Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6780 del 01/03/2022
Cassazione civile sez. VI, 01/03/2022, (ud. 14/12/2021, dep. 01/03/2022), n.6780
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Presidente –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 818-2021 proposto da:
P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA
PINETA SACCHETTI, 201, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA
FONTANELLA, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
E contro
ROMA CAPITALE, (OMISSIS), AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE,
(OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 16455/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositata
il 20/11/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/12/2021 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.
Fatto
RILEVATO
che:
1. P.M. ha proposto ricorso avverso pronuncia del Tribunale di Roma di accoglimento di appello avverso sentenza del giudice di pace su opposizione a ruoli esattoriali.
2. Roma Capitale e Agenzia Entrate e riscossione sono rimaste intimate.
3. Su proposta del relatore, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., comma 4, e dell’art. 380-bis c.p.c., commi 1 e 2, che ha ravvisato la manifesta fondatezza del ricorso, il Presidente ha fissato con decreto l’adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell’osservanza delle citate disposizioni.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Con un unico motivo di ricorso si deduce la violazione e la falsa applicazione del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, come modificato dal D.M. n. 37 del 2018 per aver il Tribunale liquidato le spese del secondo grado di giudizio in modo omnicomprensivo, anziché per fasi, e per aver liquidato i compensi in misura inferiore ai parametri minimi, senza in alcun modo motivare sulle ragioni di tale riduzione.
2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: Il ricorso appare manifestamente fondato, in quanto il Tribunale ha effettuato una liquidazione globale delle spese di lite del giudizio, escludendo solo la fase istruttoria ma non tenendo conto della fase di studio ed andando sotto i minimi tariffari senza motivazione.
Il Collegio ravvisa l’opportunità di rinviare pertanto il ricorso a nuovo ruolo, affinché sia trattato in pubblica udienza, unitamente a quello oggetto dell’ordinanza interlocutoria di cui anzidetto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione;
rinvia il ricorso a nuovo ruolo, affinché sia trattato in udienza pubblica, unitamente al ricorso n. 17812/2020, oggetto di ordinanza interlocutoria n. 28552/2021, depositata il 18.10.2021.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, il 14 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2022