Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6777 del 24/03/2011

Cassazione civile sez. trib., 24/03/2011, (ud. 11/11/2010, dep. 24/03/2011), n.6777

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso

la quale e domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

B.V., nella qualità di erede di B.R.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Emilia Romagna, sezione 13, n. 167, depositata il 23 gennaio

2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11 novembre 2010 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Greco.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“La Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, con sentenza della sezione 13, n, 167, depositata il 23 gennaio 2007, accogliendo l’appello di B.V., nella qualità di erede di B.R., ha riformato la decisione di prime cure che aveva rigettato il ricorso del contribuente, consulente del lavoro, nei confronti dell’avviso di accertamento ai fini dell’IRFEF per l’anno 1996, emesso a seguito della determinazione di un maggior reddito, secondo la procedura di accertamento tributario standardizzato, ai sensi della L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, commi 181 e 183, mediante l’applicazione dei parametri approvati con il D.P.C.M. 27 marzo 1997.

Il giudice d’appello, infatti, ha tra l’altro ritenuto che partire dai soli parametri per raggiungere, senza ulteriori indagini, la presunzione che inverte l’onere della prova non è possibile legalmente, in quanto i detti parametri non possono costituire di per sè stessi quegli elementi sufficienti per motivare un accertamento, ma possono costituire unicamente semplici indizi che, unitamente ad altri elementi conseguiti da accertamenti più intrusivi dell’Ufficio, possano tutti insieme generare presunzioni semplici aventi carattere di gravità, precisione e concordanza.

Nei confronti della decisione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione.

L’intimato non ha svolto attività difensiva nella presente sede.

Con l’unico motivo, rispondente ai requisiti prescritti dall’art. 366 bis c.p.c., l’amministrazione ricorrente censura la sentenza, in quanto viziata dalla violazione della L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 181 e ss., per aver ritenuto che l’uso dei parametri non esaurisca l’onere della prova che incombe sull’amministrazione finanziaria.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema unitario che non si colloca all’interno della procedura di accertamento di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, ma la affianca, essendo indipendente dall’analisi dei risultati delle scritture contabili, la cui regolarità, per i contribuenti in contabilità semplificata, non impedisce l’applicabilità dello standard, nè costituisce una valida prova contraria, laddove, per i contribuenti in contabilità ordinaria, l’irregolarità della stessa costituisce esclusivamente condizione per la legittima attivazione della procedura standardizzata.

Tale procedura di accertamento costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in sè considerati – meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività – ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente. In tale sede, quest’ultimo ha l’onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possono essere applicati gli standards o la specifica realtà dell’attività economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell’atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell’applicabilità in concreto dello standard prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente.

L’esito del contraddittorio, tuttavia, non condiziona l’impugnabilità dell’accertamento, potendo il giudice tributario liberamente valutare tanto l’applicabilità degli standards al caso concreto, da dimostrarsi dall’ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente che, al riguardo, non è vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e dispone della più ampia facoltà, incluso il ricorso a presunzioni semplici, anche se non abbia risposto all’invito al contraddittorio in sede amministrativa, restando inerte. In tal caso, però, egli assume le conseguenze di questo suo comportamento, in quanto l’Ufficio può motivare l’accertamento sulla sola base dell’applicazione degli standards, dando conto dell’impossibilità di costituire il contraddittorio con il contribuente, nonostante il rituale invito, ed il giudice può valutare, nel quadro probatorio, la mancata risposta all’invito” (Cass., sezioni unite, 18 dicembre 2009, n. 26635).

In conclusione, si ritiene, che, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, e art. 380 bis c.p.c., il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio in quanto manifestamente fondato”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite;

che non sano state depositate conclusioni scritte nè memorie;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, rilevato che il contribuente aveva formulato giustificazioni specifiche in ordine allo scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli determinati sulla base dei parametri, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra – enunciati, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2011

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