Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6781 del 24/03/2011

Cassazione civile sez. trib., 24/03/2011, (ud. 16/12/2010, dep. 24/03/2011), n.6781

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.P., M.I., C.V., C.

M., B.M., B.A., tutti elettivamente

domiciliati in Roma via degli Scialoja 6, presso lo studio

dell’avvocato Klitsche de la Grange Teodoro per mandato speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate;

– intimata –

avverso la decisione n. 260/34/07 della C.T.R. del Lazio emessa il 24

aprile 2007, depositata il 31 maggio 2007, R.G. 5167/06;

2010;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Cons. Dott. IANNELLI

Domenico;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16 dicembre 2010 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che la controversia ha per oggetto l’impugnazione da parte dei contribuenti della ritenuta fiscale sull’indennità di espropriazione;

L’impugnazione è stata respinta dalla C.T.P. di Roma e la C.T.R. ha dichiarato inammissibile l’appello dei contribuenti per mancato deposito;

ricorrono per cassazione i contribuenti deducendo la violazione del D.L. n. 203 del 2005, art. 3 bis, comma 7, convertito nella L. n. 248 del 2005, e degli artt. 137 e 149 c.p.c. e l’omessa motivazione su circostanza decisiva quale l’avvenuta notifica dell’appello per mezzo dell’ufficiale giudiziario che, ai sensi delle citate disposizioni di legge, non rendeva necessario il deposito di copia dell’appello presso la Cancelleria della C.T.P.;

ritenuto che la notifica del ricorso per cassazione deve considerarsi inesistente dato che l’avviso di ricevimento della copia notificata del ricorso è sprovvisto di qualsiasi sottoscrizione;

pertanto deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso senza alcuna statuizione sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese processuali del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2011

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