Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 678 del 13/01/2011

Cassazione civile sez. VI, 13/01/2011, (ud. 28/10/2010, dep. 13/01/2011), n.678

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – rel. Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA BUOZZI 87, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI CARTA,

rappresentato e difeso dall’avvocato PIRAS MARIA PAOLA, giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.G.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 245/2009 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI del

15/05/09, depositata il 29/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/10/2010 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI PICCIALLI;

udito l’Avvocato Piras Maria Paola, difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che

aderisce alla relazione scritta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Si trascrive di seguito la relazione ex art. 380 bis c.p.c. in data 5.5.10, redatta dal consigliere designato per l’esame preliminare.

Il ricorso ha per oggetto una sentenza che, in riforma di quella di primo grado, ha disposto la reintegrazione dell’appellante attore nel possesso di un fondo agricolo, ritenendo provata la sussistenza, all’epoca dello spoglio ascritto al M., degli estremi soggettivi ed oggettivi del possesso, manifestatisi per un apprezzabile lasso di tempo.

I due motivi di ricorso, rispettivamente deducenti violazione dell’art. 1168 c.c. e vizi, per carenza ed illogicita’ di motivazione, risultano manifestamente infondati.

Premesso, invero, che il possesso tutelabile ai sensi dell’art. 1168 c.c. con l’azione di reintegrazione, a differenza di quanto previsto dall’art. 1170 c.c. ai fini della manutenzione, non e’ necessariamente subordinato a precisi requisiti temporali di durata, purche’ si sia manifestata per un apprezzabile lasso di tempo, durante quale si siano potuti inequivocamente manifestare gli estremi della signoria di fatto su bene ..mediante il compimento di atti oggettivamente corrispondenti all’esercizio di facolta’ dominicali, con la palese intenzione di esercitarli uti dominus, rilevarsi che nel caso di specie i giudici di appello si sono correttamente attenuti a tale principio. A tal riguardo e’ stato rilevato come il P., dopo aver conseguito materiale disponibilita’ del terreno, che aveva in precedenza acquistato con atto pubblico, ottenendone il rilascio da un precedente detentore, lo aveva poi recintato ed iniziato a coltivare fino a quando, dopo circa un mese e mezzo, non ne vene spogliato da M..

Il compimento di tali attivita’ manifestatesi per una durata sufficiente ad evidenziare gli estremi oggettivi e soggettivi del possesso, che altrettanto correttamente e’ stato ritenuto non interrotto dai primi tentativi di sovvertimento da parte del convenuto, risulta accertato dai giudici di appello sulla scorta di insindacabile valutazione delle risultanze istruttorie.

Segnatamente testimoniali, avverso le quali le doglianze esposte nel secondo motivo si risolvono nel palese tentativo di rivisitazione del materiale probatorio, non evidenziante alcuna carenza o illogicita’ della motivazione, ma solo proponente un inammissibile raffronto comparativo tra il convincente modulo argomentativo esposto dalla corte di merita e la diversa interpretazione, sostenuta dal ricorrente, delle risultanze suddette.

Si propone pertanto la reiezione del ricorso per manifesta infondatezza. Tanto premesso, rilevato che la difesa del ricorrente non si e’ avvalsa della facolta’ di depositare memoria e nessuna ulteriore convincente argomentazione, in sede di udienza camerale, ha addotto a sostegno dell’impugnazione, il collegio fa proprie le motivazioni della proposta del relatore e, pertanto, rigetta il ricorso.

Nulla sulle spese, in assenza di controparti resistenti.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, il 28 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA