Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6779 del 24/03/2011
Cassazione civile sez. trib., 24/03/2011, (ud. 16/12/2010, dep. 24/03/2011), n.6779
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Giugliano Costruzioni s.a.s. di G.A., elett.te dom.ta
in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappr.ta e
difesa dall’avv.to Esposito Benito Antonio, per procura speciale a
margine del ricorso per cassazione;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
generale dello Stato, domiciliata presso i suoi uffici in Roma via
dei Portoghesi 12;
– controricorrente –
avverso la decisione della C.T.R. della Campania, n. 89/45/06 emessa
il 6 aprile 2006, depositata il 27 aprile 2006, R.G. 7187/05;
udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Cons. Dott. IANNELLI
Domenico;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16 dicembre 2010 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;
Fatto
OSSERVA
La controversia ha per oggetto l’impugnazione, da parte della società contribuente, della cartella di pagamento relativa al recupero del credito di imposta per l’anno 2000 iscritto a ruolo a seguito di controllo della dichiarazione del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis;
La C.T.P. di Napoli accoglieva il ricorso affermando la tardività dell’iscrizione a ruolo D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 17. L’Agenzia delle Entrare ricorreva in appello eccependo il vizio di ultrapetizione della sentenza e l’infondatezza della ritenuta decadenza per effetto della proroga legale del termine di cui al citato art. 17. La C.T.R. ha accolto l’appello;
Ricorre per cassazione con due motivi di impugnazione la società contribuente deducendo violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3 e violazione del procedimento ex art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 112 c.p.c.;
Con relazione ex art. 380 bis c.p.c., si è prospettata la sussistenza dei presupposti della trattazione in camera di consiglio della controversia per inammissibilità o manifesta infondatezza del ricorso con riferimento ai seguenti profili: generica formulazione dei motivi senza una chiara identificazione del loro contenuto che risulta comunque incerto anche a una lettura integrale del ricorso;
inesistenza di un vizio formale dell’atto di appello, consistente nell’erronea indicazione dell’organo giurisdizionale adito, tale da indurre in errore sulla reale volontà dell’appellante; novità delle eccezioni sollevate da parte ricorrente rispetto all’originaria contestazione del recupero a tassazione del credito di imposta;
condivisibilità della decisione della C.T.R. nella parte in cui ha rilevato la tardività dell’eccezione D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 17 e ha ritenuto l’infondatezza dell’eccezione in quanto la proroga dei termini per gli anni 2001 e 2002 disposta dal D.L. n. 143 del 2003, art. 1, comma 2 octies, rende comunque tempestiva l’iscrizione a ruolo per cui si controverte;
ritenuto che tale relazione appare pienamente condivisibile specificamente per ciò che concerne l’infondatezza delle difese svolte da parte della società ricorrente;
ritenuto che il ricorso deve pertanto essere respinto con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione liquidate in complessivi Euro 800, di cui 100,00 per spese, oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2011