Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6780 del 24/03/2011

Cassazione civile sez. trib., 24/03/2011, (ud. 16/12/2010, dep. 24/03/2011), n.6780

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Punto Luce s.r.l. in liquidazione, elett.te dom.ta in Roma, corso

Vittorio Emanuele II 187, presso lo studio degli avvocati Antonella

Licata e Massimo Giordano, rappr.ta e difesa dall’avv.ta Mantini

Margherita, per procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune di Roma, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e

difesa dall’avv.to Avenati Fabrizio, domiciliato presso l’Avvocatura

Comunale in Roma, via del Tempio di Giove 21;

– controricorrente –

avverso la decisione della C.T.R. n. 26.9.06 emessa il 17 febbraio

2006, depositata il 4 aprile 2006 R.G. 4427/05;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Cons. Dott. IANNELLI

Domenico;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16 dicembre 2010 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che la controversia ha per oggetto l’impugnazione da parte della società contribuente dell’avviso di accertamento TOSAP notificato dal Comune di Roma per il periodo di imposta 1998. La ricorrente eccepiva il difetto di motivazione dell’accertamento e l’inassoggettabilità all’imposta delle aree su cui si trovavano i manifesti pubblicitari;

la C.T.P. di Roma ha accolto il ricorso e la C.T.R. ha riformato tale decisione ritenendo infondata la pretesa esenzione dal tributo in considerazione della natura abusiva dell’occupazione;

ricorre per cassazione con cinque motivi la s.r.l. Punto Luce in liquidazione. Si difende con controricorso il Comune di Roma;

rilevato che in data 11 novembre 2010 è stata depositata relazione che ha ritenuto la sussistenza dei presupposti di legge per la trattazione della controversia in camera di consiglio per la manifesta infondatezza del primo e quinto motivo e l’inammissibilità dei restanti motivi;

ritenuto che tale relazione appare pienamente condivisibile in quanto è illogica e non suffragata da alcuna ragione testuale la tesi della ricorrente per cui le affissioni pubblicitarie abusive o irregolari dovrebbero considerarsi esenti dalla imposizione TOSAP e d’altra parte deve negarsi che nella specie possa considerarsi violato il principio della doppia imposizione. I motivi secondo, terzo e quarto del ricorso investono, con una censura di difetto di motivazione, delle valutazioni in diritto operate dalla C.T.R. e come tali sono inammissibili ma va anche aggiunto che il terzo motivo difetta di autosufficienza in relazione alla dedotta violazione dei parametri legali di calcolo dell’imposta;

ritenuto che pertanto il ricorso va respinto con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione liquidate in complessivi Euro 900, di cui Euro 100 per spese, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA