Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 678 del 15/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 15/01/2021, (ud. 03/12/2020, dep. 15/01/2021), n.678

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24571-2019 proposto da:

REGIONE ABRUZZO, (OMISSIS), in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGIIESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

P.T. IMMOBILIARE SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIETRO TACCHINI 7,

presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO PICCIOLI, rappresentata e

difeso dall’avvocato CARLO PERETTI;

– controricorrente –

contro

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL’AQUILA, in persona del Presidente

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA, 22,

presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO CATALDI, rappresentata e

difesa dagli avvocati PIERFRANCO DE NICOLA, FRANCESCA TEMPESTA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 472/2019 del TRIBUNALE di L’AQUILA, depositata

il 21/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del (13/12/202(1 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

CRICENTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La società PT Immobiliare srl ha agito in giudizio nei confronti della Regione Abruzzo per avere ristoro dei danni subiti da un proprio veicolo dall’attraversamento di un capriolo.

La Regione Abruzzo si è difesa eccependo il difetto di legittimazione passiva in favore della Provincia, a seguito della entrata in vigore della L. n. 157 del 1992.

Sia il Giudice di pace che il tribunale hanno però affermato la legittimazione passiva della Regione, che ricorre ora con un motivo di censura, contestato dalla P.T. Immobiliare con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

p..- L’unico motivo di ricorso denuncia violazione della L. n. 157 del 1992, artt. 1 e 9, oltre che dell’art. 2043 c.c..

Esso verte esclusivamente sulla legittimazione passiva rispetto all’azione di risarcimento del danno cagionato dalla fauna selvatica, come si evince oltre che dal tenore del motivo, altresì dalle conclusioni di esso: “si chiede a codesta Corte di cassazione di cassare la decisione impugnata nella parte in cui ha affermato la legittimazione passiva e quindi, sostanzialmente, la responsabilità della Regione Abruzzo”. Non v’è dunque questione legata alla fondatezza della domanda o alla sua qualificazione (art. 2043 c.c., o art. 2052 c.c..), ma solo censura sull’affermata legittimazione passiva.

In tali termini il motivo è infondato.

Come ripetutamente di recente affermato da questa Corte la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione, in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonchè delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte – per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari – da altri enti; la Regione può rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell’esercizio di funzioni proprie o delegate, l’adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno (Cass. 7669/ 2020; Cass. 12113/2020).

Il ricorso va dunque rigettato, ma a causa della sopravvenienza dell’orientamento su citato, le spese possono compensarsi.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2021

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