Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6784 del 01/03/2022

Cassazione civile sez. VI, 01/03/2022, (ud. 11/02/2022, dep. 01/03/2022), n.6784

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 3526-2020 proposto da:

D.R.E., quale difensore di se stessa, elettivamente

domiciliata in Roma, Via Piave 41, presso lo studio dell’avvocato

MARINA LO FARO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, O.M.;

– intimati –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di TRENTO depositata il 15/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/02/2022 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Lette le memorie della ricorrente.

 

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Trento, decidendo sull’opposizione proposta dall’avv. D.R.E., ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170, avverso il decreto di liquidazione dei compensi emesso in data 27/2/2019 in favore dell’opponente, ed in relazione ai compensi maturati per la difesa prestata in un procedimento penale svoltosi dinanzi allo stesso Tribunale, in favore di O.M., rigettava l’opposizione, che verteva solo sulla congruità della liquidazione. Il Tribunale reputava che il compenso era stato liquidato in conformità dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, che pone solo un limite massimo al riconoscimento dell’onorario, essendo la tabella utilizzata dal giudice nel provvedimento opposto conforme ai criteri citati ed alla previsione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 106 bis.

In particolare, doveva evidenziarsi che il procedimento si era concentrato in una sola udienza nella quale il difensore aveva chiesto il proscioglimento del proprio assistito e che la vicenda non si presentava come complessa.

Per la cassazione di tale ordinanza propone ricorso D.R.E. sulla base di due motivi.

Gli intimati non hanno svolto difese in questa fase.

Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82, nonché del D.M. n. 55 del 2014, art. 12, comma 1, come modificato dal D.M. n. 37 del 2018 e dalla L. n. 248 del 2006, art. 2 comma 2.

Si deduce che nella richiesta la ricorrente aveva già calcolato i compensi sulla base dei valori minimi previsti dal D.M. n. 55 del 2014 per l’attività giudiziale in sede penale, ed in relazione alla difesa svoltasi dinanzi al GUP, essendosi poi provveduto alla riduzione di un terzo ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 106 bis, in relazione ai compensi spettanti al difensore della parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

L’ammontare così determinato era pari quindi ad Euro 1.290,00 (essendosi decurtato di un terzo il valore minimo pari ad Euro 1.935,00).

Il Tribunale ha invece ritenuto che anche tale importo minimo, all’esito della decurtazione, fosse ancora suscettibile di riduzione, essendosi fatto riferimento alla possibilità di un’ulteriore riduzione del 20%.

La soluzione però non tiene conto del fatto che alla vicenda trova applicazione il D.M. n. 55 del 2014, art. 12, comma 1, come modificato dal D.M. n. 37 del 2018 che non consente la riduzione dei valori medi dei parametri in misura eccedente il 50%.

La soluzione impugnata, che ha liquidato i compensi in misura pari ad Euro 912,00, ha quindi violato il principio dell’inderogabilità dei minimi tariffari.

Il secondo motivo denuncia la violazione delle medesime norme di cui al primo motivo nonché del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 106 bis, assumendo che la decurtazione di un terzo posta da tale ultima previsione non può che operare sui compensi già ridotti in misura non eccedente il 50%, come previsto dal D.M. n. 55 del 2014, art. 12 comma 1, nella versione applicabile alla fattispecie. Rilevato che i motivi pongono la questione relativa alla derogabilità dei minimi tabellari previsti dal D.M. n. 37 del 2018, per i quali è stata già rimessa altra controversia ala pubblica udienza con ordinanza di questa Corte n. 9564/2020sollevato in ricorso e nella memoria illustrativa, la causa debba essere rimessa alla pubblica e che debba quindi rinviarsi la causa a nuovo ruolo in attesa della relativa decisione.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione della questione di cui all’ordinanza interlocutoria n. 9564/2020.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 febbraio 2022.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2022

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