Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6780 del 15/03/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 15/03/2017, (ud. 09/12/2016, dep.15/03/2017),  n. 6780

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29313/2014 proposto da:

E.B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA S. TELESFORO 10,

presso lo studio dell’avvocato ENRICO BUZZI, rappresentato e difeso

dall’avvocato FRANCESCO MANDARANO, giusta procura speciale a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERO – U.T.G. FIRENZE, in persona del direttore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto del GIUDICE DI PACE di FIRENZE, emesso il

06/10/2014 e depositato l’8/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

In ordine al procedimento civile iscritto al R.G. 29313 del 2014 è stata depositata la seguente relazione:

“Nel 2014 il Prefetto di Firenze emetteva nei confronti del sig. E.B.A. un decreto di espulsione perchè non aveva provveduto ad avanzare istanza per il rinnovo del permesso di soggiorno.

Il ricorrente si rivolgeva al Giudice di Pace di Firenze, opponendosi al decreto di espulsione, chiedendone l’annullamento. Il Giudice di Pace, rigettando la domanda del ricorrente, respingeva il ricorso proposto dal E.B. e per l’effetto confermava il decreto di espulsione. A sostegno della decisione impugnata veniva affermato: dalla documentazione agli atti risultava che il ricorrente non provvedeva al rinnovo del permesso di soggiorno per sua stessa ammissione; dunque, in mancanza di prova in ordine alla presentazione del permesso, l’esecuzione del provvedimento di espulsione non poteva che trovare conferma.

Avverso tale pronuncia veniva proposto ricorso per Cassazione dal E.B. affidato ai seguenti motivi:

1) Carenza di motivazione in ordine ad uno specifico motivo di opposizione e violazione e falsa applicazione degli artt. 29, 30, 31 e 117 Cost., art. 8 CEDU, art. 7 Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, art. 17 Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, art. 10 Patto Internazionale dei Diritti Economici, Sociali e Culturali, Direttiva 2008/115/CE, art. 13, comma 2 T.U. Immigrazione ex art. 360 c.p.c., n. 3: il ricorrente ha evidenziato che il Giudice di Pace avrebbe errato nel respingere il ricorso in quanto il decreto della Prefettura di Firenze sarebbe illegittimo essendo stato emesso in violazione di fondamentali diritti e principi di diritto nazionale, comunitario ed internazionale. Si contesta la mancata considerazione dell’esistenza di altri interessi giuridicamente rilevanti, come quelli ascrivibili al diritto alla salute e al diritto alla vita privata e familiare, e la mancata indicazione delle ragioni della prevalenza dell’interesse pubblico all’allontanamento dello straniero, nonostante la sussistenza di vincoli familiari.

2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 24 Cost., D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, art. 13, comma 1 Direttiva 2008/115/CE. Carenza di motivazione, omesso esame dei motivi di opposizione ed omesso esame nel merito dei presupposti legittimanti l’espulsione ex art. 360 c.p.c., n. 3: il Giudice di Pace avrebbe omesso ogni valutazione dei motivi di impugnazione ed in particolare avrebbe omesso ogni esame dei presupposti legittimanti l’espulsione dello straniero, limitandosi ad un controllo formale, così non esaminando nel merito la sussistenza dei presupposti legittimanti l’espulsione con specifico riferimento alla violazione di altri interessi e diritti contrapposti quali il diritto al rispetto dell’unità familiare e della vita privata.

3) Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13. Carenza di motivazione per omesso esame di un motivo di opposizione ex art. 360 c.p.c., n. 3: il Giudice di Pace nel respingere il ricorso ha erroneamente applicato la normativa del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, emanando un decreto di espulsione in assenza di istruttoria sulla condizione personale e familiare dello straniero che non potrà mai essere eseguito in quanto il E.B. sarebbe inespellibile dati i suoi legami familiari sul territorio italiano. Il Giudice di Pace avrebbe omesso l’esame del motivo di ricorso così emanando un decreto ingiusto ed errato.

4) Violazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma 2, lett. b), per omessa valutazione della causa di forza maggiore impeditiva del rinnovo del permesso di soggiorno. Carenza di motivazione per omesso esame di un motivo di opposizione. Secondo il ricorrente, la Prefettura avrebbe omesso e non ha valorizzato l’esistenza di una causa di forza maggiore che avrebbe impedito al E.B. la presentazione della richiesta di rinnovo dei 60 giorni. Il ricorrente è stato detenuto a Perugia, pertanto sarebbe evidente che il suo stato di detenzione abbia in concreto rappresentato un impedimento al rinnovo del permesso di soggiorno da qualificarsi come causa di forza maggiore.

I primi tre motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente in quanto logicamente connessi, sono manifestamente infondati, in quanto al di là dei molteplici riferimenti normativi non viene dedotta alcun concreto fatto impeditivo della proposizione dell’istanza di rinnovo, avanzabile in carcere mediante l’inoltro presso le autorità dell’istituto. (Cass. 1753 del 2006; 13364 del 2007). Ne consegue che il provvedimento di espulsione dello straniero, disposto del D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 13, comma 2, consegue ai casi di indebito trattenimento in Italia dello straniero stesso che, titolare di permesso di soggiorno scaduto da più di sessanta giorni, non ne abbia chiesto, entro il predetto termine, il rinnovo. Le violazioni lamentate, relative a norme nazionali e dell’Unione europea non sono ravvisabili, dovendosi rilevare che, anche rispetto ai vincoli familiari mancano allegazioni e prove specifiche.

Il quarto motivo è manifestamente infondato. Il ricorrente giustifica la mancata proposizione della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno in quanto lo stesso è stato detenuto a Perugia dal giugno 2010 al 9 giugno 2014, e pertanto tale stato di detenzione ha potuto in concreto rappresentare una causa di forza maggiore impeditiva della richiesta di rinnovo come prescritto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. b). Tuttavia lo stato di detenzione non può essere configurabile nè come impedimento materiale, nè come impedimento sostanziale alla presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno. La citata giurisprudenza di questa Corte afferma che in tema di richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno da parte dello straniero in stato di detenzione, deve specificamente ritenersi che il direttore dell’istituto carcerario, tra l’altro obbligato all’inoltro di ogni comunicazione afferente alla corrispondenza personale del detenuto, sia tenuto all’inoltro, al ritiro e alla consegna della documentazione diretta alla e proveniente dalla Questura in base alla previsione dell’art. 10 quarto comma regolamento di attuazione del T.U. sull’immigrazione reso con D.P.R. n. 394 del 1999, con la conseguenza che la mancata presentazione di istanza di rinnovo durante il periodo di restringimento in carcere deve ascriversi a mera negligenza dell’extracomunitario detenuto. Anche sull’impossibilità o l’impedimento a proporre istanza di rinnovo dal carcere manca qualsiasi allegazione e prova.

In conclusione, qualora si condividano le suesposte considerazioni, si converrà sulla reiezione del ricorso”.

Il Collegio, esaminata la memoria di parte ricorrente, osserva che effettivamente nel provvedimento impugnato non è affrontato il profilo di opposizione al provvedimento espulsivo relativo al diritto all’unità familiare. Nel ricorso a pag. 2 vengono riprodotti i motivi di opposizione formulati nel ricorso davanti al giudice di pace e si deve rilevare che nel primo motivo è stata affrontata proprio la censura relativa al diritto all’unità familiare come ragione impeditiva all’espulsione, sostenuta da documentazione comprovante la complessiva condizione familiare del ricorrente. Nel D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2 bis, è espressamente imposto in sede di deliberazione sull’espulsione la valutazione dell’esistenza e contenuto dei legami familiari. Il giudice di pace non si è pronunciato su tale specifico motivo di impugnazione. Da ciò consegue l’accoglimento del terzo motivo, respinti gli altri per le condivisibili ragioni indicate nella relazione depositata con rinvio al giudice di pace di Firenze in diversa persona perchè esamini il profilo di censura omesso.

PQM

Accoglie il terzo motivo di ricorso, respinti gli altri. Cassa la pronuncia impugnata e rinvia al giudice di pace di Firenze in diversa persona.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA