Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6778 del 24/03/2011
Cassazione civile sez. trib., 24/03/2011, (ud. 11/11/2010, dep. 24/03/2011), n.6778
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 5119/09 R.G. proposto da:
SALPA s.r.l., elettivamente domiciliata in Roma, via Attilio Regolo
12/d, presso lo studio dell’avvocato ZACCHIA ADRIANO, che la
rappresenta e difende, unitamente all’avvocato G. Amedeo Caratti,
giusta delega a margine del ricorso per cassazione;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i
cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;
– controricorrente –
e sul ricorso iscritto al n. 5585/09 proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i
cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;
– ricorrente –
contro
SALPA s.r.l., elettivamente domiciliata in Roma, via Attilio Regolo
12/d, presso lo studio dell’avvocato Adriano Zacchia, che la
rappresenta e difende, unitamente all’avvocato G. Amedeo Caratti,
giusta delega a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la decisione n. 127/2/07 della Commissione tributaria
regionale di Genova, emessa il 5 novembre 2007, depositata il 9
gennaio 2008, R.G. 1229/06;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
LECCISI Giampaolo;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’11 novembre 2010 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni.
Fatto
FATTO E DIRITTO
rilevato che:
in data 5 ottobre 2010 è stata depositata relazione che qui si riporta relativa al ricorso n. 5119/09:
Il relatore cons. Giacinto Bisogni Letti gli atti depositati.
Osserva:
1. La controversia ha per oggetto l’impugnazione, da parte della società contribuente SALPA s.r.l., dell’avviso di accertamento dell’Ufficio di La Spezia dell’Agenzia delle Entrate con il quale erano stati ripresi a tassazione costi indeducibili ed era stato rettificato il reddito, per il periodo di imposta 1998, in relazione alla verifica fiscale che aveva consentito, secondo l’Amministrazione, di constatare maggiori ricavi non contabilizzati.
Specificamente l’Agenzia rilevava su questo secondo punto che i verificatori avevano ritenuto non giustificate un certo numero di ore lavorate e le avevano considerate come relative a prestazioni rese a terzi senza fatturazione. La società ricorrente si opponeva all’accertamento e deduceva che le prestazioni di lavoro erano state svolte da dipendenti assunti presso la sede di Savona, iscritti presso l’INAIL locale e destinati ai cantieri presenti nella provincia di Savona nonchè da tali lavoratori che avevano operato nei cantieri di La Spezia come trasfertisti;
2. La C.T.P. di La Spezia accoglieva parzialmente il ricorso, confermando il recupero dei costi (salvo quelli concernenti una nota di accredito per la quale l’Ufficio aveva ritenuto obbligatoria l’emissione di fattura) e ritenendo che la società ricorrente avesse portato una ricostruzione analitica e documentata delle ore ritenute lavorate in nero nell’accertamento. La C.T.R. ha invece accolto l’appello dell’Agenzia (salvo per quanto riguarda il recupero a tassazione non riconosciuto dalla C.T.P.) e ha confermato la legittimità dell’accertamento;
3. Ricorre per cassazione la società contribuente con 5 motivi di impugnazione. L’Agenzia delle Entrate si difende con controricorso;
Ritiene che:
1. i primi tre motivi di ricorso attinenti alla insufficienza e incongruità della motivazione, il cui esame risulta assorbente, siano fondati dato che la C.T.R. si è sostanzialmente limitata a richiamare l’assenza di una contabilità analitica di cantiere che, peraltro, pacificamente, è stata integrata dalla successiva produzione di documentazione e deduzione di chiarimenti da parte della SALPA s.r.l. sulla quale la C.T.R. non ha speso alcuna considerazione specifica e alcuna valutazione sostanziale idonea a far comprendere le ragioni della decisione;
2. sussistono i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per l’accoglimento del ricorso;
rilevato che:
in data 5 ottobre 2010 è stata depositata relazione che qui si riporta relativa al ricorso n. 5585/09:
Il relatore cons. Giacinto Bisogni;
Letti gli atti depositati.
