Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6783 del 21/03/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 6783 Anno 2014
Presidente: BURSESE GAETANO ANTONIO
Relatore: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA

SENTENZA

sul ricorso 3079-2008 proposto da:
CRISCUOLI

GUIDO

CRSGDU57M20A489Q,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA ALBERICO II 33, presso lo
studio dell’avvocato LUDINI ELIO, rappresentato e
difeso dall’avvocato CRISCUOLI MICHELE;
4

– ricorrente contro

2013
2350

COMUNE

DI

AVELLINO

00184530640,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 74 INT 2,
presso lo studio dell’avvocato PORPORA RAFFAELE,
rappresentato e difeso dagli avvocati SANTUCCI DE

Data pubblicazione: 21/03/2014

MAGISTRIS GIOVANNI, BASCETTA AMERIGO;

controrlcorrente

avverso la sentenza n. 3919/2006 della CORTE D’APPELLO
di NAPOLI, depositata il 21/12/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

ROSARIA SAN GIORGIO;
udito l’Avvocato CRISCUOLI Michele difensore del
ricorrente che si è riportato agli scritti e ne ha
chiesto accoglimento;
udito l’Avvocato BASCHETTA Amerigo difensore del
resistente che si riportato agli scritti depositati e
ne ha chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per il
rigetto dei primi due motivi di ricorso e per
l’accoglimento del terzo motivo di ricorso.

udienza del 07/11/2013 dal Consigliere Dott. MARIA

Svolgimento del processo
1. – Con ricorso del 14 aprile 1989, l’ing. Guido Criscuoli chiese al
Presidente del Tribunale di Avellino di emettere decreto ingiuntivo di
pagamento a carico del Comune di Avellino per la somma di lire

interessi) quale compenso per l’attività professionale svolta, per
conto del predetto ente, consistita nella verifica sismica e
progettazione dei lavori di riparazione della scuola elementare
Colombo-Cavour.
2. – Il Comune di Avellino propose tempestiva opposizione al decreto
ingiuntivo emesso il 21 aprile 1989, rilevando che il Criscuolo aveva
mal eseguito il suo incarico, non avendo valutato il limite di
convenienza del progetto di riparazione, ed avendo, cosi, arrecato
danni al Comune, che aveva dovuto, poi, procedere alla ricostruzione
dell’immobile. L’Ente contestò, inoltre, la inesistenza di un formale
contratto scritto su cui potesse fondarsi l’azione monitoria.
Si costituì in giudizio il professionista, deducendo, tra l’altro, che
il Comune gli aveva conferito anche l’incarico di progettare il nuovo
edificio a condizione che rinunciasse alle competenze relative al
progetto di riparazione, e che per tale fatto aveva subito danni di
cui chiedeva in via riconvenzionale di essere risarcito.
3. – Con sentenza del 18 dicembre 2001, il Tribunale di Avellino,
espletata c.t.u., rigettò l’opposizione.
Avverso tale decisione propose appello il Comune di Avellino.
4. – La Corte d’appello di Napoli, con sentenza depositata il 21
3

107.156.256 (oltre a lire 1.072.000 per revisione parcella ed

dicembre 2006,

accolse il gravame. Osservò anzitutto il giudice di

secondo grado che il contratto di prestazione di opera professionale
concluso con la P.A., anche nei casi in cui questa agisca
privatorum,

deve rivestire la forma scritta

ad substantiam,

iure

e deve,

recante le sottoscrizioni delle parti. Nella specie, il contratto
doveva considerarsi non concluso, non risultando la volontà di
addivenire all’accordo con il Criscuoli esternato, nel nome e per
conto dell’Ente pubblico, dall’organo autorizzato a rappresentarlo.
Rilevò poi la Corte che l’eccezione di nullità del rapporto
contrattuale è rilevabile – anche di ufficio – in ogni stato e grado
del giudizio.
5. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre il Criscuoli sulla
base di tre motivi, illustrati anche da successiva memoria. Resiste
con controricorso il Comune di Avellino.
Motivi della decisione
1. – Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa
applicazione degli artt. 1421 cod.civ., 112 e 99 cod.proc.civ. anche
alla luce del nuovo testo dell’art. 111 Cost., nonché insufficiente
motivazione su di un punto decisivo della controversia. Si richiama
l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale il principio della
rilevabilità di ufficio della nullità del contratto in ogni stato e
grado del giudizio deve essere coordinato sia con il principio
dispositivo dell’azione, sia con quello dell’onere della prova e della
disponibilità della prova stessa, con la conseguenza che nel caso in

