Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6781 del 15/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 15/03/2017, (ud. 13/01/2017, dep.15/03/2017),  n. 6781

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5489-2016 proposto da:

L.R.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

BALDUINA 7, presso lo studio dell’avvocato CONCETTA TROVATO, che lo

rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato

GIUSEPPE GERMANO giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

e contro

V.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1416/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

emessa il 10/07/2015 e depositata i104/08/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA

SCALDAFERRI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio:

rilevato che L.R.F., con atto notificato il 23 febbraio 2016, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza depositata in data 04 agosto 2015 e non notificata con cui la Corte d’Appello di R.G.N. 5489/2011 Bologna, in riforma della sentenza del Tribunale di Ferrara, ha ristabilito le condizioni fissate dal Presidente del Tribunale circa la regolamentazione dei rapporti con le figlie, ridotto il contributo a carico del ricorrente per il mantenimento delle figlie da Euro 300,00 a Euro 200,00 mensili per ciascuna, e dichiarato la prevalente soccombenza in primo grado di V.L., moglie del ricorrente e madre delle minori, condannando quest’ultima alla refusione a favore del marito di un terzo delle spese processuali di entrambi i gradi, compensati i restanti due terzi;

che V.L. non svolge alcuna difesa;

considerato preliminarmente che la notifica del ricorso deve ritenersi perfezionata, ex art. 138 c.p.c., comma 2, stante il rifiuto di ricezione dell’avvocato P.D., procuratore della signora V. nel giudizio di appello;

che con unico motivo il ricorrente si duole dell’omessa pronuncia in cui sarebbe incorsa la corte distrettuale, in relazione alla domanda con cui L.R., in atto di appello, denunciata l’erronea valutazione del tribunale in punto di soccombenza, chiedeva che gli fossero restituite le somme corrisposte a controparte a titolo di spese di soccombenza relative al primo grado in virtù della sentenza del tribunale provvisoriamente esecutiva;

che, a norma dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1 (nel testo modificato dalla L. n. 197 del 2016), è stata fissata adunanza camerale su proposta del relatore, che ha ravvisato un’ipotesi di manifesta fondatezza del ricorso;

ritenuto che, all’esito della odierna adunanza, il motivo di ricorso appare fondato in quanto la Corte d’Appello di Bologna sembra aver statuito esclusivamente riguardo alla doglianza relativa all’errata soccombenza, limitandosi a regolare le spese processuali per i due gradi di giudizio (pag. n. 3 sentenza d’appello), ed omettendo invece di pronunciarsi sulla domanda di L.R.F., come individuata dalle espressioni riportate dal ricorrente nel ricorso, inerente la restituzione della somma pagata alla controparte, essendo sufficiente infatti che il petitum risulti, come nel caso di specie, dal complesso delle espressioni usate dall’attore in qualunque parte dell’atto introduttivo (cfr.: Cass. n. 20294/14, n. 18783/09), nella specie accompagnate anche dalla produzione dei documenti (nn. 2 e 3) dimostrativi del pagamento effettuato;

che pertanto la sentenza impugnata è cassata;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può decidersi nel merito a norma dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con la condanna della intimata alla restituzione della somma (Euro 6980,49) corrispostale dal ricorrente in virtù della sentenza del tribunale provvisoriamente esecutiva, oltre agli interessi legali dal pagamento al saldo;

che le spese di questo giudizio di cassazione – confermato il regolamento dei gradi di merito – seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e, decidendo nel merito, condanna V.L. alla restituzione in favore di L.R.F. della somma di Euro 6980,49 oltre agli interessi legali dal pagamento al saldo; conferma il regolamento delle spese dei precedenti gradi di merito e condanna V.L. al rimborso in favore di L.R.F. delle spese di questo giudizio di cassazione, in Euro 1600,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi) oltre spese generali forfetarie e accessori di legge.

Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2017

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