Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6778 del 01/03/2022

Cassazione civile sez. trib., 01/03/2022, (ud. 24/02/2022, dep. 01/03/2022), n.6778

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28950/2015 R.G. proposto da:

L.A.M.R. (C.F. (OMISSIS)), rappresentata e

difesa dall’Avv. ANTONIO DAMASCELLI in virtù di procura speciale in

calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso il suo studio in

Roma, Via Alberico II, 33;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale

dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi,

12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Puglia, n. 1349/01/15, depositata in data 11 giugno 2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 febbraio

2022 dal consigliere relatore Filippo D’Aquino.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. La contribuente L.A.M.R. ha impugnato tre dinieghi di condono di cui al D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 39, comma 12, presentati in relazione a un giudizio pendente in cassazione, i quali erano stati motivati dalla presentazione della domanda di condono in data successiva a quella di deposito del provvedimento che definiva il giudizio e, quindi, successivamente alla formazione del giudicato. La contribuente ha dedotto che il procedimento si sarebbe dovuto sospendere in pendenza del giudizio di legittimità e che, in ogni caso, sarebbe stata rilevante la pendenza del giudizio alla data del 1 maggio 2011, data alla quale la controversia risultava ancora pendente. La contribuente ha, inoltre, dedotto che la controversia, decisa nella camera di consiglio del 21 giugno 2011, era stata definita con sentenza in data 27 luglio 2011, successiva all’entrata in vigore della L. n. 98 del 2011, giudizio che si sarebbe dovuto sospendere sino alla data del 30 giugno 2012.

2. La CTP di Bari ha accolto il ricorso.

3. La CTR della Puglia, con sentenza in data 11 giugno 2015, ha accolto l’appello dell’Ufficio. Nell’accogliere l’appello dell’Ufficio, che rilevava il deposito dell’istanza in epoca successiva alla decisione della controversia in data 27 luglio 2011, il giudice di appello ha dato rilevanza, ai fini della formazione del giudicato preclusivo per la proposizione del condono, alla decisione pronunciata in data 21 giugno 2011, laddove la successiva pubblicazione della decisione “assumeva rilevanza di esistenza giuridica”.

6. Propone ricorso per cassazione la contribuente, affidato a un unico e articolato motivo, cui resiste con controricorso l’Ufficio.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1.1. Con l’unico e complesso motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16, comma 6, e degli artt. 380 e 276 c.p.c.. Osserva la ricorrente come il ricorso della contribuente era stato posto in decisione all’udienza camerale del 21 giugno 2011, prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 98 del 2011 ma era stato poi deciso con ordinanza del 27 luglio 2011, n. 16491, pubblicata in epoca successiva all’entrata in vigore del D.L. n. 98 del 2011. Osserva la ricorrente che ai fini dell’applicazione del condono, ciò che rileva è la pendenza della lite alla data del 1 maggio 2011 e non la data di presentazione della domanda. Osserva, inoltre, la ricorrente che il giudicato formatosi in data 27 luglio 2011 non potrebbe essere opponibile alla ricorrente, in quanto attinente a un giudizio sospeso ex lege. Diversamente, osserva la ricorrente, la norma si esporrebbe a censura di incostituzionalità, in quanto discriminerebbe i contribuenti con lite pendente alla data dell’entrata in vigore del D.L. n. 98 del 2011 (6 luglio 2011), rispetto agli altri. Sotto altro profilo, la ricorrente osserva come non potrebbe attribuirsi alcuna rilevanza alla deliberazione della decisione, avvenuta nel corso della camera di consiglio del 21 giugno 2011 e che tale circostanza non sarebbe preclusiva dell’applicazione del condono, in quanto il giudicato si sarebbe verificato dopo l’entrata in vigore della disciplina condonistica con la pubblicazione della decisione. La ricorrente solleva, inoltre, questione di legittimità costituzionale del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, ove la norma in oggetto non consentisse la fruizione del condono per la mera pendenza della lite alla data del 1 maggio 2011. Osserva, infine, come alla data della decisione della causa, non era stata ancora pubblicata la norma di legge, il che avrebbe impedito la proposizione di un’istanza di sospensione del giudizio al momento della deliberazione della decisione e si richiama a un precedente di questa Corte (Cass., Sez. V, 15 febbraio 2013, n. 3745).

2. Il ricorso è fondato. Il D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, prevede, nella formulazione pro tempore, che “Al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 Euro in cui è parte l’Agenzia delle entrate, pendenti alla data del 1 maggio 2011 (…) in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle somme determinate ai sensi della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16”. La norma aggancia la possibilità di accedere alla definizione agevolata della controversia in presenza del triplice requisito del valore (non superiore a 20 mila Euro), dell’essere parte del giudizio l’Agenzia delle entrate e della pendenza della lite “alla data del 1 maggio 2011”, data precedente l’entrata in vigore della norma.

