Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6785 del 01/03/2022

Cassazione civile sez. trib., 01/03/2022, (ud. 10/02/2022, dep. 01/03/2022), n.6785

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – rel. Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11253/12 R.G., proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

B.M., rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dagli

avv.ti Francesco d’Ayala Valva, Alessandro Turchi e Massimo Turchi

con i quali è elettivamente domiciliato in Roma, Viale Parioli n.

43;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Emilia-Romagna n. 19/18/2011, depositata il 14/03/2011 e non

notificata.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna (di seguito, CTR), con la sentenza in epigrafe, ha accolto l’appello principale del contribuente, B.M., “relativamente all’accertamento sintetico inerente l’acquisto dell’imbarcazione che viene annullato ed accoglie, altresì, l’appello incidentale dell’Ufficio relativamente all’accertamento sintetico sull’acquisto dell’immobile che viene dichiarato legittimo”.

L’Agenzia delle entrate ha impugnato in Cassazione tale sentenza, affidandosi a due motivi, cui ha resistito con controricorso il contribuente.

Col sopravvenire del D.L. 22 ottobre 2018, n. 119, come convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, il contribuente ha richiesto a questa Corte la sospensione del giudizio; successivamente, ha depositato istanza per la definizione agevolata della lite, ai sensi del D.L. n. 118 del 2019, art. 6, comma 8 e 10, ed il modello di pagamento della prima rata.

Con nota di deposito del 28/08/2020, la difesa del contribuente ha trasmesso l’elenco dei documenti inerenti alla procedura di definizione agevolata, depositati ex art. 372 c.p.c., e notificati, tramite pec, in data 14/07/2020, all’Agenzia delle entrate ed all’Avvocatura Generale dello Stato, ed ha presentato memoria contenente istanza di cessazione della materia del contendere ai sensi del D.L. cit., art. 6, comma 13.

Diritto

CONSIDERATO

che:

La documentazione depositata dalla parte contribuente e notificata in data 14/07/2020, ex art. 372 c.p.c., all’Avvocatura Generale dello Stato, comprova l’avvenuta definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, commi 8, 9 e 10, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136.

Il mancato diniego dell’Agenzia delle entrate ed il silenzio dell’Avvocatura dello Stato nonostante la notifica dei documenti comprovanti la definizione agevolata, non pone ostacoli alla dichiarazione di estinzione della controversia per cessata materia del contendere.

Ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13, ultimo periodo, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del processo per cessata materia del contendere. Spese a carico della parte che le ha anticipate.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2022.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2022

 

 

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