Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6785 del 15/03/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 15/03/2017, (ud. 21/12/2016, dep.15/03/2017),  n. 6785

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28600-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.D.G.;

– intimato –

Nonchè da:

D.D.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA UDINE 6,

presso lo studio dell’avvocato MARCO ANNONI, che lo rappresenta e

difende giusta procura in calce al controricorso e ricorso

incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE. (C.f. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2709/1/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REEGIONALE di ROMA del 21/04/2015, depositata il 13/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/12/2016 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI;

udito l’Avvocato ANDREA SEGATO per delega dell’Avvocato MARCO ANNONI,

difensore del controricorrente e ricorrente incidentale, che si

riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione sintetica ed osserva quanto segue.

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione del contribuente, medico convenzionato con il SSN, avverso il silenzio rigetto sull’istanza di rimborso dell’IRAP, da lui versato per gli anni 2006 – 2009, per un totale di Euro 19.928,74.

Nella decisione impugnata, la CTR ha affermato che, nella specie, il sanitario si avvaleva di una collaboratrice part time, con mansioni meramente esecutive, e di beni strumentali essenziali all’espletamento dell’attività.

Il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale si denuncia violazione del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1 e art. 3, comma 1, lett. c) ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

Sostiene la ricorrente che, nella specie, l’impiego di un collaboratore nell’esercizio dell’attività professionale, seppure part time, sarebbe sicuro indice della sussistenza di un’autonoma organizzazione.

L’intimato ha resistito, proponendo altresì ricorso incidentale, per denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., n. 3), in relazione alla disposta compensazione delle spese.

Il ricorso principale è infondato.

In tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell’autonoma organizzazione” richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive (Sez. U, n. 9451 del 10/05/2016; cfr. anche Sez. 5, n. 22468 del 04/11/2015).

Conformemente a tale indirizzo, questa Corte aveva già affermato che, in materia di imposta regionale sulle attività produttive (110.13), l’avvalersi in modo non occasionale, da parte di un medico di base, della collaborazione di terzi (nella specie di un solo dipendente “part time”), non costituisce, di per sè, fattore decisivo per determinare il riconoscimento della “autonoma organizzazione”, dovendo il giudice del merito accertare in concreto se tale prestazione lavorativa rappresenti quel valore aggiunto idoneo ad accrescere la capacità produttiva del professionista (Sez. 6 – 5, n. 26982 del 19/12/2014; conf. Sez. 6 – 5, n. 3755 del 18/02/2014).

Insomma, come ha correttamente affermato la CFR, l’utilizzo di una collaborazione part time non è elemento imprescindibile ai fini del riconoscimento dell’autonoma organizzazione, in quanto non aumenta l’indice di capacità produttiva del professionista, anche in considerazione della peculiarità dell’attività del medico di base, tenuto, nell’interesse della sanità pubblica, ad un servizio continuo ed efficiente.

Il ricorso incidentale è fondato.

La disposta compensazione delle spese del grado è motivata col richiamo a “giuste ragioni”, concetto ormai superato dallo stesso legislatore da oltre un decennio (con la legge n. 263/2005).

Nel processo tributario, in virtù del rinvio contenuto nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 1, ai procedimenti instaurati dopo il 4 luglio 2009 si applica l’art. 92 c.p.c., comma 2, nella versione emendata dalla L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 11, – posto che il processo è stato pacificamente introdotto dopo tale data e prima della riforma di cui al D.L. 13 settembre 2014 n. 132, convertito con modificazioni nella L. 10 novembre 2014, n. 162 – sicchè la compensazione delle spese richiede la concorrenza di “altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione”, che non possono essere desunte dal complesso della sentenza, pena la sua cassazione sul punto (Sez. 6 – 5, n. 22793 del 09/11/2015).

Va pertanto rigettato il ricorso principale ed accolto quello incidentale, con conseguente cassazione della pronuncia impugnata e rinvio per nuovo esame a diversa sezione della CFR del Lazio, che uniformandosi ai principi di diritto sopra riportati, provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale, accoglie il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, a diversa sezione della CTR del Lazio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA