Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6783 del 20/03/2010

Cassazione civile sez. III, 20/03/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 20/03/2010), n.6783

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI TORRE

ARGENTINA, 47, presso lo studio dell’avvocato MARIOTTI RICCARDO, che

lo rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FABIO

MASSIMO 72, presso lo studio dell’avvocato PICCOLO ANTONIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato TROCCOLO PIERILARIO, giusta

mandato in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

AUTOSTRADE SPA, AUTOSTRADE SPA – COSTRUZIONI E CONCESSIONI

AUTOSTRADE, DIREZIONE TERZO TRONCO, SASA ASSICURAZIONI

RIASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 334/2008 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA del

4.12.07, depositata il 19/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE.

La Corte:

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Il giorno 4 dicembre 2009 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

“1.- C.M. propone ricorso per Cassazione contro la sentenza 4 dicembre 2007 – 19 febbraio 2008 n. 334 della Corte di appello di Bologna che – confermando la sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Bologna – lo ha condannato al risarcimento dei danni subiti da M.M. a seguito di un incidente stradale occorso il (OMISSIS) sull’autostrada A13.

Resiste con controricorso il M..

2.- Con l’unico motivo il ricorrente lamenta l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione sul rilievo che la Corte di appello ha negato efficacia probatoria ai giudizi valutativi contenuti nel verbale relativo all’incidente redatto dalla polizia stradale, ha pedissequamente recepito la perizia della controparte e non ha ammesso le prove testimoniali da lui dedotte.

2.- Il ricorso è inammissibile sotto più aspetti.

In primo luogo per l’omessa formulazione del quesito che, in relazione ai vizi di motivazione, consiste nella formulazione di un momento di sintesi delle censure, idoneo ad indicare il fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, o le ragioni per cui essa risulta inidonea a giustificare la decisione, come prescritto dall’art. 366 bis cod. proc. civ., nel testo in vigore all’epoca della proposizione del ricorso (cfr. Cass. civ. Sez. Un. 1^ ottobre 2007 n. 20603; Cass. civ. Sez. 3^ n. 4646/2008 e n. 4719/2008).

In secondo luogo le censure attengono esclusivamente alla valutazione delle prove ad opera del giudice di merito, cioè a questioni non suscettibili di riesame in sede di legittimità, ove la motivazione non presenti incongruenze od illogicità interne al percorso argomentativo (cfr., fra le tante, Cass. civ. 11 luglio 2007 n. 15489; Cass. civ. 2 luglio 2008 n. 18119).

Nella specie la sentenza appare congruamente e logicamente motivata.

In terzo luogo il ricorrente prospetta l’incongruenza della motivazione rispetto al verbale della polizia stradale e ad altri documenti, senza riportarne nel ricorso il contenuto, nelle parti in cui sarebbe tale da giustificare il suo assunto. Neppure riporta il contenuto dei capitoli di prova che assume ingiustamente non ammessi, sì da consentire l’esame della loro rilevanza ai fini del decidere.

Il ricorso, pertanto, non è ammissibile perchè non autosufficiente (cfr. Cass. civ Sez. 3^, 12 giugno 2006 n. 13556; Cass. civ. 6 novembre 2006 n. 23673, fra le tante).

3.- Propongo che si proceda in Camera di consiglio alla dichiarazione di inammissibilità”. – La decisione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.

Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione.

2.- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

3.- Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate complessivamente in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.000,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2010

 

 

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