Osserva:
1. La controversia ha per oggetto l’impugnazione, da parte della società contribuente SALPA s.r.l., dell’avviso di accertamento dell’Ufficio di La Spezia dell’Agenzia delle Entrate con il quale erano stati ripresi a tassazione costi indeducibili ed era stato rettificato il reddito, per il periodo di imposta 1998, in relazione alla verifica fiscale che aveva consentito, secondo l’Amministrazione, di constatare maggiori ricavi non contabilizzati.
Specificamente l’Agenzia rilevava su questo secondo punto che i verificatori avevano ritenuto non giustificate un certo numero di ore lavorate e le avevano considerate come relative a prestazioni rese a terzi senza fatturazione. La società ricorrente si opponeva all’accertamento e deduceva che le prestazioni di lavoro erano state svolte da dipendenti assunti presso la sede di Savona, iscritti presso l’INAIL locale e destinati ai cantieri presenti nella provincia di Savona nonchè a tali lavoratori che avevano operato nei cantieri di La Spezia come trasfertisti;
2. La C.T.P. di La Spezia accoglieva parzialmente il ricorso, confermando il recupero dei costi (salvo quelli concernenti una nota di accredito per la quale l’Ufficio aveva ritenuto obbligatoria l’emissione di fattura) e ritenendo che la società ricorrente avesse portato una ricostruzione analitica e documentata delle ore ritenute lavorate in nero nell’accertamento. La C.T.R. ha invece accolto l’appello dell’Agenzia (salvo per quanto riguarda il recupero a tassazione non riconosciuto dalla C.T.P.) e ha confermato la legittimità dell’accertamento;
3. Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate con un unico motivo di impugnazione con il quale deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1972, artt. 6 e 26, (dica la Corte se il D.P.R. n. 600 del 1972, art. 26, concerne tutte le possibili ipotesi di variazione dell’imponibile e dell’imposta di guisa che, quindi, deve ritenersi applicabile sia al fine della determinazione dell’ammontare dell’I.V.A. sia ai fini dell’imposta sui redditi e, ciò premesso, relativamente al caso di specie, dica se, contrariamente a quanto ritenuto dall’impugnata sentenza, la società possa stornare ricavi in assenza dei presupposti previsti dalla normativa sopra richiamata e in assenza della fattura che la medesima società contribuente ha omesso di emettere al momento della percezione dell’acconto;
4. Si difende con controricorso la società SALPA s.r.l.;
Ritiene che:
1. il ricorso deve essere riunito a quello proposto dalla SALPA s.r.l. avverso la stessa sentenza della CTR (iscritto al n. R.G. 5119/09);
2. il ricorso dell’Agenzia delle Entrate sia infondato in quanto la decisione della C.T.R. è stata fondata anche sulla risolutiva circostanza di fatto della avvenuta prova da parte della contribuente della successiva fatturazione dell’intero importo della prestazione cui si riferiva il parziale storno ritenuto illegittimo dall’amministrazione finanziaria. Rispetto a tale ratio decidendi l’Agenzia non ha proposto impugnazione e, per quanto possa valere, le motivazioni addotte dalla C.T.R. sul punto appaiono congrue e conseguenti allo svolgimento dei fatti;
3. sussistono i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per il rigetto del ricorso;
ritenuto che:
i due ricorsi aventi ad oggetto l’impugnazione della stessa sentenza devono essere riuniti; la prima delle due relazioni sopra riportate appare pienamente condivisibile cosicchè i primi tre motivi del ricorso della società contribuente devono essere accolti con rinvio alla C.T.R. della Liguria in diversa composizione che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione mentre il ricorso dell’Agenzia delle Entrate deve considerarsi assorbito.
PQM
La Corte riunito il ricorso iscritto al R.G. n. 5585/09 al ricorso iscritto al R.G. n. 5119, accoglie i primi tre motivi del ricorso della società contribuente, assorbiti gli altri motivi e il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Liguria che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese processuali del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2011