Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6784 del 20/03/2010

Cassazione civile sez. III, 20/03/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 20/03/2010), n.6784

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

R.P., R.M. e R.C. (germani),

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA DI PRISCILLA 4, presso lo

studio dell’avvocato PAGLIARO MARIA PIA, rappresentati e difesi

dall’avvocato DI FLUMERI PASQUALE, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

CANTIERI & INVESTIMENTI COMO SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 334/2008 del TRIBUNALE di COMO, depositata il

25/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito per i ricorrenti l’Avvocato Rizzacasa Beatrice (per delega

dell’avvocato Di Flumeri Pasquale), che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE che nulla

osserva rispetto alla relazione scritta.

La Corte:

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Il giorno 4 dicembre 2009 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

“1.- La s.n.c. Cantieri & Investimenti ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di pace di Como su istanza dei fratelli germani P., M. e R.C., decreto recante condanna al pagamento di Euro 2.059,17, dovuti in pagamento dei canoni di locazione di un immobile di proprietà degli istanti.

Con sentenza 20 maggio 2005 il GdP ha revocato il decreto ingiuntivo, dichiarando la propria incompetenza per materia e compensando le spese.

Proposto appello principale dai R. e incidentale dall’opponente, con sentenza n. 334/2008 il Tribunale di Corno, in riforma, ha dichiarato la competenza del giudice di primo grado e ha respinto l’opposizione, compensando le spese di appello e confermando la sentenza del GdP, quanto alla compensazione delle spese del giudizio di primo grado.

I fratelli R. propongono ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.

L’intimata non ha depositato difese.

2. I ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., poichè il giudice di appello ha interamente compensato le spese processuali, derogando al principio della soccombenza, senza indicare esplicitamente i motivi che dovrebbero giustificare la deroga, come prescritto dal testo in vigore dell’art. 92 cod. proc. civ., comma 2.

3.- Il motivo è fondato.

La sentenza impugnata ha giustificato la compensazione delle spese in termini apodittici, assumendo che essa è da ritenere equa, “in considerazione della particolarità della materia trattata”, senza specificare le ragioni della ritenuta peculiarità e senza che tali ragioni risultino con evidenza dall’oggettiva natura della controversia, che concerne il mancato pagamento di canoni di locazione di immobile destinato ad ufficio.

Come questa Corte ha già avuto occasione di rilevare, l’art. 92 cod. proc. civ., comma 2, nel testo introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a), dispone che il giudice può compensare le spese, in tutto o in parte, se vi è soccombenza reciproca, o se concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione. Tale esigenza non è soddisfatta quando la compensazione si basi sulla “peculiarità della fattispecie”, in quanto una simile formula appare generica e non consente, di per sè sola, il controllo sulla motivazione e sulla congruità delle ragioni poste dal giudice a fondamento della sua decisione (Cass. civ. Sez. 1^, 30 maggio 2008 n. 14563; Cass. civ. Sez. 3^, ord. 3 novembre 2009 n. 23265).

4.- Propongo che il ricorso sia accolto, con procedimento in Camera di consiglio”. – La decisione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.

Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione.

2.- In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, nel capo relativo alla compensazione delle spese. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito.

La s.n.c. Cantieri & Investimenti deve essere condannata al pagamento delle spese processuali di primo e secondo grado, liquidate complessivamente in Euro 487,50 quanto al giudizio di primo grado, di cui Euro 87,50 per esborsi, Euro 12 5,00 per diritti ed Euro 275,00 per onorari; in complessivi Euro 2.657,90 quanto al giudizio di appello, di cui Euro 301,00 per esborsi; Euro 985,00 per diritti ed Euro 1.110,00 per onorari. In entrambi i casi oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

3. – Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata, nel capo relativo alla compensazione delle spese e, decidendo nel merito, condanna la s.n.c. Cantieri & Investimenti al pagamento delle spese processuali di primo e secondo grado, liquidate complessivamente in Euro 487,50, quanto al giudizio di primo grado, di cui Euro 87,50 per esborsi, Euro 125,00 per diritti ed Euro 275,00 per onorari; in complessivi Euro 2.657,90, quanto al giudizio di appello, di cui Euro 301,00 per esborsi; Euro 985,00 per diritti ed Euro 1.110,00 per onorari. In entrambi i casi oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Condanna l’intimata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 900,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 700,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2010

 

 

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