Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6780 del 20/03/2010
Cassazione civile sez. III, 20/03/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 20/03/2010), n.6780
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
U.S.N., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la
CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv. FIRRINCIELI
MAURIZIO, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
D.B.P.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 63/2008 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE del
28.11.07, depositata il 28/02/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
21/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;
udito per il ricorrente l’Avvocato Maurizio Firrincieli che si
riporta agli scritti.
E’ presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE che nulla
osserva rispetto alla relazione scritta.
La Corte:
Fatto
PREMESSO IN FATTO
Il giorno 4 dicembre 2009 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:
“1.- U.S.N. propone quattro motivi di ricorso per Cassazione contro la sentenza 28 marzo 2008 n. 63 della Corte di appello di Trieste che – confermando la sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Udine – lo ha condannato a pagare a D.B. P. la somma di L. 12.090.000, in restituzione di un mutuo.
I giudici di merito hanno accolto la domanda del D.B., che affermava di avere effettuato il mutuo tramite il pagamento della parte di prezzo non fatturata di una macchina agricola che l’ U. aveva acquistato da terzi.
Quest’ultimo aveva resistito alla domanda, assumendo di avere interamente pagato la macchina con l’importo di Euro 1.750,80, di cui alla fattura rilasciata a saldo dal venditore.
L’intimato non ha depositato difese.
2.- Il primo motivo, con cui il ricorrente denuncia violazione dell’art. 246 cod. proc. civ., sul rilievo che la Corte di appello, come il tribunale, ha fondato la sua decisione sulla deposizione di un teste incapace, perchè avente interesse nella causa, trattandosi del venditore del macchinario di cui il D.B. assume di avere pagato il prezzo, è manifestamente infondato.
Correttamente ha rilevato la Corte di appello che l’incapacità di deporre deriva da un interesse giuridicamente rilevante, che avrebbe consentito al teste di partecipare al giudizio; non da un interesse di mero fatto, che peraltro nel caso di specie neppure sussisteva, avendo il venditore già riscosso per intero quanto dovutogli a saldo del prezzo.
3. – Con il secondo ed il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 116 cod. proc. civ., artt. 2697, 2627 e 2629 cod. civ., nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in ordine alla prova del prestito e per avere la Corte di appello ritenuto efficace ed attendibile una testimonianza de relato.
I motivi sono inammissibili, poichè si risolvono, nella sostanza, in altrettante censure agli accertamenti in fatto ed alla valutazione delle prove acquisite agli atti, accertamenti e valutazioni che sono rimesse alla discrezionalità del giudice di merito e non sono suscettibili di censura in sede di legittimità, ove la motivazione non presenti incongruenze od illogicità interne al percorso argomentativo.
Il mero dissenso della parte rispetto al convincimento del giudice non è di per sè sufficiente a giustificare il ricorso per Cassazione ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5;
nè vale a dimostrare che il giudice di appello abbia disatteso le norme sull’onere della prova.
Soprattutto quando la parte ricorrente non possa indicare alcun concreto elemento di prova del contrario di quanto deciso dalla sentenza impugnata, come nel caso di specie.
La sentenza di appello appare congruamente e logicamente motivata, alla luce degli elementi acquisiti al giudizio, e non presta il fianco a censure.
4.- Il quarto motivo, che attiene alla condanna alle spese, risulta assorbito.
3.- Propongo che il ricorso sia rigettato, con procedimento in Camera di consiglio”. – La decisione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.
Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
1.- Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione.
2.- Il ricorso deve essere rigettato.
3.- Non essendosi costituito l’intimato non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 21 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2010