Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6785 del 20/03/2010
Cassazione civile sez. III, 20/03/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 20/03/2010), n.6785
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA
56, presso lo studio dell’avvocato MARA FIOCCA, rappresentato e
difeso dall’avvocato CAIAZZO GIOVANNI, giusta procura speciale a
margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
F.A.T.A. ASSICURAZIONI SPA, D.N.C.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 2908/2008 del TRIBUNALE di NAPOLI, del 2/1/08,
depositata il 14/03/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
21/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;
è presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE.
La Corte:
Fatto
PREMESSO IN FATTO
Il giorno 4 dicembre 2009 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:
“1.- C.G. propone ricorso per Cassazione contro la sentenza 2 gennaio – 14 marzo 2008 n. 2908 del Tribunale di Napoli che – confermando la sentenza emessa in primo grado dal Giudice di pace – ha respinto la domanda da lui proposta contro D.N. C. e la s.p.a. FATA Ass.ni, per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un incidente stradale.
Entrambi i giudici di merito hanno ritenuto che l’attore non avesse dimostrato la propria legittimazione attiva e la legittimazione passiva del convenuto. Gli intimati non hanno depositato difese.
2.- Con l’unico motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 81, 100, 116 e 215 cod. proc. civ., artt. 2697, 2716 e 2719 cod. civ., sul rilievo che il giudice di appello avrebbe confuso fra legittimazione attiva (e passiva) e titolarità del rapporto controverso; che in relazione a quest’ultimo – il solo che veniva in considerazione – egli aveva prodotto fotocopia del certificato di proprietà e del libretto di circolazione, così come certificazione del PRA quanto alla titolarità passiva; che la contestazione dei documenti prodotti in fotocopia ad opera della convenuta doveva essere ritenuta inefficace, perchè generica, essendo stata riferita a tutti i documenti prodotti; che egli aveva dedotto prove testimoniali a conferma delle sue affermazioni.
3.- Il motivo è manifestamente infondato.
Il giudice di appello ha rilevato che la documentazione prodotta in fotocopia dal C. è stata tempestivamente contestata dalle controparti nella prima udienza successiva alla produzione.
La circostanza che la convenuta abbia riferito la contestazione a tutti i documenti prodotti è irrilevante e non vale ad infirmarne la specificità, ove si consideri che il giudice di appello ha constatato che essa è avvenuta successivamente alla produzione dei documenti e nei termini di legge. Nè il ricorrente deduce o dimostra che i documenti prodotti erano talmente numerosi ed eterogenei da rendere ambigua o non chiara la contestazione onnicomprensiva (a quanto è dato desumere dal ricorso, si trattava di non più di due o tre documenti).
La sentenza impugnata appare conforme alla legge e correttamente motivata.
3.- Propongo che il ricorso sia rigettato, con procedimento in Camera di consiglio”. – La decisione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.
Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
1.- Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione.
2.- Il ricorso deve essere rigettato.
3.- Non essendosi costituiti gli intimati non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 21 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2010