Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6779 del 20/03/2010

Cassazione civile sez. III, 20/03/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 20/03/2010), n.6779

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.I., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NICOLA

RICCIOTTI 11, presso lo studio dell’avvocato DARIO CASTRICHELLA,

rappresentata e difesa dall’avvocato BASSETTO GLAUCO, giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

G.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1049/2008 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

del 2/7/08, depositata il 12/08/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito per la ricorrente l’Avvocato Bassetto Glauco, che si riporta

agli scritti depositando la delibera del Consiglio dell’ordine degli

Avvocati di Catania per gratuito patrocinio;

è presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE che nulla

osserva rispetto alla relazione scritta.

La Corte:

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Il giorno 4 dicembre 2009 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

“1.- P.I., nella qualità di erede della madre, C.L., ha proposto al Tribunale di Catania (unitamente ad altri) domanda di risarcimento dei danni subiti a causa di un incendio sviluppatosi il (OMISSIS), nel magazzino- deposito di bombole di gas liquido, di proprietà di G. S., incendio dal quale sono derivati ingenti danni agli edifici attigui.

Il Tribunale ha accolto la domanda, condannando il G. a pagare alla P. la somma di L. 9.000.000 oltre interessi. Proposto appello principale dalla P. e incidentale dal G. la Corte di appello di Catania – con sentenza n. 1049/2008, notificata il 5.12.2008 – ha accolto l’eccezione di difetto di legittimazione attiva, proposta dal nuovo difensore del convenuto, con la motivazione che la P. non aveva dimostrato la sua qualità di erede della C.. Ha pertanto respinto la domanda di risarcimento dei danni, condannando l’appellante a restituire la somma ricevuta. Con atto notificato il 29.1.2009 quest’ultima propone quattro motivi di ricorso per Cassazione.

L’intimato non ha depositato difese.

2.- I quattro motivi di ricorso possono essere congiuntamente esaminati poichè investono tutti la ritenuta carenza di legittimazione attiva.

La ricorrente denuncia: a) l’inammissibilità e la tardività dell’eccezione, perchè sollevata solo in appello, dopo che la difesa del G. aveva espressamente riconosciuto, nella comparsa di costituzione in primo grado, la qualità di erede della P., accettando il contraddittorio; circostanza che la sentenza di appello ha disatteso, in contrasto con le risultanze degli atti (primo motivo);

b) la violazione dell’art. 476 cod. civ., sul rilievo che la Corte di appello ha omesso di rilevare che la P. aveva tenuto comportamenti tali da dimostrare inequivocabilmente l’accettazione tacita dell’eredità, ed ha per contro ritenuto che essa non avesse dimostrato il permanere della sua qualità di erede, laddove trattasi di qualità non soggetta ad estinzione (2^ e 3^ motivo);

c) l’omessa od insufficiente motivazione sui punti di cui sopra e nella parte in cui la Corte di appello ha fatto riferimento all’inapplicabilità dei principi in tema di sostituzione processuale (4^ motivo).

3.- Il ricorso è fondato.

I rilievi della ricorrente circa il fatto che la sua qualità di erede non è stata mai contestata nel corso del giudizio di primo grado trova riscontro negli atti ed erroneamente il giudice di appello ha affermato il contrario.

Questa Corte ha più volte chiarito che l’onere di fornire la prova della qualità di erede, gravante sul soggetto che agisca in giudizio in tale qualità, viene meno quando la controparte abbia tardivamente sollevato l’eccezione, dopo avere accettato il contraddittorio senza alcuna contestazione al riguardo (Cass. civ. 23 giugno 1997 n. 5576;

Cass. civ. 23 febbraio 2009 n. 4381. Cfr. anche Cass. civ. 1 settembre 2003 n. 1274 0, nel senso che la parte che tardivamente contesti l’altrui qualità di erede, che abbia costituito fatto pacifico nel precedente grado di giudizio, è tenuta a dare essa stessa la prova dell’insussistenza di tale qualità).

Questi principi valgono a maggior ragione nei casi in cui la qualità di erede derivi direttamente dalla legge, in forza dello stretto rapporto di parentela con la parte defunta e già legittimata; come nel caso di specie, ove la ricorrente è subentrata alla madre defunta, quale erede legittima (art. 565 ss. cod. civ.), e addirittura necessaria (art. 536 e 537 cod. civ.).

In queste situazioni – dimostrato il rapporto di parentela in primo grado e in linea retta (di cui nella specie la sentenza impugnata ha dato atto) – non è neppur necessario che la parte dimostri la sua legittimazione a succedere, derivando essa direttamente dalla legge.

Occorre se mai il contrario:

cioè che chi contesti quella qualità dia la prova dei fatti impeditivi all’acquisto dell’eredità (insussistenza del rapporto di parentela, rinuncia, indegnità, od altro).

La sentenza impugnata ha disatteso questi principi e tanto basta a giustificarne l’annullamento, restando assorbita ogni altra censura.

3.- Propongo che il ricorso sia accolto, con procedimento in Camera di consiglio”. – La decisione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.

Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione.

2. In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione, affinchè decida la controversia uniformandosi al seguente principio di diritto:

“L’onere di fornire la prova della qualità di erede, gravante sul soggetto che agisca in giudizio in tale qualità, viene meno quando l’eccezione venga sollevata per la prima volta in grado di appello, dopo che la parte convenuta abbia accettato il contraddittorio senza alcuna contestazione al riguardo, nell’intero corso del giudizio di primo grado. In tal caso, la parte che tardivamente contesti l’altrui qualità di erede è tenuta a dare essa stessa la prova dell’insussistenza di tale qualità”.

“Questi principi valgono a maggior ragione nei casi in cui la qualità di erede derivi direttamente dalla legge, in forza dello stretto rapporto di parentela con la parte defunta, tale da configurare una fattispecie di successione legittima (art. 565 ss.

cod. civ.), o addirittura necessaria (artt. 536 e 537 cod. civ.)”.

3. Il giudice di rinvio deciderà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte di cassazione accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2010

 

 

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