Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6784 del 21/03/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 6784 Anno 2014
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: PARZIALE IPPOLISTO

SENTENZA
sul ricorso 1946-2008 proposto da:
ARRIGHI RICCARDO, RGG RCR 55PO4 M104A, elettivamente
domiciliato in Roma, Circonvallazione Clodia 82, presso lo studio
dell’avvocato De Samis Guido, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato Salerno Riccardo, come da procura speciale a
margine del ricorso;
– ricorrente contro
DEGRAM SPA, in persona del legale rappresentante, elettivamente
domiciliata in Roma, Via Andrea Del Castagno 34-36, presso lo studio
dell’avvocato Beltrani Sergio, rappresentato e difeso dall’avvocato
Russo De Luca Bruno, come da procura speciale a margine del
controricorso;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 21/03/2014

avverso la sentenza n. 1061/2006 della CORTE D’APPELLO di
BRESCIA, depositata 11 28/11/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
26/11/2013 dal Consigliere Dott. Ippolisto Parziale;
udito l’Avv. Andrea Manzi, per delega avv. Guido De Santis, che si

udito il sostituto procuratore generale, dott. Luigi Salvato, che
conclude per l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Così la sentenza impugnata riassume lo svolgimento del processo.
«Con preliminare datato 27/7/2001, la Degran s.p.a., prometteva di vendere ad
Anighi Riccardo un immobile sito in Villanuova sul Clisi per la somma di L.
265.000.000 … “con espressa esclusione della garanzia per eventuali vizi occulti”:
l’Artighi versava una caparra confirmatolia di L. 25.000.000. Con lettera datata
20/12/2001 … l’Arrighi denunciava una serie di vizi (umidità — profonde
fratture nei muri maestri — mancato funzionamento dell’impianto di
riscaldamento — allagamenti) che rendevano inabitabile l’immobile: per cui
…intimava la risoluzione del contratto. Con lettera datata 10/1/2002 … la
Degran spa negava che l’immobile fosse affetto da vizi di sorta, invocava,
comunque, la clausola di esclusione della garanzia e, a sua volta, constatato che
l’Arrighi non aveva pagato le rate pattuite, intimava la risoluzione del contratto per
inadempimento. Con atto di citazione notificato il 8 / 21 2002 l’Arrighi conveniva
in giudizio … la Degran s.p.a. chiedendo che il contratto fosse dichiarato risolto per
fatto e colpa del venditore e che costui fosse condannato al versamento del doppio
della caparra. Nel costituirsi in giudizio, la convenuta, contestava la domanda e
chiedeva, a sua volta, in via riconvenzionale, che la risoluzione fosse addebitata
all’attore.
All’esito della svolta istruttoria, l’adito Tribunale, con sentenza n. 2373 / 2004,
dichiarava risolto per inadempimento dell’attore il contratto; condannava la
Ric. 2008 n. 01946 sez. 52 – ud. 26-11-2013

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riporta agli atti e alle conclusioni assunte;

convenuta a restituire all’Arrighi la caparra pari ad 12.911,42; condannava
l’Arrighi a corrispondere alla Degran .spa la somma di 12.000,00 a titolo di
risarcimento danni, oltre al pagamento delle .spese processuali.
Il primo giudice perveniva alla suddetta conclusione, rilevando [che] la domanda di
risoluzione proposta dall’attore doveva re.spingersi, avendo le parti pattuito la

allegato né tantomeno provato la sussistenza delle circostanze di cui all’art. 1490
c.c. uniche idonee ad escludere l’effetto della clausola contrattuale»; [nonché che]
doveva ritenersi fondata la domanda di risoluzione per inadempimento dell’Artighi
“dal momento che il rifiuto di parte attrice di addivenire alla stipula del definitivo
deve ritenersi ingiustificato alla luce dell’esclusione della garanzia per vizi occulti”
»

2. La Corte di appello di Brescia rigettava l’appello dell’Arrighi,
rilevando che non poteva essere accolta l’eccezione, proposta in
appello, di nullità della clausola di esonero della responsabilità ai sensi
dell’art. 1341 c.c. in quanto non espressamente sottoscritta. Pur
trattandosi di nullità rilevabile anche d’ufficio, riteneva la Corte
territoriale che

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