Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6784 del 10/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 10/03/2020, (ud. 18/12/2019, dep. 10/03/2020), n.6784

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29818-2018 proposto da:

TELECOM ITALIA SPA (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUIGI GIUSEPPE

FARAVELLI 79, presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati ROBERTO ROMEI, FRANCO

RAIMONDO BOCCIA;

– ricorrente –

contro

C.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 9, presso lo studio dell’avvocato ENRICO LUBERTO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1184/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 12/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PONTERIO

CARLA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con sentenza n. 1184 pubblicata il 12.4.2018 la Corte d’Appello di Roma ha respinto l’appello di Telecom Italia s.p.a. confermando la decisione di primo grado di rigetto dell’opposizione proposta dalla suddetta società avverso il decreto ingiuntivo n. 8292/2013 emesso dal Tribunale di Roma il 23.9.2013 su ricorso di C.B., per il pagamento delle retribuzioni relative al periodo da agosto 2012 a giugno 2013;

2. la Corte territoriale, qualificato come risarcitorio il credito del lavoratore nei confronti di Telecom Italia s.p.a. per l’omesso ripristino del rapporto di lavoro a seguito della declaratoria di illegittimità della cessione di ramo d’azienda nei confronti della ITS s.p.a. (poi SIRIA s.p.a.), società per la quale il C. aveva smesso di lavorare e di essere retribuito dal 13.3.2012, ha escluso, per quanto ancora rileva, la detraibilità ai fini dell’aliunde perceptum dell’indennità di disoccupazione richiamando l’indirizzo giurisprudenziale in materia (Cass. n. 7794/17);

3. avverso tale sentenza Telecom Italia s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui ha resistito con controricorso, illustrato da successiva memoria, il C.;

4. la proposta del relatore è stata comunicata alla parte, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. con l’unico motivo del ricorso Telecom Italia s.p.a. ha dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1206,1207,1217 e 1223 c.c. nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che il risarcimento del danno non potesse essere diminuito scomputando l’indennità di disoccupazione nel frattempo percepita dal lavoratore;

6. il motivo non è fondato in quanto, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, non sono deducibili a titolo di aliunde perceptum dal risarcimento del danno per mancata costituzione del rapporto di lavoro le somme che traggono origine dal sistema di sicurezza sociale che appronta misure sostitutive del reddito in favore del lavoratore, la cui eventuale non debenza dà luogo ad un indebito previdenziale ripetibile, nei limiti di legge, dall’Istituto previdenziale (cfr. Cass. n. 9724/17; n. 7794/17; Ord. sez. 6, n. 14135/18);

7. le argomentazioni dell’odierna ricorrente ripropongono questioni già esaminate e disattese dai precedenti giurisprudenziali ai quali va data continuità;

8. per le ragioni esposte il ricorso, manifestamente infondato, va rigettato;

9. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo;

10. sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell’avv. Enrico Luberto, antistatario.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 18 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2020

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