Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6784 del 24/03/2011

Cassazione civile sez. trib., 24/03/2011, (ud. 16/12/2010, dep. 24/03/2011), n.6784

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Unione Esercenti Pesca San Giovan Giuseppe Della Croce, società

cooperativa a responsabilità limitata, elettivamente domiciliata in

Roma, via Giorgio Vasari 5, presso la D.ssa T.S.,

rappresentata e difesa dall’avvocato Michele Tartaglione, per mandato

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

generale dello Stato, domiciliata presso i suoi uffici in Roma via

dei Portoghesi 12;

– resistente –

avverso la decisione della C.T.R. della Campania, n. 43/46/07 emessa

il 6 febbraio 2007, depositata il 21 marzo 2007, R.G. 3515/06;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Cons. Dott. IANNELLI

Domenico;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16 dicembre 2010 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

rilevato che in data 11 novembre 2010 è stata depositata relazione

che qui si riporta, con correzioni di contenuto meramente formale:

Il relatore cons. Giacinto Bisogni.

Letti gli atti depositati.

Fatto

OSSERVA

1. La controversia ha per oggetto l’impugnazione, da parte della cooperativa contribuente, dell’avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate di Ischia con il quale, sulla base di un p.v.c della Guardia di Finanza che, per il periodo 1994-1999, aveva riscontrato una serie di irregolarità nella gestione della cooperativa (quali la mancata emissione di scontrini fiscali, la vendita diretta del “pescato” da parte di alcuni soggetti estranei alla società, violazioni degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali), era stato rettificato il volume di affari per il periodo di imposta IRPEG e ILOR 1997. La società ricorrente contestava l’adozione da parte dell’ufficio del metodo analitico, che l’aveva portato a determinare un imponibile pressochè uguale ai ricavi accertati, e deduceva che l’accertamento andava effettuato, semmai, con il metodo induttivo di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2. Nel merito inoltre rilevava che le irregolarità riscontrate erano di rilevanza marginale tanto che l’Ufficio aveva annullato in autotutela l’accertamento per l’anno 1994;

2. La C.T.P. di Napoli accoglieva parzialmente il ricorso e determinava in L. 239.000.000 il maggior imponibile. La C.T.R. ha confermato tale decisione;

3. Ricorre per cassazione la Cooperativa contribuente con cinque motivi di impugnazione: a) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (contraddittorietà della motivazione rispetto alla conferma della decisione della C.T.P.); b) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 322 del 1989, art. 9 (è legittimo l’accertamento di maggiori ricavi operato unicamente ed esclusivamente sulla rilevanza di dati contenuti nelle schede statistiche laddove l’art. 9 prescrive la loro non rilevanza esterna?); c) violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 (è legittimo da parte del giudice tributario mutare di sua iniziativa un accertamento analitico, operato D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, in un accertamento induttivo quale quello previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973?, art. 39, comma 2); d) omessa motivazione su un punto decisivo della controversia (eccezione di giudicato esterno non valutata dai giudici di appello); e) violazione dell’art. 2909 c.c. (è legittima la pronuncia della CTR che non esamina e non verifica il contenuto di un giudicato intervenuto tra le parti su un medesimo fatto, ritualmente invocato e documentato dalla parte interessata e invero mai contestato dalla controparte?);

4. l’Agenzia delle Entrate non svolge difese;

ritiene che:

1. il primo motivo, oltre ad essere sprovvisto di una sintesi che puntualizzi quali siano le contraddizioni della motivazione, è comunque infondato perchè la C.T.R., al fine di attribuire maggiore coerenza e forza persuasiva al dispositivo di conferma della decisione di primo grado, valorizza una serie di elementi, non adeguatamente valutati dalla C.T.P. Il secondo motivo è infondato perchè le schede di rilevazione del “pescato”, pur non avendo la funzione e il contenuto di un’attestazione ai fini fiscali, costituiscono una documentazione valutabile dall’amministrazione finanziaria in presenza di una serie di gravi e concordanti indizi di infedeltà della documentazione contabile. Il terzo motivo è ugualmente infondato perchè il contenuto dell’atto di accertamento è quello di una ricostruzione più attendibile dell’ammontare dell’imponibile rispetto al dichiarato, ai fini delle imposte dirette, e rientra nei poteri del giudice tributario quello di rideterminare l’imponibile e, conseguentemente, di valorizzare degli elementi di rilevazione della situazione reale e dei criteri di stima che, nel contesto oggettivo dei dati accertati dai verificatori e presi in considerazione dall’amministrazione finanziaria, non sono però stati adeguatamente utilizzati da quest’ultima. Il quarto e quinto motivo sono infondati perchè si basano su un erroneo presupposto e cioè che esista un giudicato esterno direttamente vincolante nel presente giudizio, circostanza implicitamente negata dalla C.T.R., trattandosi di diverse annualità di imposta;

2. sussistono i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e, se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio, per il rigetto del ricorso;

ritenuto che tale relazione appare pienamente condivisibile cosicchè il ricorso deve essere respinto senza alcuna statuizione sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese processuali del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2011

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