4

pertanto, sostanziarsi nella redazione di apposito atto scritto

cui la pretesa fatta valere in giudizio sia ancorata all’assunta
validità del contratto ma la nullità di questo non risulti dal suo
stesso contenuto bensì derivi da circostanze ad esso estranee,
allegate da una parte, il giudice non può assumere iniziative dirette

acquisiti, ma a reperire, nell’inerzia della parte, detti elementi.
Nel caso di specie – osserva il ricorrente – le pretese avanzate dal
Comune di Avellino, relative al presunto inadempimento contrattuale
dell’ing. Criscuoli, hanno come presupposto logico-giuridico la
validità del contratto di cui si tratta. In tale contesto il giudice
non poteva rilevare di ufficio la pretesa nullità del rapporto senza
con ciò violare il principio dispositivo che regola il giudizio
civile, e che può desumersi dagli artt. 112 e 99 cod.proc.civ.
La illustrazione del motivo si conclude con la formulazione, ai
sensi dell’art. 366-bis cod.proc.civ., applicabile nella specie
ratione tenmporis,

del seguente quesito di diritto:

.
2. – La censura è priva di fondamento.

contratto oggetto della controversia sia stata rilevata d’ufficio dal
giudice, laddove fu proprio la difesa del Comune a farla valere, sia
in primo grado che nel giudizio di appello.
Siffatto rilievo dà poi conto altresì della infondatezza degli altri
due motivi di ricorso, che muovono dalla esistenza di un valido
contratto, e da questa dipanano le doglianze.
3. – Ed infatti, con il secondo motivo si deduce violazione e falsa
applicazione degli artt. 1988 e 2697 cod.civ., nonché insufficiente
motivazione su di un punto decisivo della controversia in ordine alla
circostanza della offerta fatta dal Comune all’attuale ricorrente di
un nuovo incarico, attinente alla ricostruzione dell’immobile de quo,
sotto la condizione che il professionista rinunciasse al compenso per
il progetto già portato a termine: la relativa delibera sarebbe stata
di per sé idonea ad integrare una ipotesi di riconoscimento del debito
ex art. 1988 cod.civ., ed avrebbe costituito valido fondamento delle
pretese dell’ing. Criscuoli, salva la prova positiva, da parte
dell’Amministrazione

della

comunale,

nullità

del

rapporto

contrattuale.
La illustrazione del motivo si completa con la formulazione del
seguente quesito di diritto:

.
4. – Ebbene, a prescindere dalla considerazione che la delibera con la
quale era stato offerto un nuovo incarico all’ing. Criscuoli fu poi
revocata, risulta comunque evidente che essa, per assumere rilevanza
quale ricognizione di debito, come richiesto dal ricorrente, si
sarebbe dovuta fondare su di una pregressa assunzione di una
obbligazione, nella specie mancante, come si è visto, per la carenza
di un atto a forma scritta.
5. – Quanto al terzo motivo, con il quale si deduce violazione
dell’art.

112 cod.proc.civ. per omessa pronuncia sull’appello

incidentale proposto dall’attuale ricorrente, nonché violazione
dell’art. 2043 cod.civ., con esso costui richiama la domanda, cui la
Corte di merito non ha fornito alcuna risposta, di risarcimento dei
danni consistenti nella revoca dell’incarico, già offerto all’ing.
Criscuoli, di progettazione e ricostruzione dell’edificio scolastico

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Amministrazione: con la conseguenza che, nella totale ed assoluta

de quo a condizione che egli rinunciasse ad ogni compenso per il
lavoro già svolto, nonché nell’avvio della opposizione che ha
originato il giudizio, nella perdita di reputazione e nel danno
all’onore professionale dell’ing. Criscuoli.

seguente quesito di diritto:

.
6. – Anche tale censura risulta all’evidenza travolta dalla rilevata
nullità dell’originario contratto stipulato dall’Amministrazione con
il professionista, poiché tale nullità esclude ogni profilo di pretesa
illegittimità del successivo contegno dell’Amministrazione medesima.
7. – Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. In ossequio al
principio della soccombenza le spese del giudizio, che vengono
liquidate come da dispositivo, devono essere poste a carico del
ricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del presente giudizio, che vengono liquidate in complessivi euro
2700, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre agli accessori di legge.

8

La illustrazione del motivo si conclude con la formulazione del

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione
civile, il 7 novembre 2013.
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