3. La norma appare, sotto quest’ultimo profilo, difforme dalla precedente fattispecie condonistica, cui la suddetta disposizione fa rinvio (L. n. 289 del 2002, art. 16), che al comma 3 dispone che per lite pendente si intende (con evidente funzione definitoria) la proposizione, entro la data di entrata in vigore della legge, di una controversia in relazione a qualsiasi atto di imposizione, precisandosi che “si intende, comunque, pendente la lite per la quale, alla data del 29 settembre 2002, non sia intervenuta sentenza passata in giudicato”. La precedente disposizione condonistica discriminava, pertanto, tra giudicati formatisi in epoca precedente l’entrata in vigore della legge (1 gennaio 2003), ritenendo non definibili le controversie definite con sentenza passata in giudicato alla data del 29 settembre 2002 e definibili quelle definite tra il 30 settembre 2002 e il 31 dicembre 2002 (in epoca precedente l’entrata in vigore della legge). Questa estensione retroattiva del condono, in grado di travolgere il giudicato formatosi in epoca precedente l’entrata in vigore della norma, è venuta meno, così impedendo che il giudicato formatosi prima dell’entrata in vigore della legge (6 luglio 2011) possa essere posto nel nulla dalla disciplina sopravvenuta (Cass., Sez. VI, 12 marzo 2018, n. 5969; conf. Cass., Sez. V, 12 maggio 2021, n. 12516).

4. E’ rimasto, invece, nella nuova norma il riferimento alla pendenza della lite a una data precedente l’entrata in vigore della legge (1 maggio 2011, secondo la formulazione pro tempore), che comporta la sospensione dei giudizi pendenti non oggetto di definizione a tale data, benché gli stessi non siano stati definiti all’atto dell’entrata in vigore della L. n. 98 del 2011. Ne consegue che, ove alla data del 6 luglio 2011 vi fosse una controversia pendente in cui fosse parte l’Agenzia delle Entrate di valore non superiore a 20 mila Euro, la controversia deve ritenersi sospesa in attesa della presentazione della domanda di condono, sempre che, in epoca precedente l’entrata in vigore della norma, non fosse stata pronunciata sentenza passata in giudicato. Orientamento, questo, già fatto proprio da questa Corte, ove ha affermato che possono essere definite in forma agevolata le controversie per le quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato in epoca successiva all’entrata in vigore del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, (“contrariamente all’assunto dell’Amministrazione ricorrente, non v’e’ dubbio che la lite in esame rientri temporalmente tra quelle ammesse al condono, ai sensi del D.L. cit., ex art. 39, comma 12, perché alla data del 6 luglio 2011 era ancora pendente, essendo stata definita successivamente a tale data, con ordinanza della Cassazione depositata il 21.7.2011”: Cass., Sez. V, 11 febbraio 2020, n. 3263, del tutto in termini con il caso di specie).

5. Tale orientamento, al quale deve darsi continuità, appare condivisibile, per quanto la norma consenta legislativamente il superamento del giudicato, quale principio superiore dell’ordinamento, in quanto espressione della volontà deflattiva del legislatore (“Al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie e quindi concentrare gli impegni amministrativi e le risorse sulla proficua e spedita gestione del procedimento di cui al comma 9”). L’effetto sospensivo del giudizio, conseguente al menzionato intento deflativo, comporta che le suddette controversie, pendenti alla data di entrata in vigore della legge e di valore non superiore a 20 mila Euro, devono ritenersi sospese ex lege. La successiva formazione del giudicato, in quanto conseguente a una controversia già sospesa per legge, non può pregiudicare il diritto della parte di avvalersi della disposizione agevolativa.

6. Fondato è il motivo anche nella parte in cui si censura la sentenza impugnata per avere ritenuto formatosi il giudicato all’atto della decisione e non all’atto della pubblicazione della sentenza, posto che l’esistenza giuridica della sentenza civile e’, ad eccezione dei casi in cui vi è obbligo di lettura del dispositivo in udienza, determinata dalla sua pubblicazione mediante deposito nella cancelleria, laddove la sua deliberazione è atto privo di rilevanza giuridica esterna (Cass., Sez. I, 10 dicembre 2014, n. 26066; Cass., Sez. VI, 10 febbraio 2016, n. 2696), tanto che in caso di mutamento normativo intercorso tra deliberazione e pubblicazione deve tenersi conto dello ius superveniens (Cass., Sez. I, 18 giugno 2018, n. 16052; Cass. n. 26066/2014, cit.; Cass., Sez. I, 8 novembre 2002, n. 15750). Per il vero, la sentenza impugnata ha rilevato che la decisione giurisdizionale esiste giuridicamente con la pubblicazione, ma ne ha tratto erroneamente la conclusione che il giudicato vada fatto retroagire al momento della deliberazione, anziché al momento di giuridica esistenza del provvedimento.

7. Risulta, pertanto, nella specie che la controversia non era stata definita con sentenza passata in giudicato in epoca precedente l’entrata in vigore del D.L. n. 98 del 2011, essendo stata decisa con sentenza di questa Corte pubblicata in data 27 luglio 2011 (Cass., n. 16491/2011), per cui deve considerarsi lite pendente per la quale la contribuente era legittimata a presentare la domanda di condono. Il ricorso va, pertanto, accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto ex art. 384 c.p.c., la controversia può essere decisa nel merito, accogliendosi l’originario ricorso. Le spese del doppio grado del giudizio di merito e quelle del giudizio di legittimità sono soggette a integrale compensazione, stante il consolidamento della giurisprudenza di legittimità in epoca successiva alla proposizione del ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e, decidendo la causa nel merito, accoglie l’originario ricorso della contribuente; dichiara compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2022.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2022

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