Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6781 del 10/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 10/03/2020, (ud. 18/12/2019, dep. 10/03/2020), n.6781

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott.DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17321-2018 proposto da:

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 6, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo

studio dell’avvocato LORENZO CONFESSORE, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

M.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO

265, presso lo studio dell’avvocato MARIA GRAZIA LEROSE, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ISABELLA PARISI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5256/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 30/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA

DE FELICE.

Fatto

RILEVATO

CHE:

la Corte d’appello di Roma, a conferma della pronuncia del Tribunale di Velletri, ha rigettato l’opposizione dell’Azienda Sanitaria ASL Roma 6 (già Azienda sanitaria locale Roma H) avverso il decreto ingiuntivo con cui il primo giudice aveva ordinato all’Azienda di corrispondere Euro 17.610, oltre accessori, in favore di M.D., a titolo di compensi per la partecipazione, per gli anni 2008 e 2009, alle sedute della Commissione medica per l’accertamento delle invalidità e delle condizioni di handicap in qualità di componente della stessa;

la Corte territoriale ha accertato che il diritto a ricevere i compensi fosse risultato documentalmente provato dalla M. e che la veridicità delle prove non fosse stata oggetto di contestazione da parte dell’ASL Roma 6;

ha considerata assorbita, perchè ininfluente rispetto alla definizione della controversia, ogni altra questione proposta dall’appellante;

la cassazione della sentenza è domandata dall’Azienda Sanitaria ASL Roma 6 (già Azienda sanitaria locale Roma H) sulla base di tre motivi; M.D. ha resistito con tempestivo controricorso;

entrambe le parti hanno depositato memoria in prossimità dell’Adunanza camerale;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 5 e 3, parte ricorrente lamenta “Vizio motivazionale consistente nell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, nonchè violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., e, conseguentemente, dell’art. 44 Legge Regionale n. 11 del 2004, come modificato dall’art. 140 della Legge Regionale n. 4/2006”;

deduce che l’eccezione da parte dell’opponente dell’assenza di una valida prova circa lo svolgimento delle attività al di fuori dell’orario di lavoro (sia ordinario sia straordinario), avrebbe dovuto indurre il giudice dell’appello a ritenere contestata da parte dell’Azienda la veridicità e l’erroneità contabile della prova documentale avversa;

la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere non rilevante la prova contraria richiesta dall’Azienda su una circostanza decisiva della controversia consistente nella verifica dei prospetti riepilogativi prodotti dalla M., sì come non idonei a provare il fondamento del diritto ai compensi;

la sentenza gravata sarebbe, inoltre, viziata per aver falsamente interpretato la legge regionale di cui in epigrafe la quale, nel modificare la disciplina precedente, ha stabilito che il compenso non è dovuto per casi definiti nell’ambito di sedute della Commissione medica non svoltesi al di fuori dell’ordinario orario di lavoro;

con il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 5 e 3, lamenta “Vizio motivazionale consistente nell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, nonchè violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., e, conseguentemente, dell’art. 44 Legge Regionale n. 11 del 2004 come modificato dall’art. 140, della Legge Regionale n. 4 del 2006”;

la Corte d’appello avrebbe ritenuto sussistente il diritto rivendicato in base ai soli prospetti riepilogativi prodotti in giudizio da M.D., omettendo di considerare alcune deduzioni dell’Azienda, con l’esito di limitare il diritto di difesa di quest’ultima: in primo luogo, avrebbe illegittimamente ritenuto di poter omettere la verifica circa la platea dei destinatari della Circolare dell’Asl che aveva disposto le regole per la timbratura e la registrazione per il rilevamento delle presenze del personale fuori dell’orario ordinario, se, cioè, le stesse dovessero essere applicate esclusivamente nei confronti dei dirigenti medici dipendenti dell’Azienda ovvero anche nei confronti dei Medici specialisti ambulatoriali;

in secondo luogo, la critica si rivolge al mancato esame del fatto decisivo per il giudizio, che sarebbe stato dedotto in più occasioni dall’Azienda mediante la richiesta di prove testimoniali, sempre disattesa, che la M. non aveva offerto prova di aver svolto l’attività in seno alle Commissioni mediche al di fuori del normale orario di lavoro;

sotto il profilo della violazione di legge, Da ricorrente deduce che la sentenza gravata, avendo omesso la verifica dello svolgimento dell’attività durante il lavoro straordinario, sarebbe giunta all’erronea conclusione per la quale la Legge Regionale avrebbe sancito un diritto automatico ai compensi, e non invece il riconoscimento degli stessi soltanto nei casi in cui la risoluzione sia stata disposta nel corso di sedute svoltesi al di fuori del normale e ordinario orario di lavoro;

col terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 5 e 3, deduce “Vizio motivazionale consistente nell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, nonchè violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., e, conseguentemente, dell’art. 44 Legge Regionale n. 11 del 2004 come modificato dall’art. 140 della Legge Regionale n. 4 del 2006″;

la censura contesta alla Corte territoriale una sottovalutazione della centralità e della rilevanza della mancata ammissione della prova per testi – richiesta già in primo grado dall’Asl Roma 6 – nonchè dell’inattendibilità dei testi di controparte carenti di imparzialità e generici in merito al funzionamento del sistema di rilevazione delle presenze nei periodi oggetto di contestazione;

i motivi, esaminati congiuntamente per connessione vanno dichiarati inammissibili;

con riferimento a tutti i motivi di ricorso, la sentenza gravata è censurata sotto il duplice aspetto del vizio di motivazione e della violazione e falsa applicazione dell’art. 44 della legge regionale n. 11 del 2004, come modificato dall’art. 140 legge reg. n. 4 del 2006;

quanto al primo dei profili (vizio di motivazione), le doglianze della ricorrente non si rivelano idonee a dimostrare che le pronunce dei due gradi di merito si siano basate su ragioni di fatto diverse: risulta, infatti, dagli atti come l’accertamento delle circostanze che hanno indotto la Corte territoriale ad affermare la veridicità del fatto costitutivo della domanda della M. sia consistita proprio nei prospetti riepilogativi prodotti dall’originaria ricorrente, che il Tribunale ha utilizzato, unitamente ad altre risultanze istruttorie, al fine di ritenere assolto in capo alla stessa l’onere probatorio; la stessa mancata contestazione, da parte dell’Asl, della veridicità e della correttezza contabile dei predetti documenti riepilogativi e della legittima provenienza degli stessi, risulta dedotta già in primo grado, di tal che, quanto alle statuizioni oggetto delle tre censure è intervenuta la doppia conforme che le rende incontestabili ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 del codice di rito;

in proposito, va fatto valere il richiamo al costante orientamento di questa Corte che vuole che ” Nell’ipotesi di “doppia conforme”, prevista dall’art. 348-ter c.p.c., comma 5, (applicabile, ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), il ricorrente in cassazione – per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (nel testo riformulato dal D.L. n. 83 cit., art. 54, comma 3, ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) – deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse.”(Cass. n. 26774 del 2016; Cass. n. 19001 del 2016; Cass. n. 5528 del 2014);

in particolare quanto al terzo motivo, va anche richiamata la giurisprudenza delle Sezioni Unite con cui si afferma che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. Un. 8053/2014);

in tutti e tre i motivi di ricorso, infine, le prospettazioni della ricorrente riguardo alla asserita violazione e falsa applicazione della legge regionale appaiono generiche, risolvendosi in una espressione di non condivisione della valutazione dei giudici dell’appello delle risultanze documentali prodotte in giudizio da M.D.;

la denuncia di violazione e falsa applicazione di norme di diritto risulta quindi, in tutti e tre i motivi di ricorso, meramente apparente, mirando alla revisione del giudizio d’appello, e alla realizzazione di una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cfr. ex multis, Cass. n. 18721 del 2018; Cass. n. 8758 del 2017);

in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese, come liquidate in dispositivo seguono la soccombenza;

in considerazione dell’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 18 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA