Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6781 del 20/03/2010

Cassazione civile sez. III, 20/03/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 20/03/2010), n.6781

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE

DELLE BELLE ARTI 8, presso il proprio studio, rappresentato e difeso

da se medesimo;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del

Presidente e legale rappresentante pro-tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati IOVINO

GIUSEPPE e GAVIOLI GIANNI, giusta procura in calce al ricorso

notificato;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2086/2008 del TRIBUNALE di MESSINA, depositata

il 13/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito il ricorrente nella persona dell’Avvocato P.A.

che si riporta agli scritti, chiedendo la trattazione del ricorso in

pubblica udienza.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE che nulla

osserva rispetto alla relazione scritta.

La Corte:

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Il giorno 4 dicembre 2009 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

“1.- Nel corso di una procedura esecutiva promossa in Messina a carico dell’INPS, Salvatore Vasi ed altri, assistiti dall’avv. P.A., hanno impugnato ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ., comma 2, (anteriormente all’entrata in vigore della legge n. 52/2 006) l’ordinanza di sospensione dell’esecuzione, emessa dal G.E..

Con sentenza 13 novembre 2008 n. 2086 il giudice istruttore di Messina, in funzione di giudice unico, ha accolto l’opposizione, revocando la sospensione e condannando l’INPS a rimborsare agli opponenti la metà delle spese processuali, previa compensazione della rimanente metà.

Con atto notificato il 7 febbraio 2009 l’avv. P. propone ricorso per Cassazione, denunciando la violazione degli artt. 112 e 93 cod. proc. civ., per avere la sentenza omesso di pronunciare sulla sua domanda di distrazione delle spese.

2.- Il ricorso è inammissibile, avendo il ricorrente del tutto omesso la formulazione del quesito di diritto, come prescritto dall’art. 366 bis cod. proc. civ., nel testo in vigore all’epoca della proposizione del ricorso medesimo.

3.- Propongo che si proceda con decisione in Camera di consiglio”. – La decisione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.

Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ritiene che il quesito di diritto si possa ritenere formulato nell’ultima frase contenuta a pag. 5 del ricorso, prima delle conclusioni e che pertanto il ricorso possa essere ritenuto ammissibile.

Poichè la sentenza impugnata è effettivamente incorsa nell’omessa pronuncia sulla distrazione delle spese, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata annullata, limitatamente al capo investito dal ricorso.

2.- Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., mediante condanna dell’INPS a rimborsare all’opponente le spese processuali – così come liquidate dal Tribunale nella misura della metà, pari ad Euro 1.000,00, di cui Euro 350,00 per diritti ed Euro 650,00 per onorari, non sussistendo spese ripetibili, oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali – somma da distrarsi in favore dell’avv. P. A., che ha dichiarato di non avere percepito diritti e onorari.

3. – Rilevato che il ricorso è stato motivato da errore del giudice e non della parte intimata, e che quest’ultima non ha opposto resistenza al ricorso, ricorrono giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio.

PQM

La Corte di Cassazione accoglie il motivo di ricorso e cassa la sentenza impugnata limitatamente al capo a cui detto motivo si riferisce.

Decidendo la causa nel merito, condanna l’INPS a rimborsare all’opponente le spese del giudizio di opposizione, limitatamente alla metà, che si liquida in Euro 1.000,00, di cui Euro 350,00 per diritti ed Euro 650,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Dispone la distrazione della suddetta somma e dei relativi accessori in favore dell’avv. P.A.. Compensa le spese del giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2010

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