Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6782 del 10/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 10/03/2020, (ud. 18/12/2019, dep. 10/03/2020), n.6782

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30829-2018 proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.D.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1353/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 24/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DE FELICE

ALFONSINA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

la Corte d’appello di Roma, a conferma della sentenza di prime cure, ha rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal Ministero dell’Interno avverso l’ingiunzione di pagamento di Euro 31.992,92 in favore di M.D. a titolo di t.f.r. per le prestazioni rese quale volontario del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma, richiamato in vari periodi;

dalla normativa vigente relativa alla peculiare figura del Vigile del fuoco Volontario (D.Lgs. n. 368 del 2001, così come modificato dalla L. n. 183 del 2011), la Corte territoriale ha ricavato che l’esclusione legislativa dei relativi rapporti dall’area del pubblico impiego non impedisca la loro sussunzione nello schema della subordinazione gerarchica ai sensi dell’art. 2094 c.c., con conseguente applicazione delle norme sostanziali che disciplinano il lavoro subordinato, ivi comprese quelle concernenti il trattamento di fine rapporto, quale parte del “trattamento economico” del personale di ruolo, corrisposto in via differita;

la cassazione della sentenza è domandata dal Ministero dell’Interno sulla base di un unico articolato motivo;

M.D. è rimasto intimato;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con l’unico, articolato motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente contesta “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 139 del 2006, artt. 6, 8, e 10, nonchè del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 10, così come modificato dalla L. n. 183 del 2011, art. 4, comma 12”;

il Ministero ricorrente contesta radicalmente l’interpretazione della normativa fornita dalla sentenza gravata nel punto in cui la stessa ha affermato che l’attività del Volontario del corpo dei Vigili del fuoco, sebbene non configuri un rapporto di pubblico impiego, rientra nello schema della subordinazione gerarchica di cui all’art. 2094 c.c.;

propone una lettura della normativa vigente alla luce della sentenza della Corte Cost. n. 267 del 2013, che, nell’imprimere una svolta decisiva al contenzioso promosso dai Volontari dei Vigili del Fuoco rivolto al riconoscimento della conversione dei rapporti a termine in rapporti a tempo indeterminato e delle conseguenze sul piano risarcitorio, ha negato la sussistenza di un rapporto d’impiego pubblico tra il predetto personale e la pubblica amministrazione, essendo le funzioni dei volontari collegate ad eventi straordinari e ad esigenze eccezionali e non prevedibili;

richiama l’orientamento di legittimità, fatto proprio dalla giurisprudenza amministrativa, là dove questo ha ritenuto che il rapporto tra Vigili Volontari ed ente pubblico si traduce in un mero legame funzionale basato sull’atto amministrativo unilaterale del richiamo in servizio per esigenze eccezionali, adottato nell’esercizio di una pubblica funzione e per un prevalente interesse pubblico, rispetto al quale il Vigile volontario non vanta nessuna posizione di diritto soggettivo al richiamo in servizio temporaneo;

il motivo censura in particolare la sentenza impugnata nel punto in cui, basandosi sulla lettera del D.Lgs. n. 139 del 2006, art. 10, il quale prevede l’equiparazione del trattamento economico del Vigile Volontario a quello iniziale spettante al personale di ruolo di pari qualifica, ha affermato il diritto del primo alla corresponsione del trattamento di fine rapporto;

contesta il diritto a tale emolumento in capo al personale Volontario dei Vigili del fuoco sul presupposto che si tratti di un istituto che, a differenza di altre voci accessorie (es. tredicesima), non è in correlazione immediata e diretta con l’esecuzione della prestazione lavorativa;

il motivo merita accoglimento;

questa Corte ha affermato, in ipotesi sovrapponibili, che la condizione peculiare dei Volontari dei Vigili del fuoco richiamati in servizio per periodi definiti, per fini solidaristici e di collaborazione con il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco in situazioni eccezionali, non è assimilabile a rapporti di lavoro a tempo determinato, mancando per essi un collegamento funzionale con l’attività della pubblica amministrazione, in quanto la legge prevede che tali figure possano essere utilizzate, in occasione dei vari “richiami” in funzione non già suppletiva di carenze di organico o per altre nominate ragioni organizzative, ma in funzione di esigenze puramente emergenziali ed entro un tetto prefissato di giorni annui (D.Lgs. n. 139 del 2006, art. 9, comma 3) (In tal senso cfr. Cass. n. 14467 del 2016; Cass. n. 17914 del 2018);

la tipologia dei rapporti di servizio oggetto di controversia – esclusa dalla fattispecie dell’impiego con la pubblica amministrazione per l’assenza della modalità concorsuale di reclutamento – si legittima nel concetto di “bisogno” per esigenze eccezionali, da valutarsi discrezionalmente dall’amministrazione (D.P.R. n. 76 del 2004, art. 1, comma 3), anzichè, come diversamente ritenuto nel provvedimento impugnato, nel rapporto di subordinazione gerarchica, il quale presupporrebbe, anche qualora limitato a periodi determinati e per esigenze suppletive, un vincolo continuativo tra le parti, insussistente con la figura del Vigile del Fuoco Volontario;

l’assenza di tale vincolo di subordinazione tra il Volontario e la pubblica Amministrazione, inteso nel senso sopra descritto, fa sì che venga, quindi, a mancare il presupposto fondante per la maturazione del diritto al godimento del trattamento di fine rapporto;

in definitiva, dando continuità all’orientamento di questa Corte, va ribadito che tra i Volontari del Corpo dei Vigili del fuoco e la P.A. non sussiste un rapporto di lavoro a tempo determinato, trattandosi di personale che svolge una funzione non suppletiva ma emergenziale, collegata ad eventi eccezionali e di durata ed entità non prevedibili, sicchè gli stessi non ricadono nell’ambito di applicazione dell’accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, nè possono rivendicare una stabilizzazione o chiedere, in alternativa, il risarcimento del danno D.Lgs. n. 165 del 2001 ex art. 36 (oltre alle sentenze già citate si vedano anche, da ultimo, Cass. n. 17917 del 2018 e Cass. n. 21411 del 2018);

il ricorso va pertanto accolto;

la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità;

si dà atto che in considerazione dell’esito del giudizio, non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per d ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione, anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 18 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2020

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