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 15/03/2017, (ud. 21/12/2016, dep.15/03/2017),  n. 6786

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28602-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. BELLI

79, presso lo studio dell’avvocato LOREDANA SERVA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato DANIELA BOSCO giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2708/1/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA del 21/04/2015, depositata il 13/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/12/2016 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI;

udito l’Avvocato LOREDANA SERVA, difensore del controricorrente, che

si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione sintetica ed osserva quanto segue.

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva accolto l’appello di M.A. contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma. Quest’ultima aveva rigettato l’impugnazione del contribuente, medico convenzionato con il SSN, avverso il silenzio rigetto sull’istanza di rimborso dell’IRAP, da lui versato per gli anni 2005 – 2009, per un totale di Euro 22.379,48.

Nella decisione impugnata, la CTR ha affermato che il contribuente si avvaleva di una sola impiegata part-time, addetta alla ricezione delle telefonate ed alla prenotazione delle visite, i costi di ammortamento concernevano soltanto beni assolutamente essenziali all’espletamento dell’attività e le spese per immobili erano costituite dal canone locativo e dalle spese condominiali. Da ciò la carenza di elementi idonei a segnalare la presenza di un’autonoma organizzazione.

Il ricorso è affidato a due motivi.

Col primo, si denuncia violazione e falsa applicazione DEL D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Sostiene l’Agenzia che la decorrenza del termine per ottenere il rimborso sarebbe iniziata dal giorno dei singoli versamenti di acconto – dal momento che l’interesse e la possibilità di richiedere il rimborso sussistevano fin dal momento della loro corresponsione – sicchè, per i versamenti effettuati il 20 luglio 2005 ed il 30 novembre 2005, l’istanza di rimborso avrebbe dovuto reputarsi tardiva.

Col secondo, si denuncia violazione del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1 e art. 3, lett. c) ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

Sostiene la ricorrente che, nella specie, l’impiego di un collaboratore nell’esercizio dell’attività professionale, seppure part time, sarebbe sicuro indice della sussistenza di un’autonoma organizzazione.

L’intimato ha resistito con controricorso.

Per motivi logici, va previamente esaminata la seconda doglianza, che non è fondata.

In tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell’autonoma organizzazione” richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive (Sez. U, n. 9451 del 10/05/2016; cfr. anche Sez. 5, n. 22468 del 04/11/2015).

Conformemente a tale indirizzo, questa Corte aveva già affermato che, in materia di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), l’avvalersi in modo non occasionale, da parte di un medico di base, della collaborazione di terzi (nella specie di un solo dipendente “part time”), non costituisce, di per sè, fattore decisivo per determinare il riconoscimento della “autonoma organizzazione”, dovendo il giudice del merito accertare in concreto se tale prestazione lavorativa rappresenti quel valore aggiunto idoneo ad accrescere la capacità produttiva del professionista (Sez. 6 – 5, n. 26982 del 19/12/2014; conf Sez. 6 – 5, n. 3755 del 18/02/2014).

Insomma, come ha correttamente affermato la CTR, l’utilizzo di una collaborazione part time non è elemento imprescindibile ai fini del riconoscimento dell’autonoma organizzazione, in quanto non aumenta l’indice di capacità produttiva del professionista, anche in considerazione della peculiarità dell’attività del medico di base, tenuto, nell’interesse della sanità pubblica, ad un servizio continuo ed efficiente.

E’ per converso fondato il primo motivo.

Secondo un univoco orientamento di legittimità, il termine di decadenza per la presentazione dell’istanza di rimborso delle imposte sui redditi in caso di versamenti diretti, previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38 (concernente tutte le ipotesi di contestazione riguardanti questi ultimi), decorre, nell’ipotesi di effettuazione di versamenti in acconto, dal versamento del saldo solo nel caso in cui il relativo diritto derivi da un’eccedenza degli importi anticipatamente corrisposti rispetto all’ammontare del tributo che risulti al momento del saldo complessivamente dovuto, oppure rispetto ad una successiva determinazione in via definitiva dell'”an” e del “quantum” dell’obbligazione fiscale, mentre non può che decorrere dal giorno dei singoli versamenti in acconto nel caso in cui questi, già all’atto della loro effettuazione, risultino) parzialmente o totalmente non dovuti, poichè in questa ipotesi l’interesse e la possibilità di richiedere il rimborso sussistono sin da tale momento (Sez. 6 – 5, n. 14868 del 20/07/2016; Sez. 5, n. 5653 del 12/03/2014; Sez. 5, n. 4166 del 21/02/2014; Sez. 5, n. 13478 del 26/05/2008).

A tale ultimo principio non si è conformata la CTR.

Di conseguenza, il ricorso va accolto, limitatamente ai versamenti effettuati nel corso del 2005.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., la causa può essere decisa nel merito, con l’accoglimento del ricorso introduttivo, limitatamente ai versamenti successivi al 16 febbraio 2006.

I contrasti giurisprudenziali antecedenti alla sentenza Sez. U, n. 9451 del 10/05/2016 autorizzano l’integrale compensazione delle spese dell’intero giudizio.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo di M.A., limitatamente ai versamenti successivi al 16 febbraio 2006.

Compensa le spese del merito e dichiara irripetibili quelle del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA