Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 678 del 12/01/2018

Cassazione civile, sez. lav., 12/01/2018, (ud. 18/10/2017, dep.12/01/2018),  n. 678

Fatto

RITENUTO

che con sentenza n. 3314/2011 la Corte d’Appello di Napoli rigettava l’impugnazione proposta dall’Inps contro la sentenza con la quale il giudice di primo grado aveva accolto l’opposizione di C.P. avverso il precetto notificatogli il 13 giugno 2003 dall’Inps in proprio e quale mandatario della SCCI spa per l’importo di Euro 4617,14 scaturente dal decreto ingiuntivo n. 1220/1998 emesso dal Pretore di Caserta, per contributi previdenziali obbligatori e sanzioni civili e non opposto dal C.;

che a fondamento della decisione la Corte d’Appello sosteneva che, ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 17, la riscossione del credito dell’Inps dovesse avvenire necessariamente mediante ruolo; mentre l’eccezione prevista dalla L. n. 448 del 1998, art. 13, comma 6 – laddove contempla che l’Inps non sia obbligato ad iscrivere a ruolo i crediti già oggetto dei procedimenti civili di cognizione ordinaria e di esecuzione – sottende che si tratti di procedimenti già iniziati ed in corso; mentre se il procedimento fosse stato definito con sentenza passata in giudicato o con decreto ingiuntivo esecutivo, come nel caso in esame, fosse evidente che dovesse iscriversi a ruolo il credito come accertato in giudizio, secondo quanto disposto del D.Lgs. 46 del 1999, art. 24, comma 3; che quindi l’Inps non poteva procedere mediante precetto, mentre solo se l’azione fosse stata già pendente non rispondeva a ragioni di economia procedurale imporre di procedere mediante il sistema di riscossione mediante ruolo; mentre nel caso in esame (come in quello di sentenza passata in giudicato) l’Inps avrebbe dovuto procedere all’iscrizione a ruolo del credito così come accertato;

che contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Inps con un motivo nel quale deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 474,633 e 647 c.p.c., L. n. 448 del 1998, art. 13 e del D.L. n. 5 del 2009, art. 7 quater, comma 6, convertito con modificazioni nella L. n. 23 del 2009 (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), poichè nella fattispecie i crediti per cui si era proceduto con l’atto di precetto del 13/6/2003 erano stati oggetto di decreto ingiuntivo definitivo ed il loro pagamento era stato intimato già con primo atto di precetto del 28 maggio 1998; mentre esso non poteva iscrivere a ruolo un credito già oggetto di titolo esecutivo, per la duplicazione del titolo esecutivo che si sarebbe prodotta; inoltre prima dell’entrata in vigore della L. n. 448 del 1998, era stato già notificato un atto di precetto che è un atto prodromico all’esecuzione e non poteva quindi non ritenersi che vi fosse già stato un avvio della procedura esecutiva, che difatti non può essere iniziata in mancanza di un’intimazione di pagamento delle somme che ne costituiscono oggetto; in questa ottica, secondo cui i crediti oggetto di decreto ingiuntivo di cui si è intimato il pagamento prima dell’entrata in vigore della L. n. 448 del 1998, non devono essere iscritti a ruolo, assumeva un senso anche il contenuto del D.L. n. 5 del 2009, art. 7 quater, comma 6, che delega al concessionario anche la procedura esecutiva relativa ai crediti di cui alla L. n. 448 del 1998, detto art. 13, che prima ne erano esclusi; un’espressa inclusione dell’ipotesi in oggetto fra le eccezioni all’applicazione della regola di cui alla L. n. 448 del 1998, art. 13, non era necessaria dato che si trattava di una ipotesi assimilabile a quella del procedimento ordinario di cognizione; e non vi è differenza fra l’ipotesi in cui un decreto ingiuntivo sia definitivo in quanto non opposto è quella in cui lo diventi per mancato accoglimento dell’opposizione.

che il C. è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

che la L. n. 448 del 1998, art. 13, comma 6, stabilisce: “A decorrere dalla data di entrata in vigore della riforma della riscossione a mezzo ruolo, l’INPS è obbligato ad iscrivere a ruolo, ad eccezione dei crediti già oggetto dei procedimenti civili di cognizione ordinaria e di esecuzione, per i quali forma un elenco da trasmettere al cessionario, i crediti ceduti, rende esecutivi i ruoli e li affida in carico ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, trasmettendo copia degli stessi al cessionario. L’INPS forma un separato elenco dei crediti ceduti, oggetto di contestazione nei procedimenti civili di cognizione ordinaria e di esecuzione, e lo trasmette al cessionario. Nei rapporti tra cedente e cessionario, l’elenco dei crediti in contestazione e la copia dei ruoli costituiscono documenti probatori dei crediti ai sensi dell’art. 1262 c.c.”;

che nella previsione di legge, che individua le eccezioni all’obbligo di riscossione dei crediti mediante ruolo (“crediti già oggetto dei procedimenti civili di cognizione ordinaria e di esecuzione, per i quali forma un elenco da trasmettere al cessionario”), rientra anche, a maggiore ragione rispetto all’ipotesi di pendenza del relativo procedimento civile, il credito contenuto in una sentenza passata in giudicato ovvero oggetto di decreto ingiuntivo non opposto (oppure la cui opposizione sia stata respinta), cui segue la notificazione del precetto;

che ciò si evince da evidenti ragioni logico giuridiche, sia perchè non c’è motivo plausibile per ritardare l’inizio dell’azione esecutiva da parte dell’INPS già in possesso di un titolo esecutivo; sia perchè altrimenti si darebbe adito alla creazione di più titoli esecutivi per lo stesso credito;

che la norma richiamata in sentenza dalla Corte territoriale a sostegno della tesi contraria – ovvero del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 3 (secondo cui se l’accertamento effettuato dall’ufficio è impugnato davanti all’autorità giudiziaria iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice) – non è intesa a regolare l’ipotesi in cui l’Inps sia tenuto a procedere o meno con iscrizione a ruolo, nè intende escludere dall’eccezioni di cui all’art. 13, comma 6 cit. i procedimenti già definiti; avendo la norma bensì riguardo al solo caso in cui una contestazione elevata con verbale di accertamento venga impugnata davanti alla autorità giudiziaria prima della iscrizione a ruolo ed intendendo regolare i rapporti tra procedimento giudiziario sull’accertamento e successiva iscrizione a ruolo, disponendo che a questa si possa procedere solo a seguito di un provvedimento esecutivo del giudice;

che si tratta perciò di una fattispecie diversa da quella regolata dall’art. 13, comma 6, che invece si riferisce ai casi in cui l’Inps è obbligato a procedere con iscrizione a ruolo (a prescindere dalla contestazione dell’accertamento), salvo appunto che il relativo procedimento non sia pendente ovvero sia già stato definito con formazione di un titolo esecutivo;

che le considerazioni svolte impongono perciò di accogliere il ricorso, cassare la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, rigettare nel merito l’opposizione all’esecuzione svolta da C. fondata esclusivamente sulla assunto della mancanza di titolarità dell’azione esecutiva in capo all’INPS;

che il pagamento delle spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza come da dispositivo; mentre restano compensate quelle dei gradi di merito secondo quanto già disposto per la complessità della normativa e la mancanza di precedenti.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l’opposizione di C.P.. Compensa le spese dei giudizi di merito e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali liquidate in complessive Euro 1500, di cui Euro 1300 per compensi professionali, oltre al 15% di spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 18 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2018

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