Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6785 del 20/03/2010

Cassazione civile sez. III, 20/03/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 20/03/2010), n.6785

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA

56, presso lo studio dell’avvocato MARA FIOCCA, rappresentato e

difeso dall’avvocato CAIAZZO GIOVANNI, giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

F.A.T.A. ASSICURAZIONI SPA, D.N.C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2908/2008 del TRIBUNALE di NAPOLI, del 2/1/08,

depositata il 14/03/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE.

La Corte:

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Il giorno 4 dicembre 2009 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

“1.- C.G. propone ricorso per Cassazione contro la sentenza 2 gennaio – 14 marzo 2008 n. 2908 del Tribunale di Napoli che – confermando la sentenza emessa in primo grado dal Giudice di pace – ha respinto la domanda da lui proposta contro D.N. C. e la s.p.a. FATA Ass.ni, per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un incidente stradale.

Entrambi i giudici di merito hanno ritenuto che l’attore non avesse dimostrato la propria legittimazione attiva e la legittimazione passiva del convenuto. Gli intimati non hanno depositato difese.

2.- Con l’unico motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 81, 100, 116 e 215 cod. proc. civ., artt. 2697, 2716 e 2719 cod. civ., sul rilievo che il giudice di appello avrebbe confuso fra legittimazione attiva (e passiva) e titolarità del rapporto controverso; che in relazione a quest’ultimo – il solo che veniva in considerazione – egli aveva prodotto fotocopia del certificato di proprietà e del libretto di circolazione, così come certificazione del PRA quanto alla titolarità passiva; che la contestazione dei documenti prodotti in fotocopia ad opera della convenuta doveva essere ritenuta inefficace, perchè generica, essendo stata riferita a tutti i documenti prodotti; che egli aveva dedotto prove testimoniali a conferma delle sue affermazioni.

3.- Il motivo è manifestamente infondato.

Il giudice di appello ha rilevato che la documentazione prodotta in fotocopia dal C. è stata tempestivamente contestata dalle controparti nella prima udienza successiva alla produzione.

La circostanza che la convenuta abbia riferito la contestazione a tutti i documenti prodotti è irrilevante e non vale ad infirmarne la specificità, ove si consideri che il giudice di appello ha constatato che essa è avvenuta successivamente alla produzione dei documenti e nei termini di legge. Nè il ricorrente deduce o dimostra che i documenti prodotti erano talmente numerosi ed eterogenei da rendere ambigua o non chiara la contestazione onnicomprensiva (a quanto è dato desumere dal ricorso, si trattava di non più di due o tre documenti).

La sentenza impugnata appare conforme alla legge e correttamente motivata.

3.- Propongo che il ricorso sia rigettato, con procedimento in Camera di consiglio”. – La decisione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.

Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione.

2.- Il ricorso deve essere rigettato.

3.- Non essendosi costituiti gli intimati non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA