Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6782 del 20/03/2010

Cassazione civile sez. III, 20/03/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 20/03/2010), n.6782

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

MERCEDE 52, presso lo studio dell’avvocato MENGHINI MARIO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALBINI MARIA PIA,

giusta procura alle liti a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ALLIANZ SUBALPINA SPA, OSTERIA DEI BASSI DI ROSI G. SAS;

– intimate –

avverso la sentenza n. 1485/2008 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA del

17.6.08, depositata il 23/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito per il ricorrente l’Avvocato Mario Menghini che si riporta agli

scritti.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE che nulla

osserva rispetto alla relazione scritta.

La Corte:

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Il giorno 4 dicembre 2009 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

“1.- F.G. propone tre motivi di ricorso per Cassazione contro la sentenza n. 1485/2008, notificata in data 8 gennaio 2009, della Corte di appello di Bologna che – confermando la sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Bologna – ha respinto la domanda da lui proposta contro la s.a.s. Osteria dei Bassi e la s.p.a. Allianz Subalpina, per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di una caduta occorsagli nei locali dell’Osteria.

Gli intimati non hanno presentato difese.

2.- I tre motivi, con i quali il ricorrente denuncia violazione degli artt. 2043 e 2051 cod. civ. (primo e secondo motivo), e della legge n. 626/1994 (terzo motivo), sono inammissibili sotto più di un profilo.

In primo luogo per l’inidonea formulazione dell’unico quesito (relativo ai tre motivi), che appare generico ed astratto, in quanto enuncia un principio di per sè ovvio (necessità e sufficienza che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e l’evento dannoso, ai fini della responsabilità ex art. 2051 cod. civ.), senza richiamare la fattispecie oggetto di contestazione ed i termini in cui il principio sarebbe stato violato dalla Corte di appello.

Sicchè il quesito risulta inidoneo a sintetizzare la questione di diritto sulla quale la Corte di cassazione dovrebbe pronunciare (cfr.

da ultimo Cass. civ. 25 febbraio 2009 n. 4556).

I motivi sono altresì inammissibili poichè – sotto l’apparenza della violazione di norme di diritto – richiedono a questa Corte una nuova e diversa valutazione dei fatti, dei quali la sentenza impugnata ha giudicato con congrua e corretta motivazione.

3.- Propongo che il ricorso sia dichiarato inammissibile con procedimento in Camera di consiglio”. – La decisione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.

Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione, che le deduzioni difensive esposte nella memoria non valgono a disattendere, in quanto ripropongono le doglianze relative alla ricostruzione dei fatti ed alla valutazione delle responsabilità.

2.- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

3.- Non essendosi costituiti gli intimati non vi è luogo a pronuncia sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2010

 

 

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