Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 678 del 15/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 678 Anno 2014
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: AMBROSIO ANNAMARIA

ORDINANZA
sul ricorso 2109-2012 proposto da:
COMUNE DI SAN SALVO 01497030708 in persona del
Commissario Straordinario, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CIRCONVALLAZIONE TRIONFALE 123, presso lo studio
dell’avvocato NICOLA ROSELLI, rappresentato e difeso
dall’avvocato DI RISIO GIUSEPPINA, giusta delega in calce al
ricorso;

– ricorrente contro
COMUNE DI CUPELLO in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO
CONFALONIERI 1, presso lo studio dell’avvocato MARCHIONE
MAURO, rappresentato e difeso dagli avvocati DEL MORO
FILIPPO, SANDRO PANICCIARI, giusta deliberazione di Giunta

(91&9u(.7

Data pubblicazione: 15/01/2014

Comunale n. 9 del 27.1.2012 e giusta procura speciale a margine del
controricorso;

– controrkorrente avverso la sentenza n. 611/2011 del TRIBUNALE di VASTO,

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANNAMARLA
AMBROSIO;
udito per il ricorrente l’Avvocato Giuseppina Di Risio che si riporta
agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso per raccoglimento del
ricorso.

Ric. 2012 n. 02109 sez. M3 – ud. 07-11-2013
-2-

depositata 1’8/11/2011;

Svolgimento del processo e motivi della decisione
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
« 1. Con sentenza in data 8 novembre 2011 il Giudice unico del Tribunale di
Vasto accoglieva l’opposizione agli atti esecutivi proposta dal Comune di Cupello
nei confronti del Comune di San Salvo dichiarando la nullità del precetto intimato
dall’opposto in data 09.09.2008 e l’inefficacia del pignoramento notificato in data

2. Avverso detta decisione ha proposto ricorso per cassazione il Comune di
San Salvo formulando due motivi.
Il Comune di Cupello ha resistito con controricorso.
3. Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt.
376, 380 bis e 375 cod. proc. civ., in quanto appare destinato ad essere accolto.
4. La decisione impugnata ha dichiarato la nullità del precetto in data
09.09.2008 e del conseguente pignoramento intrapreso dal Comune di San Salvo
nei confronti del Comune di Cupello, in considerazione del fatto che l’opposto
intimante aveva già notificato in base al medesimo titolo altro precetto in data
22.04.2008, oggetto di altra opposizione. A parere del decidente la reiterazione
dell’intimazione era illegittima, non potendo il creditore, in base al medesimo
titolo, notificare un nuovo precetto sostanzialmente introducendo una esecuzione
che, ove viziata per i medesimi profili della prima, si sottrarrebbe alle emanande
statuizioni dell’A.G. in ordine alla legittimità di questa.
4.1. Con i due motivi di ricorso si denuncia: a) abnormità della decisione:
violazione degli artt. 39, 100, 479 e 481 cod. proc. civ.; b) insufficiente e
contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
I suddetti motivi sono suscettibili di esame unitario, giacchè sia pure sotto il
duplice profilo della violazione di legge processuale e del vizio motivazionale,
esprimono un’unica sostanziale doglianza e, cioè, che il Tribunale — postulando
una sorta di litispendenza, in considerazione del precedente precetto opposto —
abbia ritenuto erroneamente preclusa una nuova intimazione e conseguente

Rel. dott

3

26.09.2008; condannava, dunque, l’opposto al pagamento delle spese processuali

esecuzione, senza considerare la generale facoltà del creditore di rinnovare il
precetto (escluso l’aggravio di costi per il debitore), in pendenza del giudizio di
opposizione anche a scopo preventivo e prudenziale e senza tener conto della
possibilità per il creditore di instaurare anche una pluralità di procedure esecutive,
salvo la loro riunione, sino a completa soddisfazione del credito.
4.2. I suddetti motivi appaiono manifestamente fondati.

precetto” potesse introdurre un’esecuzione «viziata per i medesimi profili della prima»
non ha verificato se, nello specifico, il suddetto precetto presentasse gli stessi vizi
del precedente, dichiarandone la nullità per il mero fatto della reiterazione — si
osserva che l’affermata non reiterabilità del precetto risulta priva di qualsivoglia
aggancio normativo; contrasta con la natura del precetto, quale atto preliminare
all’esecuzione, non avente natura processuale; ed è infine contraddetta dalla
cumulabilità dei mezzi di esecuzione; il che comporta che il creditore può
procedere esecutivamente, in tempi successivi, anche su beni omogenei, oltre che
su quelli di natura eterogenea, (ossia mobili, crediti e immobili) con l’unico limite,
sottoposto al controllo del giudice, della congruità dei mezzi di esecuzione e della
loro idoneità a determinare con immediatezza l’effettiva soddisfazione del credito
fatto valere in executivis (Cass. 16 maggio 2006, n. 11360).»
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il
Collegio — viste le memorie delle parti ed esaminati i rilievi contenuti nella
memoria di parte resistente, che non hanno evidenziato profili tali da condurre ad
una decisione diversa da quella prospettata nella relazione – ha condiviso i motivi
in fatto ed in diritto esposti nella relazione stessa. In particolare rileva che è
manifestamente infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dal
resistente Comune di Cupello, sul presupposto dell’appellabilità ratione temporis
delle sentenze pronunciate nelle cause di opposizione all’esecuzione ai sensi
dell’art. 616 cod. proc. civ. come modificato dall’art. 48 co.2 L. n.69 del 2009,
atteso che, nella specie, trattasi di opposizione agli atti esecutivi, giusta espressa

Rel. dott.

4

Invero — precisato che il Giudice a quo, pur ipotizzando che “il nuovo

qualificazione del giudice a quo (cfr. indicazione dell’oggetto nell’epigrafe della
sentenza). Si rammenta che l’identificazione del mezzo di impugnazione esperibile
contro un provvedimento giurisdizionale deve essere fatta in base al principio
dell’apparenza, e cioè con riferimento esclusivo alla qualificazione dell’azione
proposta effettuata dal giudice a quo, sia essa corretta o meno, e a prescindere dalla
qualificazione che ne abbiano dato le parti; e poiché la presente opposizione è

resto, con la natura della contestazione svolta), la relativa sentenza non è
impugnabile, ma ricorribile ai sensi dell’art. 111 co. 7 cod. proc. civ..
In definitiva il ricorso va accolto; ciò comporta la cassazione della sentenza
impugnata e il rinvio al Tribunale di Vasto in persona di altro giudice, che
provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le
spese del giudizio di cassazione al Tribunale di Vasto in persona di altro giudice.
Roma 7 novembre 2013

stata qualificata dal Tribunale come opposizione agli atti esecutivi (in coerenza, del

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA