Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6780 del 10/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 10/03/2020, (ud. 18/12/2019, dep. 10/03/2020), n.6780

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8082-2018 proposto da:

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARBERINI 47,

presso lo studio dell’avvocato SILVIA LUCANTONI, che lo rappresenta

e difende unitamente agli avvocati ANGELO PANDOLFO, MARIALUCREZIA

TURCO, ARMANDO TURSI;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 80078750587, in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA

D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO,

GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA VITA SCIPLINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1024/2017 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 19/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA

DE FELICE.

Fatto

RILEVATO

CHE:

la Corte d’Appello di Firenze, a conferma della pronuncia del Tribunale stessa sede, ha dichiarato sussistente l’obbligo di P.G. di iscriversi e versare i contributi presso la Gestione separata degli esercenti attività commerciali tenuta dall’INPS in relazione all’attività svolta di produttore diretto o libero di assicurazioni per conto di una società assicurativa;

avverso tale pronuncia P.G. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, illustrati da successiva memoria, cui ha opposto difese l’Inps con tempestivo controricorso;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, (conv. con L. n. 326 del 2003), asserendo che l’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti andrebbe riferito esclusivamente ai produttori di III e IV gruppo di cui agli artt. 5 e 6 del contratto collettivo corporativo 25.5.1939 e non anche a coloro che, come il Conti, svolgono l’attività in virtù di un rapporto costituito direttamente con la compagnia di assicurazioni;

col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, contesta violazione e falsa applicazione dell’art. 13 preleggi, secondo cui “Le norme corporative non possono essere applicate a casi simili o a materie analoghe a quelli da esse contemplate”, osservando che nel caso di specie il legislatore è stato chiaro nel determinare il gruppo dei lavoratori inclusi nello specifico regime previdenziale costituito dalla gestione commercianti;

col terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, contesta ancora la violazione e falsa applicazione del contratto collettivo corporativo del 25 maggio 1939 e del D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, lamentando che l’Inps non avrebbe dimostrato che l’attività svolta dall’odierno ricorrente presenti le caratteristiche identificative della figura del produttore di III o IV gruppo di cui al citato contratto collettivo;

i motivi, esaminati congiuntamente per stretta connessione, meritano accoglimento;

deve, nel caso in esame, darsi continuità al principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui l’obbligo di iscrizione di cui al D.L. n. 269 del 2003 cit., art. 44, comma 2, non include la posizione dei produttori di assicurazione che svolgono la loro attività direttamente per conto delle imprese assicurative, ma soltanto quella dei produttori collegati ad agenti o subagenti, atteso che, il richiamo della norma al contratto collettivo corporativo intercorrente tra produttori ed agenzie e sub-agenzie e la qualità dei soggetti collettivi contraenti è, per la precisione del rinvio, un elemento significativo utilizzato dal legislatore per strutturare la disposizione, che porta ad escludere la correttezza di interpretazioni analogiche (Cass. n. 1768 del 2018);

il superiore principio è stato ribadito anche a fronte delle perplessità sollevate da questa Sesta sezione con ordinanza interlocutoria n. 13049 del 2018, essendosi precisato che, ai fini dell’inquadramento previdenziale dei produttori assicurativi diretti, rilevano le concrete modalità di esercizio dell’attività di ricerca del cliente assicurativo, con la conseguenza che l’iscrizione va effettuata presso la Gestione commercianti ordinaria ove tale attività sia svolta dal produttore in forma di impresa e presso la Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, ove l’attività in questione sia esercitata mediante apporto personale, coordinato e continuativo, privo di carattere imprenditoriale, o in forma autonoma occasionale da cui derivi un reddito annuo superiore ad Euro 5.000,00 (Cass. n. 30554 del 2018);

il ricorso, pertanto, va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’Appello di Firenze in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità;

in considerazione dell’esito del giudizio, si dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Firenze in diversa composizione, anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 18 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2020

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